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Non di rado accade che a seguito di separazione tra i coniugi, un genitore – di norma quello non collocatario- non presti il consenso allo svolgimento di visite mediche dei figli, anche al precipuo scopo di non contribuire alle spese sostenute.

Oggetto dell'articolo di oggi sarà la questione della "responsabilità genitoriale" correlata al diritto del minore alla salute e dunque la discrezionalità dei genitori relativamente alle cure mediche da somministrare al figlio minore e dunque incapace.

L'art. 337 ter c.c. nel disciplinare i provvedimenti riguardo ai figli, dispone al terzo comma che: "la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo …"."In caso di disaccordo la decisione è rimessa al Giudice".

Normalmente è prassi dei vari Tribunali disporre l'affidamento congiunto dei figli, salvo i casi di affidamento esclusivo o in casi rari "super esclusivo". Tale precisazione è doverosa al fine di chiarire, come sarà di seguito specificato, i casi in cui è necessario il consenso di entrambi i genitori in base alla tipologia di affidamento dei figli.

Per i comuni trattamenti medici, quali visite di controllo e medicazioni, non è necessario richiedere il consenso dell'altro genitore: trattandosi di atti di ordinaria amministrazione ex art. 320 c.c. possono essere compiuti da ciascun genitore.

Il problema nasce nel caso di trattamenti terapeutici subordinati al consenso di entrambi i genitori quali interventi chirurgici, visite odontoiatriche che spesso comportano la necessità di trattamenti prolungati, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Sono casi che rientrano nei c.d. atti di straordinaria amministrazione per i quali è necessario che entrambi i genitori manifestino il proprio consenso.

Cosa accade dunque in caso di mancato consenso da parte dell'altro genitore per disaccordo o per impedimento o incapacità nel prestare il consenso stesso?

Nel primo caso, la decisione è rimessa al Giudice.

Il genitore, che normalmente è quello collocatario del figlio minore, quindi prima di procedere ad assumere una decisione nell'interesse del minore deve agire giudizialmente.

È però da precisare che se ricorre un'urgenza il medico può agire ugualmente essendo la sua condotta permessa ex art. 54 c.p. dallo stato di necessità al fine di tutelare la salute e preservare l'integrità fisica del minore.

In casi meno urgenti, in presenza di diniego del consenso dei genitori, il medico può ricorrere al parere del Tribunale per i minorenni al fine di ottenere l'autorizzazione a quello specifico atto sanitario anche a prescindere dal loro consenso.

Se invece uno dei genitori non può esprimere il consenso perché lontano o a causa di un impedimento o di incapacità, la responsabilità genitoriale viene esercitatain modo esclusivo dall'altro genitore ex art. 317 c.c. il quale può autocertificare sotto la propria responsabilità la situazione di lontananza o impedimento dell'altro coniuge.

I casi più frequenti oggetto di conflitto tra ex coniugi sono quelli riguardanti i trattamentiche il figlio minore deve eseguire dallo psicologo o dal psicoterapeuta: in caso di disaccordo la regolamentazione del conflitto rientra nell'art. 337 ter c.c.

In questi casi il medico dovrà richiedere il consenso informato firmato da entrambi i genitori: questo si badi bene anche nel caso di affidamento esclusivo. Diverso il caso di affidamento super esclusivo in cui basta il consenso del solo genitore cui è in affidamento il minore.

Per i trattamenti di neuro-psichiatria il consenso quindi deve essere espresso da chi è titolare ed esercita la responsabilità genitoriale, di norma, da entrambi i genitori.

Il medico è tenuto alla richiesta del consenso sulla base dell'articolo 31 del Codice Deontologico degli Psicologi secondo cui: "Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela. Lo psicologo che, in assenza del consenso di cui al precedente comma, giudichi necessario l'intervento professionale nonché l'assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l'autorità tutoria dell'instaurarsi della relazione professionale. Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine dell'autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte."

All'attenzione dei Giudici si sono presentati anche casi di conflitti tra genitori in relazione al tipo di terapia da praticare al figlio in caso di patologia, se medicine tradizionali così come prescritte dal medico del SSN o omeopatia.

Recentemente il Tribunale di Roma chiamato a pronunciarsi in un caso di una bambina affetta da forte otite, degenerata poi in ipoacusia, valutato il caso concreto e constatati gli effetti negativi che si potevano ripercuotere sulla minore a causa del conflitto tra i genitori (la madre optava per le cure omeopatiche, il padre per la terapia tradizionale come prescritto) aveva disposto, dopo CTU medica, che la minore fosse sottoposta immediatamente alle cure di medicina tradizionale prescritte dall'ospedale ove era stata visitata;

In relazione poi al consenso dei genitori, in mancanza di accordo, aveva autorizzato il genitore più diligente a prenotare le visite in ospedale e recarsi agli appuntamenti anche in assenza dell'altro, con suddivisione delle spese in parti uguali; in caso di disaccordo, inoltre, aveva autorizzato uno solo dei due a sottoscrivere i necessari consensi per sottoporre la minore ad accertamenti o a cure disposte dai sanitari dell'ospedale pediatrico presso il quale era stata visitata, disponendo in mancanza l'adozione dei provvedimenti ex art. 709 ter c.p.c. a carico del genitore inadempiente (sul punti cfr. Tribunale di Roma, ordinanza del 16.02.2017).

Per alcuni atti sanitari il medico, su richiesta del minorenne, può procedere a prescindere dal consenso o dissenso e anche all'insaputa dei genitori o del tutore.

SI TRATTA DEI SEGUENTI CASI:

  • accertamenti diagnostici, anche di laboratorio, e delle cure per malattie trasmesse sessualmente. art. 4 legge 25 luglio 1956, n. 837 sulla riforma della legislazione per la profilassi delle malattie veneree e artt. 9 e 14 del relativo regolamento di attuazione emanato con d.p.r. 27 ottobre 1962, n. 2056;
  • dei trattamenti di prevenzione, cura e riabilitazione della tossicodipendenza previsti dalla legge 22 dicembre 1975 n. 685 e poi dal DPR 9 ottobre 1990 n. 309. Soltanto nel caso in cui il medico accerti l'incapacità dell'interessato di comprendere il significato dell'accertamento o del trattamento da praticare, nonché le possibili conseguenze, l'intervento richiede necessariamente il consenso dei genitori la cui volontà, comunque, non prevale su quella del minore;
  • dell'interruzione della gravidanza e delle scelte in ordine alla procreazione responsabile (legge 27 maggio 1978 n. 194) per le quali la legge prevede che la minore possa accedere ai consultori per ottenere la prescrizione medica di esami, farmaci e dispositivi contraccettivi escludendo ogni ingerenza dei genitori e, anche per l'interruzione della gravidanza delle minori, prevede che "quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la potestà, oppure qualora queste, interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimano pareri difformi" sia possibile far intervenire il giudice tutelare a sostegno della volontà della minore: la decisione sull'interruzione volontaria della gravidanza, entro i 90 giorni, è rimessa soltanto alla responsabilità della donna, anche se minore.


Profili processuali:

Ciascun genitore può richiedere l'intervento dell'Autorità qualora ritenga che l'altro abbia assunto o intenda assumere decisioni pregiudizievoli per il figlio. In caso di contrasto in ordine a scelte relative alla salute del minore, sarà il Giudice ad assumere le decisioni meglio rispondenti all'interesse dello stesso.

La competenza in casi di contrasto appartiene al Giudice ordinario. Quindi sarà necessario rivolgersi ad un avvocato per la presentazione di un ricorso.

Per completezza espositiva di seguito si indica recente sentenza della Suprema Corte che statuisce in relazione all'informazione dell'altro genitore circa le scelte dalle quali derivino delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio minore.

Cass. civ. [ord.], sez. VI, 12-06-2018, n. 15240.

In tema di rimborso delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, poiché l'art. 155, 3° comma, c.c. (oggi art. 337 ter c.c.) consente a ciascuno dei coniugi di intervenire nelle determinazioni concernenti i figli soltanto in relazione «alle decisioni di maggiore interesse», mentre, al di fuori di tali casi, il genitore non collocatario è tenuto al rimborso delle spese straordinarie, salvo che non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso.

È auspicabile che gli ex coniugi concordino la scelta medica più opportuna a tutela della salute del minore, diritto fondamentale costituzionalmente tutelato (art. 32).

Avv. Daniela Bianco del Foro di Reggio Calabria