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Inquadramento normativo: D.lgs. 151/2001

Diritti del padre: negli ultimi anni diversi interventi normativi sono stati promossi per tutelare i diritti del padre nel caso di nascita di un figlio, estendendo alcuni istituti – storicamente previsti solo le mamme – anche al padre.

A seguito dell'arrivo di un bambino, il padre può usufruire dei giorni di congedo (obbligatorio e facoltativo), del congedo di paternità, dei riposi giornalieri e del congedo parentale.

Giorni di congedo: possono accedere al beneficio i padri lavoratori dipendenti per eventi parto, adozione e affidamenti, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio.

I giorni di congedo – che si distinguono in obbligatori e facoltativi – devono essere richiesti con almeno 15 giorni di preavviso (se possibile) al datore di lavoro, il quale non può compiere valutazioni discrezionali in merito.

È previsto il pagamento, a carico dell'Inps, pari al 100% della retribuzione spettante.

I giorni di congedo di vanno computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie.

Per usufruire degli stessi non è richiesta, in costanza di rapporto di lavoro, alcuna anzianità contributiva pregressa ai fini dell'accreditamento dei contributi figurativi per il diritto alla pensione e per la determinazione della misura stessa.

Congedo obbligatorio: è fruibile dal padre entro il quinto mese di vita del bambino e consiste in quattro giorni di permesso, che possono essere goduti anche in via non continuativa, per gli eventi parto, adozione o affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2018 (i giorni di permesso sono 2 per gli eventi avvenuti dal 1.1.2016 e fino al 31.12.2017).

Il congedo obbligatorio si configura come un diritto autonomo del padre, aggiuntivo a quello della madre e indipendentemente dal suo diritto al proprio congedo di maternità. È riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell'articolo 28 del d.lgs. 151/2001.

Congedo facoltativo: consiste in uno o due giorni di permesso, anche continuativi; tale fruizione è condizionata alla scelta della madre lavoratrice di non godere di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo post partum della madre per un numero di giorni pari al numero di giorni fruiti dal padre.

Tale congedo è fruibile dal padre anche contemporaneamente all'astensione della madre, ma pur sempre entro il quinto mese dalla data di nascita del figlio indipendentemente dal termine ultimo del periodo di astensione obbligatoria spettante alla madre. 

Congedo di paternità: è l'astensione dal lavoro del lavoratore, fruito in alternativa al congedo di maternità, previsto dall'art. 28 del testo unico sulla maternità e paternità (d.lgs. 151/2001). Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità (il quale spetta da due mesi prima del parto sino a tre mesi dopo la nascita) o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

Siffatto diritto spetta ai lavoratori dipendenti, compresi quelli di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro, ai lavoratori parasubordinati nonché a quelli con contratto di apprendistato e ai soci di società cooperative; spetta anche padre lavoratore autonomo, previa domanda all'INPS.

Trattamento economico e previdenziale: il lavoratore che abbia diritto a richiedere il congedo di paternità, ha diritto ad un'indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo.

I periodi di congedo di paternità devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie; valgono ai fini della progressione di carriera.

Per i periodi di congedo di paternità non è richiesta, in costanza di rapporto di lavoro, alcuna anzianità contributiva pregressa ai fini dell'accreditamento dei contributi figurativi per il diritto alla pensione e per la determinazione della misura stessa.

Riposi giornalieri: il Testo Unico sulla Maternità (art. 39) riconosce alla madre i riposi per allattamento, durante il primo anno di vita del bambino, o in caso di adozione e affidamento nel primo anno dall'ingresso del minore in famiglia. I permessi per allattamento sono riconosciuti al padre quando:

- i figli sono affidati esclusivamente al padre;

- la madre è una lavoratrice dipendente ma sceglie di non avvalersene;

- la madre è lavoratrice autonoma o non lavora e pertanto è impossibilitata ad usare i permessi;

- la madre è deceduta o è gravemente inferma.

Consistono in 2 ore di riposo, anche cumulabili, nell'arco della giornata; il permesso si riduce ad 1 ora quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore alle 6 ore o se ci si avvale dell'asilo nido aziendale. In caso di parto plurimo le ore di permesso raddoppiano ed il padre ha facoltà di fruire delle ore aggiuntive anche in contemporanea alla madre.

Trattamento economico e previdenziale: per i riposi è dovuta un'indennità, a carico dell'ente assicuratore, pari all'intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi medesimi.

I periodi di riposo quotidiano sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia. 

 Congedo parentale: entrambi i genitori possono assentarsi dal lavoro fruendo del congedo parentale entro i primi dodici anni di vita del bambino. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

La durata massima del congedo è di 7 mesi per il padre (6 per la madre); la somma dei congedi concessi ai genitori non può, comunque, superare i 10 mesi elevabili a 11 se il padre ne ha fruito per di più di 3 mesi. In caso di genitore solo spettano 10 mesi complessivi.

Ai fini dell'esercizio del diritto, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l'inizio e la fine del periodo di congedo.

Il congedo è indennizzato al 30% della retribuzione per un periodo massimo di 6 mesi (complessivi fra madre e padre) da fruire entro il sesto anno di vita del bambino.

I periodi di congedo parentale che danno diritto al trattamento economico e normativo, sono coperti da contribuzione figurativa.

Focus: si può fruire del congedo parentale su base oraria, nell'ipotesi che il CCNL di riferimento non abbia previsto una apposita regolamentazione. La fruizione oraria del congedo parentale è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero. Il congedo parentale su base oraria non è cumulabile con altri permessi o riposi legati alla maternità (es. i riposi per allattamento).

Il termine di preavviso al datore di lavoro è pari a 2 giorni.

Novità giurisprudenziali: con la recente sentenza n. 22177 dello scorso 12 settembre 2018, la Cassazione ha precisato un importante principio in merito al diritto del padre di usufruire dei riposi giornalieri sino al completamento dell'anno del bambino. Difatti, l'alternatività nel godimento dei riposi giornalieri da parte del padre è prevista solo in relazione al fatto che la madre lavoratrice dipendente non se ne avvalga; laddove invece la madre non sia una lavoratrice dipendente, il legislatore non ha previsto alcuna condizione di alternatività. In tal caso il padre può dunque usufruire dei permessi giornalieri in parola anche durante la fruizione dell'indennità di maternità da parte della madre lavoratrice autonoma.