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Con l'ordinanza n. 27602 dello scorso 3 dicembre, la VI sezione civile della Corte di Cassazione, pronunciandosi in tema di mantenimento ai figli maggiorenni, ha specificato in quali casi è possibile per un genitore richiedere all'altro genitore l'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne.

Si è difatti ribadito che "persiste la legittimazione del genitore nel richiedere l'assegno di mantenimento anche nel caso in cui il figlio sia divenuto maggiorenne qualora il ragazzo, pur essendo maggiorenne, non eserciti il diritto e non sia autosufficiente".

Il caso sottoposto all'attenzione della Corte prende avvio con la notifica di un atto di precetto con il quale una madre intimava all'ex marito il pagamento di oltre centotrentamila Euro, quale contributo dovuto per l'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne della coppia, per il quinquennio precedente l'atto di intimazione.

Il padre si opponeva al precetto: sia il Tribunale che la Corte di Appello di Messina rigettavano l'opposizione.

A sostegno di questa decisione, i giudici di merito affermavano come permanesse la legittimazione della madre a chiedere il pagamento dell'assegno anche se il figlio era divenuto maggiorenne; rilevavano, inoltre, come la questione sottoposta alla loro attenzione doveva essere fatta valere non con l'opposizione a precetto bensì con domanda di modifica delle condizioni fissate nella sentenza di divorzio. 

 Ricorrendo in Cassazione, il padre censurava la decisione per violazione degli artt. 81, 100 e 161 c.p.c. e 2697 c.c., per avere i giudici di merito ritenuto sussistente la legittimazione della madre a richiedere l'assegno di mantenimento del figlio, pur essendo questo maggiorenne.

La Cassazione non condivide la posizione del ricorrente e, di contro, conferma la legittimazione ad agire della madre per l'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne.

Sul punto, la Corte premette che in sede di opposizione non possono essere fatte valere questioni che dovrebbero essere fatte valere in sede di modifica delle condizioni di divorzio.

Difatti, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che, con l'opposizione al precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, determinato a favore del figlio in sede di separazione o di divorzio, possono essere dedotte soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo e non anche fatti sopravvenuti, da farsi valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all'art. 710 c.p.c. o del divorzio di cui all' art. 9 della legge n. 898 del 1970.

Ciò premesso, gli Ermellini precisano che persiste la legittimazione del genitore nel richiedere l'assegno di mantenimento anche nel caso in cui il figlio sia divenuto maggiorenne qualora il ragazzo, pur essendo maggiorenne, non eserciti il diritto e non sia autosufficiente.

 Con specifico riferimento al caso di specie, la Cassazione evidenzia come la pronuncia impugnata abbia deciso la controversia conformemente alla giurisprudenza sopra richiamata e, di contro, i motivi di ricorso né valgono a far propendere per una modifica dell'orientamento giurisprudenziale né censurano adeguatamente il percorso motivazionale seguito dalla Corte di appello.

Nel corso dell'istruttoria era difatti emerso che il figlio, pur essendo maggiorenne, non aveva mai rivendicato il suo diritto al mantenimento, pur essendo non economicamente autosufficiente.

Conseguentemente, sulla base di un apprezzamento di fatto competente al giudice del merito, la pronuncia impugnata ha ritenuto sussistenti entrambe le condizioni che legittimano il genitore a richiedere l'assegno di mantenimento per conto del figlio maggiorenne, ovvero il mancato esercizio del diritto da parte del ragazzo e la sua condizione di non autosufficienza.

In conclusione, la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite e al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.