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Con la sentenza in commento, la n. 15556 depositata il 21 maggio 2020, la Corte ha trattato il tema della applicabilità delle pene accessorie di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 12.

Nel caso di specie il Procuratore Generale presso la Corte di Appello proponeva ricorso per cassazione per saltum avverso la pronuncia del Tribunale che, pur ritenendo l'imputato colpevole del reato di omesso versamento di IVA, non aveva applicato le pene accessorie previste dall'art. 12. 

Nel decidere la questione che le veniva sottoposta, la Corte ha evidenziato che in tema di applicabilità delle pene accessorie si erano registrati due indirizzi giurisprudenziali.

Secondo il primo le pene accessorie troverebbero applicazione in maniera automatica, salva la facoltà del giudice di determinarne la durata in concreto.

Il secondo invece riteneva che in materia di pene accessorie dovesse trovare applicazione l'automatismo dell'art. 37 c.p. che impone al giudice di uniformarne la durata a quella della pena principale inflitta in concreto.

La Corte ha ritenuto che il contrasto che si era formato in giurisprudenza in ordine alla determinazione delle pene accessorie sia stato chiarito dalle Sezioni Unite, seppur in tema di bancarotta, con la sentenza n. 28910 del 28/02/2019 - dep. 03/07/2019.

In questa recentissima sentenza, infatti, i giudici di legittimità hanno affermato che la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 c.p. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 c.p. in misura fissa.

Al fine di garantire il rispetto dei principi di proporzionalità e di necessaria individualizzazione del trattamento sanzionatorio, le Sezioni Unite hanno infatti scartato l'ipotesi interpretativa che imponeva di ancorare la durata delle sanzioni accessorie all'entità della pena principale della reclusione, ritenendo che si tratti di un criterio solo residuale nei casi in cui la legge non detti altri parametri per guidare la discrezionalità del giudice.