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Conseguimento dell'abilitazione e bando per l'assegnazione premi

L'abilitazione all'esercizio della professione forense è un traguardo. Ma una volta abilitati, da dove iniziare? Il regolamento della Cassa forense per l'erogazione dell'assistenza ha previsto delle iniziative a favore dei giovani iscritti, quali l'agevolazione al credito finalizzato all'avviamento di uno studio professionale [1]. Proprio in attuazione di tale erogazione è stato indetto il bando per l'assegnazione di premi in favore di iscritti che abbiano conseguito, con la più alta votazione, l'abilitazione nella sessione di esami per l'iscrizione all'Albo degli avvocati indetta nell'anno 2018. Il bando in questione è reperibile su http://www.cassaforense.it/media/8104/bando-n-13-2019.pdf).

Vediamo di cosa si tratta.

Requisiti di partecipazione

Per presentare la domanda di partecipazione al bando, è necessario:

  • essere iscritti alla Cassa forense o all'Albo con procedimento di iscrizione alla Cassa forense in corso;
  • non aver superato il 35° anno di età alla data di pubblicazione del bando;
  • «non beneficiare o non aver beneficiato di altre borse di studio, assegni, premi o sussidi da chiunque erogati per aver conseguito l'abilitazione nella sessione di esami per l'iscrizione all'Albo degli avvocati indetta nell'anno 2018».

Il premio erogabile

I premio erogabile, fino a esaurimento dell'importo complessivo di € 156.000,00, consiste nell'assegnazione di una somma pari a:

  • € 3.000,00 al primo classificato;
  • € 2.000,00 al secondo classificato;
  • € 1.000,00 al terzo classificato.

I premi in questione saranno distribuiti uno per ciascun distretto di Corte d'Appello.

La domanda di partecipazione e la graduatoria

La domanda di partecipazione al bando in questione:

  • va inviata entro le ore 24,00 del 30 aprile 2020, esclusivamente a mezzo pec (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.), utilizzando il modulo pubblicato sul sito internet www.cassaforense.it;
  • va corredata di i) certificato della Commissione esaminatrice/Corte d'appello attestante il superamento dell'esame e la votazione riportata (sia per l'esame scritto che per l'esame orale, ovvero votazione complessiva); ii) certificato attestante l'iscrizione all'Albo degli Avvocati; iii) autocertificazione attestante i requisiti di partecipazione; iv) fotocopia del documento d'identità. 

«Le domande prive di sottoscrizione o carenti degli elementi essenziali che non consentano l'individuazione dell'istante o l'oggetto della richiesta si considerano come non presentate. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi formali della domanda e delle dichiarazioni rese, anche da terzi, il richiedente dovrà produrre le dichiarazioni, integrazioni o regolarizzazioni indicate da Cassa Forense nel termine perentorio di 15 giorni dalla relativa comunicazione, a pena di esclusione».

Una volta spirato il termine per la presentazione della domanda o per la sua regolarizzazione, la Cassa forense pubblicherà una graduatoria che verrà formata, per ciascun distretto, tenendo conto dei seguenti requisiti:

  • votazione più alta ottenuta;
  • in caso di parità, minore età anagrafica del richiedente;
  • in caso di ulteriore parità, priorità cronologica di presentazione della domanda.

Qualora i premi non vengano assegnati in tutti i distretti, quelli residui saranno assegnati in base a una graduatoria nazionale unica, tenendo conto dei criteri su indicati.

Note

[1] Art. 14, lett b1, Regolamento per l'erogazione dell'assistenza.