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Inquadramento normativo: Art. 99 c.p.c.

Il principio della domanda: Per introdurre un giudizio civile, chi ha interesse ad agire deve proporre una domanda al giudice competente. Tale domanda «deve essere specifica [...] e non può quindi limitarsi all'enunciazione di principi astratti di legalità e di diritto». Ne consegue, pertanto, che:

  • «gli elementi costitutivi della domanda devono essere specificamente enunciati nell'atto, restando escluso che le produzioni documentali possano assurgere a funzione integrativa di una domanda priva di specificità» (Cass. Civ., n. 3022/2018, richiamata da Tribunale Ferrara, sentenza 17 luglio 2019);
  • non può essere chiesta una consulenza tecnica d'ufficio per verificare se i principi astratti di legalità e di diritto siano applicabili o meno al caso di specie. E ciò in considerazione del fatto che, ove si ammettesse una domanda non specifica, si finirebbe per trasformare «il processo civile - basato sul principio dispositivo - in una sorta di procedimento inquisitorio in cui la parte si limita ad enunciare e a lamentare violazioni di legge e di diritto e il giudice procede quindi ex officio ad accertare la sussistenza o meno di quanto denunciato» (Tribunale Brescia sentenza 22 maggio 2020).

Interpretazione della domanda giudiziale: Per interpretare e qualificare una domanda proposta dalla parte, il giudice non deve essere condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte stessa in quanto egli «ha il potere - dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di non sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella esercitata» (Cass., n. 13602/2019, richiamata da Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 6 maggio 2020). In buona sostanza, il giudice deve, ai fini dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza della domanda giudiziale, identificare «la volontà della parte in relazione alle finalità dalla medesima perseguite, ricorrendo ai criteri ermeneutici assimilabili a quelli propri del negozio, attraverso la cui applicazione egli potrà valutare il complessivo comportamento processuale della parte» (Cass., n. 13602/2019, richiamata da Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 6 maggio 2020). Ne discende che detta interpretazione :

  • si differenzierà da quella effettuata con riferimento «ad atti processuali provenienti dal giudice, ove la volontà dell'autore è irrilevante e l'unico criterio esegetico applicabile è quello della funzione obiettivamente assunta dall'atto giudiziale» (Cass., n. 17947/2006, richiamata da Corte d'Appello Napoli, sentenza 5 marzo 2019);
  • si estrinsecherà «in valutazioni discrezionali sul merito della controversia e sarà sindacabile in sede di legittimità soltanto se il suo esercizio avrà travalicato i predetti limiti, ovvero sarà insufficientemente o illogicamente motivato» (Cass., n.13602/2019, richiamata da Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 6 maggio 2020).  

Principio della domanda ed opposizione alla stima dell'indennità d espropriazione: In forza del principio della domanda, si ritiene che «in tema di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione o di occupazione temporanea, oggetto del giudizio è la congruità e conformità di essa ai criteri di legge, principi che devono essere coordinati a quello della domanda, derivandone che l'opposizione formulata dall'espropriato può condurre a determinare un'indennità maggiore, e non inferiore, rispetto a quella calcolata in sede amministrativa, in difetto di una domanda formulata dall'espropriante; pertanto, nel caso in cui l'accertamento giudiziario conduca a un risultato sfavorevole per l'espropriato opponente, il giudice deve limitarsi a respingere la domanda, altrimenti incorrendo nel vizio di ultrapetizione, salvo che l'espropriante (o il promotore dell'espropriazione), convenuto in opposizione, abbia ritualmente proposto a tal fine domanda riconvenzionale» (Cass., nn. 14185/2016, 12700/2014, 8442/2012, richiamate da Cass. civ., n. 15414/2019).

Principio della domanda e rinuncia della parte: Una domanda può ritenersi abbandonata dalla parte che l'ha formulata se:

  • essa non è stata riproposta nella precisazione delle conclusioni;
  • «dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte stessa, o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, emerge una volontà inequivoca di insistere sulla domanda pretermessa» (Cass., n. 15860/2014, 17875/2015; 17582/2017; 1785/2018, richiamate da Cass. civ., n. 31571/2019).