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Con la sentenza n. 10920/2021, il Tar Lazio, sezione seconda quater, ha dichiarato la legittimità di un provvedimento con cui, ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, si intimava alla società proprietaria di un terreno la demolizione dell'installazione di quattro strutture intelaiate in ferro con copertura con telo in pvc e ancorate a terra tramite vite e staffe.

Escludendo che l'ordine di demolizione potesse essere illegittimo in quanto intimato alla società proprietaria dell'area sormontata dall'opera illegittima e non agli autori materiali dell'abuso, il Collegio ha ricordato che "il proprietario incolpevole di abuso edilizio commesso da altri, che voglia sfuggire all'effetto sanzionatorio di cui all'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, come effetto della inottemperanza all'ordine di demolizione, deve provare l'adozione di iniziative idonee a costringere il responsabile dell'attività illecita a ripristinare lo stato dei luoghi nei sensi e nei modi richiesti dall'autorità amministrativa, con "azioni idonee".

Nel caso sottoposto all'attenzione del Tar, il dirigente dell'area tecnica del Comune di Mentana intimava, alla società proprietaria di un terreno, la demolizione – ed il successivo ripristino dello stato dei luoghi – dell'installazione di quattro strutture intelaiate in ferro con copertura con telo in pvc e ancorate a terra tramite vite e staffe per una superficie complessiva di 46,24 mq ( 11,56 x 4) altezza minima di 2,00 mt e massima di 2,65 mq. 

Ricorrendo al Tar, la società proprietaria dell'area eccepiva violazione e falsa applicazione dell'art. 31 D.P.R. 380\2001, per non aver l'Amministrazione considerato che l'obbligo di demolizione grava sul proprietario solo laddove quest'ultimo, pur non avendo prestato ausilio nell'esecuzione materiale dell'opera, abbia tenuto un contegno di acquiescenza e condivisione sull'operato posto in essere dall'autore dell'abuso.

Nel caso di specie, invece, la ricorrente deduceva di essere la proprietaria dell'area sormontata dall'opera illegittima e che – una volta appresa la realizzazione dell'opera oggetto di ordinanza di demolizione – aveva intimato agli autori materiali dell'abuso l'immediata rimozione delle opere abusive e il ripristino delle aree in conformità alla loro destinazione, denunciando altresì l'accaduto al corpo di polizia locale, sollecitando il sequestro delle aree.

Il Tar conferma la legittimità del provvedimento adottato. 

Il Collegio ricorda che le sanzioni urbanistiche ed edilizie hanno natura reale, attenendo alla cosa e non hanno carattere personale, in quanto l'ingiunzione a demolire un manufatto abusivo sanziona una situazione di fatto oggettivamente antigiuridica e può essere rivolta a chiunque si trovi ad essere proprietario dell'immobile al momento dell'emanazione del provvedimento, pur se estraneo all'illecito; ne consegue che, ferma la possibilità da parte di quest'ultimo di dimostrare l'estraneità rispetto all'abuso, le misure repressive per l'attività edilizia abusiva sono legittimamente irrogate anche nei confronti degli attuali proprietari degli immobili diversi dal soggetto che ha realizzato l'abuso stesso, salva la loro facoltà di agire nei confronti dei danti causa.

Il proprietario incolpevole di abuso edilizio commesso da altri, che voglia sfuggire all'effetto sanzionatorio di cui all'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, come effetto della inottemperanza all'ordine di demolizione, deve provare l'adozione di iniziative idonee a costringere il responsabile dell'attività illecita a ripristinare lo stato dei luoghi nei sensi e nei modi richiesti dall'autorità amministrativa, con "azioni idonee".

Con specifico riferimento al caso di specie, il Collegio rileva come l'esercizio del potere esercitato con l'atto impugnato si fonda sul chiaro disposto sia dell'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 che della L.R. 15/2008, laddove è prescritto che l'ingiunzione a demolire è rivolta oltre che al responsabile dell'abuso, anche al proprietario, ove non coincidente con il primo.

Alla luce di tanto, il Tar rigetta il ricorso, con compensazione delle spese di lite.