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In materia di notifica della cartella di pagamento di crediti iscritti a ruolo […] a titolo di sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada, è [...] da escludere in radice la possibilità di ritenere regolarmente perfezionata la notificazione indirizzata a un soggetto già deceduto, per l'evidente ragione che non sarebbe in nessun caso possibile ipotizzare una qualsiasi forma di conoscenza dell'atto da parte del destinatario.

Questo è quanto ha statuito la Corte di Cassazione, con sentenza n. 12705 del 21 aprile 2022 (fonte: http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/).

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici di legittimità.

I fatti di causa

La ricorrente ha proposto opposizione avverso una cartella di pagamento con la quale il locale agente della riscossione ha intimato al padre defunto della stessa ricorrente il pagamento di crediti iscritti a ruolo […] a titolo di sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada, contestando la sussistenza delle violazioni contestate e la regolare notifica dei relativi verbali di accertamento. In primo grado, l'opposizione è stata dichiarata inammissibile perché considerata proposta tardivamente. In grado d'appello, invece, è stata rigettata nel merito.

Il caso è giunto dinanzi alla Corte di Cassazione.

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito da quest'ultima autorità. 

La decisione della SC

La ricorrente contesta la decisione del Tribunale. In buona sostanza, contesta che il Giudice d'appello ha ritenuto valide sia l'irrogazione delle sanzioni amministrative che le notificazioni in questione, affermando: a) che le infrazioni contestate risultano commesse dopo il decesso del padre e, quindi, i suoi eredi sarebbero responsabili per le relative sanzioni, quali effettivi proprietari del veicolo (a titolo ereditario); b) che i verbali di accertamento delle suddette infrazioni sono stati correttamente notificati al de cuius, quale intestatario formale del veicolo secondo le risultanze del P.R.A., ai sensi dell'art. 201, comma 1, CdS, avendo gli stessi eredi omesso di curare la trascrizione del trasferimento della proprietà in loro favore, in violazione dell'art. 94 CdS; c) che «grava sui chiamati all'eredità l'onere di monitorare – per un verso – l'utilizzo dell'autovettura caduta in successione e – per altro verso – la corrispondenza (tra cui rientrano gli atti impugnati) indirizzata al de cuius». Orbene, a parere della ricorrente, il Tribunale;

  • ha omesso l'esame i) dell'esito negativo delle notifiche ex art. 140 c.p.c. dei verbali di accertamento sottesi alla cartella impugnata, ii) della circostanza che l'amministrazione fosse a conoscenza del decesso padre e avesse altresì individuato l'autore della violazione;
  • ha errato a ritenere corretta la intestazione e la notifica della cartella di pagamento, eseguita ex art. 140, nei confronti di un soggetto deceduto.

Ad avviso della Corte di Cassazione, le doglianze della ricorrente sono fondate. 

E ciò in considerazione del fatto che non è possibile ritenere valide le notificazioni indirizzate a un destinatario già deceduto in quanto l'atto, in tale ipotesi, non potrà mai reputarsi giunto a conoscenza. A ciò deve aggiungersi che laddove il proprietario di un veicolo con il quale sono state commesse infrazioni al codice della strada risulti, secondo le emergenze del P.R.A., un soggetto già deceduto anteriormente alla data di commissione delle infrazioni, la notificazione dei relativi verbali di accertamento va effettuata ai suoi eredi (nelle forme consentite dalla legge), quali proprietari del veicolo e, quindi, responsabili, al momento degli illeciti amministrativi e non può certo effettuarsi direttamente al soggetto già deceduto solo in quanto intestatario formale del veicolo presso il P.R.A..

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, i Giudici di legittimità hanno ritenuto la notifica dei verbali di accertamento delle infrazioni non regolare. Da ciò discende:

  • l'estinzione dell'obbligo di pagamento delle relative sanzioni pecuniarie, ai sensi dell'art. 201, comma 5, CdS;
  • l'accoglimento dell'opposizione, con conseguente annullamento delle sanzioni amministrative e inefficacia delle cartelle di pagamento.