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 I giudici della Terza Sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29894 del 16 marzo 2018 hanno stabilito che lasciare il proprio cane da solo per diversi giorni in giardino, può integrare il reato di maltrattamenti di animali p. e p. dall'art. 544 ter c.p.

I Fatti

Siamo già in piena estate e prossimi a partire per le vacanze. Chi possiede un cane certamente si troverà dinnanzi al quesito se portarlo con sé in vacanza o lasciarlo a casa, magari come deterrente per i male intenzionati.

Attenzione però se il cane rimane da solo nel cortile o in giardino, chi baderà ai suoi bisogni? Chi si preoccuperà del suo stato di salute? Chi gli farà compagnia?

Ecco nel caso che prenderemo in esame i giudici si sono trovati a valutare proprio le condizioni in cui il cane era stato lasciato per diversi giorni solo nel cortile di casa della sua proprietaria.

La stessa infatti aveva subito il sequestro preventivo del proprio cane dal Gip del Tribunale in relazione all'ipotesi di reato di maltrattamenti previsto e punito dall'art. 544 ter c.p. in quanto a seguito dei vari sopralluoghi da parte degli agenti della P.G. il cane era stato trovato da solo nel cortile di casa e in precarie condizioni di salute.

 Pertanto al fine di porre fine al reiterarsi della condotta criminosa, il gip si determinava ad emettere il decreto di sequestro preventivoai sensi dell'art. 321 c.p.p.

La proprietaria inoltrava istanza di riesame della misura cautelare che però veniva rigettata dal Tribunale competente.

Avverso la decisione di rigetto veniva così proposto ricorso per cassazione.

Con il ricorso la ricorrente deduceva che il Tribunale del Riesame, non aveva preso in considerazione gli elementi che erano stati sottoposti al suo vaglio e che pertantola motivazione a sostegno del il rigetto, doveva ritenersi apparente. La stessa faceva rilevare che la presenza di acqua e di pasta preparata il giorno prima, dimostrerebbe la cura quotidiana del cane.

MotivazioneI giudici della Terza Sezione hanno dichiarato il ricorso inammissibile in quanto sia per il sequestro preventivo e sia per il sequestro probatorio, il ricorso per cassazione può essere proposto solo per motivi di violazione di legge e non per vizio di motivazione.

I giudici di legittimità hanno chiarito inoltre che nella nozione di violazione di legge, vanno compresi" sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009 - dep. 11/11/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 - dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692).

 Nel caso in esame il ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato in quanto ilprovvedimento impugnato conteneva una adeguata motivazione, non contraddittoria e non manifestamente illogica, sorretta da numerosi riscontri oggettivi che confermavano lo stato di abbandono dell'animalee le sue precarie condizioni di salute in cui lo stesso si trovava.

Tali riscontri hanno sorretto la valutazione positiva del "fumus commissi delicti", quale presupposto del sequestro preventivo per come richiesto dall'art. 321 cpp.

Per tali motivi, poiché l'analisi del Tribunale del Riesame, è risultata adeguata alle risultanze degli accertamenti operati dalla Polizia Giudiziaria, è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto

Si allega sentenza