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Un emendamento al decreto Milleproroghe, approvato durante l'iter di conversione il legge, prevede la possibilità per gli enti territoriali di adottare un provvedimento entro il 31 marzo per decidere "l'integrale applicazione" dello stralcio, con azzeramento di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

L'emendamento consente inoltre ai Comuni di stabilire, sempre entro il 31 marzo, di avvalersi di conciliazione e rinuncia agevolata anche per le controversie comunali. Diventa applicabile, infine, anche la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale.

Dunque ampliate le possibilità degli enti territoriali che, volendo, possono offrire ai propri cittadini l'integrale ventaglio di possibilità di definizioni agevolate dei tributi pregressi.

L'emendamento approvato dispone che i provvedimenti degli enti locali, in deroga alle disposizioni vigenti, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'Economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici.

Il comma 227 dell'art. 1 della legge di Bilancio 2023 stabilisce che, per i carichi fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 da enti diversi dalle amministrazioni statali, compresi quindi gli enti territoriali, l'annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora ma non opera per quanto dovuto a titolo di capitale e al quantum maturato a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Si dispone altresì, al comma 228, che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati. 

L'emendamento approvato al decreto Milleproroghe stabilisce che gli enti creditori indicati dal comma 227 che, alla data del 31 gennaio 2023, non hanno adottato il provvedimento di cui al comma 229:

- possono adottarlo entro il 31 marzo 2023,

- ovvero, entro la medesima data - 31 marzo 2023 -, possono adottare, nelle forme previste dal comma 229, un provvedimento con il quale stabiliscono l'integrale annullamento automatico, ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a 1.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi da essi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

Il provvedimento è pubblicato nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e comunicato, entro il 31 marzo 2023, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet.

Infine, per dare modo ai comuni di valutare la disposizione, comunque si dispone la sospensione della riscossione dei debiti fino alla data del 30 aprile 2023.

Meditate contribuenti, meditate.