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Inquadramento normativo: Art. 18 Legge n. 300/1970, Art. .46 del Decreto c.d. Cura Italia (D.L. n. 18/2020), Art. 14 D.L. n. 104/2020

Il licenziamento nullo: Se si riscontra che il datore di lavoro non abbia assolto gli obblighi gravanti su di lui che provino il motivo oggettivo che l'ha indotto a licenziare il dipendente, il licenziamento sarà illegittimo. Se l'illegittimità discende dallo scopo ritorsivo del recesso, il motivo illecito che ha portato il datore di lavoro a licenziare deve essere determinante ed esclusivo, cioè costituire l'unica effettiva ragione di licenziamento (Cass. nn. 9468/2019; 23583/2019, richiamate da Cass. civ. Sez. lavoro, n. 4055/2021), nel senso che esso può concorrere con un motivo lecito formalmente addotto, ma purché questo risulti insussistente nel riscontro giudiziale (Cass. civ. Sez. lavoro, n. 1514/2021). In buona sostanza:

  • la verifica dei fatti allegati dal lavoratore, ai fini all'applicazione dell'illegittimità del licenziamento, richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del licenziamento (Cass. nn. 9468/2019; 23583/2019, richiamate da Cass. civ. Sez. lavoro, n. 4055/2021):
  • senza il motivo illecito non si sarebbe verificato il recesso (Cass. civ. Sez. lavoro, n. 1514/2021).  

Il licenziamento disciplinare: In tema di licenziamento disciplinare, il giudice deve preliminarmente accertare se ricorrano gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, [...] e solo, ove ravvisi la mancanza della causa giustificativa, deve provvedere a selezionare la tutela applicabile (Cass. n. 17492/2020, richiamata da Corte d'Appello Firenze Sez. lavoro, sentenza del 7 dicembre 2020). Se viene in rilievo che il fatto contestato al lavoratore sia insussistente o rientri tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, allora il giudice annullerà il licenziamento e condannerà il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro […] e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. Se, invece, emerge che non sussistono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, il giudice dichiarerà risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condannerà il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all'anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo

Il blocco dei licenziamenti: Con l'emergenza epidemiologica da Covid-19 è stato disposto e prorogato il divieto generalizzato di licenziamento individuale per giustifico motivo oggettivo. Tale divieto consente di intimare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo solo dopo aver concluso il periodo di ammortizzatori sociali previsti dall'art. 1 del Decreto rilancio o soltanto dopo aver fruito dell'agevolazione contributiva prevista dall'art.3 D.L. n. 104/2020. Trattasi di una tutela temporanea dei rapporti di lavoro per salvaguardare la stabilità del mercato e del sistema economico ed è una misura di politica del mercato del lavoro e di politica economica collegata a esigenze di ordine pubblico. È evidente che si tratta di un divieto che ha natura imperativa e per tale motivo la sua violazione comporta la nullità dei licenziamenti adottati in costanza di esso e la sanzione ripristinatoria (Tribunale Mantova Sez. lavoro, sentenza dell'11 novembre 2020). Il blocco dei licenziamenti trova applicazione non solo con riguardo ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ma anche con riferimento ai contratti di apprendistato stante l'assimilabilità del rapporto di apprendistato all'ordinario rapporto di lavoro. Nelle ipotesi di licenziamento, anche in costanza del divieto in esame, sarà onere del datore di lavoro provare la giusta causa o il giustificato motivo del licenziamento soprattutto nel caso in cui egli dichiari nella lettera di licenziamento di aver cessato l'attività (Tribunale Mantova Sez. lavoro, sentenza dell'11 novembre 2020).