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Congedo di maternità: è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alle lavoratrici durante la gravidanza e il puerperio, in caso di adozione o affidamento di minori.

In cosa consiste: l'astensione ha una durata complessiva pari a cinque mesi, (anche nel caso di parto gemellare) così suddivisi:

-prima del parto, l'astensione inizia due mesi prima la data presunta del parto, salvo i casi di gravidanza a rischio (in tal caso il periodo di astensione può riguardare periodi di gestazione antecedente i due mesi).

- dopo il parto, il congedo dura tre mesi, salvo casi particolari (ad esempio, nel caso di parto avvenuto dopo la data presunta, i tre mesi vanno calcolati tra la data presunta ed effettiva; se il parto è anticipato rispetto alla data presunta, oltre ai tre mesi successivi al parto spettano i giorni non goduti).

Per l'adozione o l'affidamento di minore, il congedo di maternità spetta per cinque mesi a partire dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato prima dell'adozione.

Novità: nell'ultima manovra sono stati approvati dalla Commissione bilancio della Camera dei cambiamenti in merito al periodo di maternità. In particolare, si prevede che, previa autorizzazione del medico, le future mamme potranno continuare a lavorare fino all'ultimo mese di gravidanza, potendo così usufruire dei cinque mesi del congedo previsto anche dopo il periodo successivo al parto.

Beneficiari: spetta alla totalità delle lavoratrici, pubbliche private ed autonome ma, a seconda della categoria, possono essere previsti requisiti differenti.

Lavoratrici dipendenti: il congedo spetta se sono assicurate all'INPS anche per la maternità, comprese le lavoratrici assicurate ex IPSEMA, che hanno in corso un rapporto di lavoro. Rientrano nella categoria anche le apprendiste, operaie, impiegate, dirigenti con un rapporto di lavoro in corso all'inizio del congedo, nonché le lavoratrici a domicilio e quelle LSU o APU.

Quanto spetta: la lavoratrice ha diritto a percepire un'indennità pari all'80% della retribuzione media globale giornaliera calcolata sulla base dell'ultimo periodo di paga precedente l'inizio del congedo di maternità (articoli 22 e seguenti del TU).

Procedura: la domanda va inoltrata prima dei due mesi che precedono la data prevista del parto e mai oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile, pena la prescrizione del diritto all'indennità.

Prima dell'inizio del periodo di congedo di maternità, la lavoratrice deve far pervenire all'Istituto il certificato medico di gravidanza per il tramite di un medico del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato, che provvederà all'invio telematico dello stesso. La lavoratrice è tenuta a comunicare la data di nascita del figlio e le relative generalità entro 30 giorni dal parto.

Il diritto all'indennità si prescrive entro un anno e decorre dal giorno successivo alla fine del congedo di maternità.

Lavoratrici disoccupate o sospese: il congedo di maternità deve iniziare entro 60 giorni dall'ultimo giorno di lavoro. Se sussiste il diritto all'indennità di disoccupazione, alla mobilità o alla cassa integrazione, il congedo può iniziare oltre i 60 giorni. Per le disoccupate che negli ultimi due anni hanno svolto lavori esclusi dal contributo per la disoccupazione, il diritto all'indennità di maternità spetta solo se il congedo di maternità è iniziato entro 180 giorni dall'ultimo giorno di lavoro e sono stati versati all'INPS 26 contributi settimanali nei due anni precedenti l'inizio del congedo (art. 24 TU maternità).

Lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari: per le colf e badanti sono richiesti 26 contributi settimanali nell'anno precedente l'inizio del congedo di maternità oppure 52 contributi settimanali nei due anni precedenti l'inizio del congedo (articolo 62 del TU). 

 Lavoratrici agricole: è necessario che, nell'anno di inizio del congedo, siano in possesso della qualità di bracciante con iscrizione negli elenchi nominativi annuali per almeno 51 giornate di lavoro agricolo (articolo 63 del TU).

Lavoratrici iscritte alla Gestione Separata INPS: il diritto all'indennità di maternità spetta se nei 12 mesi precedenti il mese di inizio del congedo di maternità risultano effettivamente accreditati o dovuti alla gestione separata almeno tre contributi mensili comprensivi della predetta aliquota maggiorata e non pensionate, tenute però a versare il contributo con l'aliquota maggiorata prevista dalla legge; la relativa indennità è riconosciuta a prescindere dall'effettiva astensione dall'attività lavorativa. Se il reddito deriva da attività libero professionale o di collaborazione coordinata e continuativa parasubordinata, l'indennità di congedo è pari all'80% di 1/365 del reddito.

Lavoratrici dipendenti da amministrazioni pubbliche: sono tenute agli adempimenti previsti dalla legge in caso di maternità verso l'amministrazione pubblica dalla quale dipendono e da cui percepiscono la relativa indennità, corrispondente al trattamento economico ( artt. 2 e 57 del TU).

Dottoresse: l'Enpam assicura un'indennità economica pagata a prescindere dall'effettiva astensione dall'attività professionale, sempre che le professioniste siano iscritte all'Ordine e non siano tutelate da altre gestioni; l'Enpam integra comunque le prestazioni erogate da altre gestioni che non dovessero arrivare al minimo assicurato. Per le studentesse del quinto/sesto anno di corso in Medicina e Odontoiatria già iscritte all'Enpam è previsto un sussidio assistenziale.

L'importo dell'assegno corrisponde all'80 per cento di 5/12 del reddito professionale che l'iscritta ha denunciato ai fini fiscali nel secondo anno precedente alla data del parto effettivo.

Psicologhe: hanno diritto all'indennità nel caso di gravidanza, interruzione di gravidanza (se avvenuto dopo il compimento del sesto mese), aborto spontaneo (non prima del terzo mese) o adozione, sempre se la lavoratrice non è già dipendente a tempo pieno.

La domanda va presentata non prima del completamento del sesto mese di gravidanza (26 settimane + 3 giorni) ed entro (e non oltre) 180 giorni dall'evento.

L'indennità di maternità erogata dall'Ente, copre un periodo di venti settimane e si calcola in questo modo: 80% di 5/12 del reddito del secondo anno precedente l'evento, entro i minimi e i massimi fissati dalla legge ( euro 5.012,80 al lordo della ritenuta d´acconto del 20%, mentre il massimo corrisponde a cinque volte il minimale pari a euro 25.064,00).

Farmaciste: l'ENPAF eroga l'indennità di maternità alle proprie iscritte, sempre se le stesse non la percepiscono già da altro Ente o Istituto per il medesimo evento (parto, adozione o aborto intervenuto dopo il compimento del sesto mese di gravidanza; per quello verificatosi a partire dal terzo mese di gravidanza ma prima del compimento del sesto mese spetta un'indennità pari a una sola mensilità).


Hanno titolo all'indennità di maternità da parte dell'Inps anche le dottoresse che si trovino disoccupate all'inizio del periodo di congedo di maternità, purché tra l'inizio della disoccupazione e l'inizio del periodo di congedo per maternità non siano decorsi più di sessanta giorni.

Avvocatesse: possono beneficiarne di tale istituto tutte le iscritte alla Cassa Nazionale Forense con decorrenza non posteriore alla data del parto.

L'indennità erogata è pari all'80% di 5/12 del reddito professionale Irfep netto prodotto nel 2° anno anteriore al verificarsi dell'evento; in ogni caso, non può essere inferiore a quella stabilita in base alle tabelle INPS vigenti nell'anno del parto, né superiore a cinque volte l'importo minimo.

La domanda va inoltrata, a pena di decadenza, a decorrere dal compimento del 6° mese di gravidanza (26ma settimana di gestazione) fino al termine perentorio di 180 giorni dal parto.

Commercialiste: per avervi diritto devono essere Dottoresse commercialiste, in possesso della partita Iva e dell'iscrizione all'Albo professionale e alla Cassa nel periodo indennizzabile.
L'indennità di maternità non è riconosciuta qualora sussista il medesimo diritto in capo ad altro Ente di Previdenza.

L'indennità di maternità è pari a 5/12 dell' 80% del reddito netto professionale dichiarato nell'anno precedente a quello dell'evento. In ogni caso, l'importo dell'indennità di maternità non può essere inferiore a € 5.012,80 o superiore a € 25.064,00.

L'indennità di maternità può essere richiesta a partire dalla 24° settimana di gravidanza ed entro il termine perentorio di 180 gg. dalla data dell'evento.

Architetti e ingegneri: hanno diritto le professioniste iscritte alla propria Cassa di Previdenza; se

l'iscrizione è inferiore ai cinque mesi nel periodo indennizzabile, l'indennità viene riconosciuta in misura frazionata in base ai giorni di iscrizione maturati nel periodo oggetto di tutela.
La tutela è garantita nel caso di aborto verificatosi non prima del 61° giorno dalla data di inizio di gravidanza ed entro il 25° settimana e 6 giorni di gestazione.

La domanda deve essere inoltrata dopo il compimento del sesto mese di gravidanza e comunque entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data del parto, adozione o aborto.
L'indennità di maternità è pari ai cinque dodicesimi dell' 80% del reddito professionale percepito e denunciato ai fini IRPEF dalla professionista iscritta nel secondo anno anteriore a quello dell'evento. Qualora il periodo di iscrizione copra solo parzialmente i cinque mesi previsti, l'importo dell'indennità viene calcolato in misura proporzionale, rapportando il numero dei giorni relativi all'effettivo periodo di iscrizione e contribuzione ai cinque mesi, tradotti in giorni, previsti dalla norma. La riduzione viene effettuata anche sull'importo minimo.

Sono previsti importi minimi e massimi erogabili (per l'anno 2018, tali importi sono pari a € 5.013,00 e € 25.065,00).

In caso di aborto spontaneo o terapeutico dopo il 61° giorno di gravidanza, l'indennità è corrisposta nella misura di 1/5 di quella ordinaria.

Geometri: oltre a non aver già usufruito e di non aver titolo ad analogo beneficio presso altri Enti per effetto di lavoro dipendente, occorre essere iscritte all'Albo e alla Cassa Geometri al momento della domanda che deve essere presentata entro il termine perentorio di 180 giorni dall'evento; in caso di nascita l'indennità viene riconosciuta a partire dal compimento del 6° mese di gravidanza.

In caso di aborto l'indennità viene riconosciuta in misura pari ad 1/5 se l'aborto è avvenuto tra l'inizio del quarto mese e la fine del sesto; in misura intera se l'interruzione della gravidanza è avvenuta dopo il compimento del sesto mese.

L' indennità è pari all'80% dei 5/12 del reddito professionale prodotto nel secondo anno precedente a quello dell'evento e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo dalla libera professionista nell'anno precedente a quello della nascita e non può essere inferiore a 5 mensilità di retribuzione calcolata nella misura pari all' 80% del salario minimo giornaliero per la qualifica di impiegato (anno 2018 importo minimo per la nascita e per l' adozione pari a € 5.013,31 lordi - minimo per aborto € 1002,66 lordi).

L'indennità di maternità non può comunque essere superiore a cinque volte l'importo minimo (il limite per il 2018 è pari a € 25.066,55 lordi).

Agenti di commercio: l'indennità è riconosciuta dall'Ensarco alle proprie iscritte, in attività e in pensione, con un valore ISEE non superiore a 31.898,81 euro che – se pensionate – abbiano una pensione diretta Ensarco o – se ancora in attività – abbiano un conto previdenziale, incrementato esclusivamente da contributi obbligatori, con un saldo attivo al 31/12/17 di almeno 1.881 euro e un'anzianità contributiva complessiva di almeno tre anni (di cui 2015, 2016 e 2017 consecutivi, per un totale di 12 trimestri). Spetta 2.500 euro per il primo figlio, 2.000 euro per il secondo e 1.500 euro per il terzo o successivo; per i parti plurimi spettano 1.500 euro per ogni nato. Il contributo deve essere richiesto entro un anno dall'evento, pena la decadenza del diritto.