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Venerdì scorso 15 ottobre il Consiglio dei Ministri ha approvato il cosiddetto "Decreto Legge Fiscale" recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per le "solite" esigenze indifferibili.

Il dettato normativo risultante dal consesso dei ministri prevede, tra l'altro, più tempo per il pagamento dei debiti esattoriali; nello specifico le cartelle di pagamento notificate dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021 godono di un termine di pagamento più comodo pari a 150 giorni invece di 60 giorni come normalmente prevede la norma ordinaria.

L'ultima modifica all'art. 68 comma 1 del D.L. n. 18/2020, apportata dal D.L. n. 73/2021, prevedeva che i versamenti derivanti da cartelle di pagamento scadenti dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 sarebbero dovuti avvenire entro il 30 settembre 2021. La proroga, sin dall'introduzione dell'art. 68 del D.L. n. 18/2020, espressamente, ha riguardato anche gli avvisi di accertamento esecutivi, tributi locali e gli avvisi di addebito INPS.

La norma approvata in CdM venerdì scorso ha invece espressamente regolamentato l'obbligo di pagamento derivante dal ruolo di cui all'art. 25 comma 2 del D.P.R. n. 602/73, quindi sono esclusi gli accertamenti esecutivi di ogni genere e gli avvisi di addebito INPS.

Ciò significa che, se oggi viene notificata una cartella, il pagamento deve avvenire nei successivi 150 giorni, nonché, per le cartelle notificate sino a fine anno, i 150 giorni decorrono dal 1° gennaio 2022. Importante sottolineare che la modifica incide solo sul termine di pagamento della cartella, non sul termine per il ricorso che rimane quello dei sessanta giorni come previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 546/92.

Solo decorsi i 150 giorni potrà avere inizio l'esecuzione forzata e decorreranno gli interessi di mora; così come alcuna misura cautelare può essere disposta nei 150 giorni, quand'anche le somme siano iscritte nei ruoli straordinari, anche se questo non è indicato letteralmente. Ovviamente, nelle more, potrà essere domandata la dilazione delle somme iscritte a ruolo.

Si rammenta inoltre che, la legislazione emergenziale in corso di validità, prevede una serie di vantaggi se la domanda di dilazione viene presentata entro il 31 dicembre 2021; nello specifico, è elevato da 60.000 euro a 100.000 euro il limite entro cui non occorre dimostrare la difficoltà economica, e la decadenza si verifica con il mancato pagamento di dieci, e non cinque, rate anche non consecutive. Sul punto il Decreto Legge licenziato venerdì in CdM aumenta a 18 il numero di rate non pagate che consente di mantenere comunque in vita la dilazione.

Meditate contribuenti, meditate.