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Con l'ordinanza n. 6443 depositata lo scorso 6 marzo, la Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul risarcimento dei danni correlati alla perdita di chance di guarigione a causa della condotta colposa dei medici, ha annullato la sentenza del giudice di appello che, senza fornire alcuna specifica motivazione sui criteri determinativi della liquidazione, aveva dimezzato quantum determinato dal giudice di prime cure. Si è difatti specificato che il giudice, in ottemperanza ad uno specifico obbligo costituzionale, deve esplicitare le ragioni della liquidazione, esternando il percorso accertatorio/valutativo che conduce alla quantificazione del risarcimento accordato.

Il caso sottoposto all'attenzione della Corte prende avvio dalla richiesta di risarcimento danni avanzata dagli eredi di un uomo deceduto per responsabilità professionale dei sanitari di un ospedale: gli attori esponevano che, a causa della mancata esecuzione di un ecocolordoppler, i sanitari non erano stati in grado di accertare la trombosi carotidea in atto, così non mettendo in atto alcuna azione salvifica idonea a prevenire l'ictus cerebrale.

Il Tribunale di Lecce condannava la struttura convenuta al pagamento della somma di euro 200.000,00 a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance di guarigione.

La sentenza veniva appellata dalla struttura ospedaliera, secondo la quale non era stato accertato il nesso causale tra l'evento dannoso e l'omissione diagnostica: il ctu aveva escluso tale legame causale, per cui, anche se l'ecocolordoppler fosse stato eseguito, ciò non avrebbe evidenziato alcun problema emendabile su cui intervenire, per prevenire l'ictus. 

In merito al danno da perdita di chance, si eccepiva che il Tribunale aveva pronunciato extra petitum, poiché gli attori non avevano richiesto siffatto risarcimento; ad ogni modo, si evidenziava come non vi sarebbe stato danno da perdita di chances, sia per l'esclusione del nesso causale, sia perché lo stesso consulente aveva fornito valutazioni contraddittorie in merito alle chances di salvezza nel caso in cui l'ecocolordoppler fosse stato eseguito.

La Corte d'appello di Lecce, accogliendo il gravame proposto dall'Asl, riduceva l'importo capitale del risarcimento all'esatta metà di quanto liquidato in primo grado: a sostegno di tanto la Corte richiamava il contenuto della relazione medico-legale, ove si dava atto che, qualora fosse stato eseguito l'ecocolordoppler, il paziente avrebbe avuto alcune chances di essere trattato proficuamente; da tali premesse la Corte riteneva di poter quantificare la perdita di chance nella misura del 15-20%.

Gli eredi dell'uomo, ricorrendo in Cassazione, rilevavano come la Corte non aveva affatto enunciato i criteri seguiti nel giungere alla determinazione del risarcimento, in violazione dell'obbligo costituzionale di fornire motivazione in tutti i provvedimenti giurisdizionali.

Più nel dettaglio, i ricorrenti evidenziavano come non potesse evincersi in alcun modo, neanche per relationem, il procedimento ermeneutico e motivazionale che aveva consentito ai Giudici di merito di quantificare nella misura del 15-20% la percentuale di danno risarcibile da perdita di chances, posto che siffatta percentuale compariva per la prima volta nella sentenza impugnata e non aveva alcun riscontro specifico nella CTU.

La Cassazione condivide le censure rilevate.

La Corte evidenzia come i giudici di merito, dopo aver valutato l'incidenza che avrebbe avuto la disposizione di un ecocolordoppler e fatte proprie le conclusioni del consulente (secondo cui, anche se ci fossero state alcune chances di trattare efficacemente la patologia, nondimeno non era possibile affermare con ragionevole certezza che l'evento ischemico successivo non si sarebbe verificato) subito passavano alla quantificazione nella misura del 15-20%, sulla base della quale – applicate tali percentuali su un danno biologico permanente indicato dalle tabelle milanesi nel 65% – giungevano, in via equitativa, alla netta metà di quanto riconosciuto dal giudice di prime cure.

In siffatto calcolo, non sono stati resi evincibili i criteri per determinare il quantum dovuto, sicché la motivazione sul punto risulta apparente.

La corte territoriale, infatti, si è limitata ad affermare che il consulente d'ufficio aveva riconosciuto alcune chances di trattare proficuamente la patologia, ricollegando a tale valutazione del consulente tecnico la quantificazione al 15-20%: siffatto modo di procedere, tuttavia, è assolutamente apodittico, posto che lo stesso elemento di valutazione tecnica cui la corte si è rapportata, ovvero il giudizio del consulente secondo cui vi erano alcune chances di trattare proficuamente la patologia, è, a sua volta, un criterio meramente generico e assertivo, perché "alcune" chances è un'espressione indefinita, che il consulente tecnico avrebbe dovuto concretizzare in termini numerici, quantomeno con una forbice di massima e minima possibilità; conseguentemente, non avendo il consulente concretizzato siffatta possibilità, si sarebbe dovuto disporre una integrazione della consulenza.

La Corte accoglie, quindi, il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione, la quale dovrà attenersi ai princìpi di diritto sopra enunciati.