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Riferimenti normativi: Art.149 T.U.I.R.- D.Lgs.n.460/1997

Focus: Onlus è l'acronimo di "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale"e definisce una qualifica, rilevante ai fini fiscali, che può essere ottenuta da alcuni enti senza scopo di lucro nel rispetto dei requisiti previsti dal D.Lgs n. 460/1997. Le onlus, oltre all'attività istituzionale, possono svolgere attività commerciale. In tal caso perdono le agevolazioni fiscali a loro riservate?

Principi generali: Il quadro normativo che contiene la disciplina delle Onlus è costituito, innanzitutto, dal D.Lgs.n.460/1997 che, all'art.10, individua i settori in cui devono operare le Onlus nel perseguire la finalità di solidarietà e utilità sociale che deve essere indicata nello statuto per beneficiare di un regime tributario di particolare favore. Il regime tributario è disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art.111 ter T.U.I.R. (introdotto dall'art. 12 del D. Lgs. 460/97) il quale stabilisce, in particolare, che "per le Onlus, ad eccezione delle società cooperative, non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale". 

Pertanto, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del D.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917, l'Ente perde la qualifica di "Onlus" qualora eserciti prevalentemente attività commerciale. Infatti, come affermato dalla recente sentenza della Commissione tributaria regionale per la Calabria n.1081 del 28/03/2022, affinché l'ente associativo possa beneficiare delle previste agevolazioni fiscali non è sufficiente che nello statuto venga affermato e specificato che lo stesso non persegue scopi di lucro se, poi, in concreto non dimostra che le attività poste in essere sono commerciali. Nel caso di specie, un'associazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha impugnato dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale la sentenza di primo grado, favorevole all'Agenzia delle Entrate che, disconoscendo le agevolazioni fiscali spettanti all'ente in qualità di onlus, aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti dell'associazione ricorrente. Con tale avviso erano state recuperate, per l'anno 2013, l'imposta sul reddito delle società, l'imposta sul valore aggiunto e l'imposta regionale sulle attività produttive oltre interessi. L'Agenzia delle Entrate, in particolare, aveva emesso l'avviso di accertamento sulla base degli elementi acquisiti in sede di una verifica fiscale, operata dalla Guardia di Finanza, elementi dalle quali era emerso che l'associazione, nella gestione dei centri di accoglienza e di identificazione ed espulsione di immigrati, svolgeva << attività commerciale a tutti gli effetti a scopo di lucro >>, ricorrendo ad appalti e subappalti, tipici dell'attività commerciale. Tra l'altro l'associazione era ricorsa alla creazione di società fittizie con nomina di amministratori teste di legno alle quali erano stati accreditati << svariati milioni di euro con causali dubbie >>.

Da quanto emerso, essendo prevalente l'esercizio delle attività commerciali, l'ufficio aveva disconosciuto all'associazione la qualifica di o.n.l.u.s., ai sensi dell'art. 149, comma 1, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. L'associazione ricorrente ha impugnato la sentenza di primo grado sostenendo che, come si evince dagli artt. 2 e 4 del proprio statuto, la stessa è un'associazione senza fini di lucro, che persegue esclusivamente « finalità di solidarietà sociale », che la qualificano come o.n.l.u.s., e perciò è meritevole del « regime fiscale di assoluto favore ». Essa ha, inoltre, sostenuto di fruire legittimamente dell'esonero dall'imposta sul valore aggiunto perché, come gestore del centro di accoglienza, riveste la qualità di associazione di volontariato e le prestazioni dalla stessa erogate « rientrano nelle finalità istituzionali », come, peraltro, spiegato dall'Amministrazione finanziaria con la risoluzione n. 74/E/2018. La Commissione tributaria regionale ha ritenuto che, in difetto dei requisiti di legge, la contribuente non ha diritto alle agevolazioni e all'esonero pretesi poiché si è limitata a ribadire la vantata qualità di o.n.l.u.s., scaturente dallo statuto, senza dimostrare che gli specifici elementi di fatto, posti a base dell'avviso di accertamento, non rientrassero nell'attività commerciale. Per questi motivi, essa ha rigettato l'appello, confermando la sentenza impugnata e, quindi, la fondatezza dell'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate derivante dalla perdita delle suddette agevolazioni.