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Con la sentenza n. 23252 dello scorso 28 maggio, la IV sezione penale della Cassazione, ha confermato la condanna di lesioni personali colpose per un medico ospedaliero che, omettendo di effettuare i dovuti esami clinici e limitandosi ad eseguire una semplice ecografia su una paziente che lamentava forti dolori al seno, non diagnosticava per tempo un carcinoma mammario, così favorendo il progredire della malattia e riducendo le aspettative di vita della donna.

Si è quindi specificato che "in tema di colpa professionale medica, l'errore diagnostico si configura non solo quando, in presenza di uno o più sintomi di una malattia, non si riesca ad inquadrare il caso clinico in una patologia nota alla scienza o si addivenga ad un inquadramento erroneo, ma anche quando si ometta di eseguire o disporre controlli ed accertamenti doverosi ai fini di una corretta formulazione della diagnosi".

Nel caso sottoposto all'esame della Cassazione, una medico veniva condannato in ordine al reato di cui all'art. 590 c.p. in quanto, in qualità di medico chirurgo in servizio presso il Centro di Prevenzione Oncologica, dopo aver visitato una donna affetta da forti dolori al seno, nonostante le ripetute richieste della paziente, non le prescriveva ulteriori approfondimenti diagnostici né una mammografia, limitandosi ad effettuare un ecografia che evidenziava mammelle a prevalente struttura fibroghiandolare con multiple e millimetriche formazioni cistiche. Anche nei giorni successivi, di fronte alle richieste della paziente che lamentava ancora forti dolori, il camice bianco ometteva qualsiasi approfondimento, rifiutandosi altresì di sottoporla alla mammografia e rassicurandola sul fatto che si trattava di cisti che non potevano trasformarsi in qualcosa di più preoccupante. 

 Solo dopo nove mesi, la donna scopriva di esser affetta da tumore maligno, con conseguente necessità di intervento chirurgico di mastectomia radicale e sottoposizione a cicli di chemioterapia, radioterapia e ormonoterapia.

La Corte di Appello di Roma dichiarava non doversi procedere nei confronti del sanitario in ordine al reato di cui all'art. 590 c.p., perché estinto per prescrizione, ma confermava le statuizioni civili in favore delle costituite parti civili, condannando l'imputato alla rifusione delle spese da queste sostenute.

Il sanitario ricorreva in Cassazione, evidenziando di essere immune da colpa per aver seguito le linee guida vigenti negli anni interessati, secondo cui, nelle donne giovani, la notevole densità ghiandolare della mammella rende scarsamente efficace il ruolo diagnostico della mammografia, avvalorando l'esame ecografico come indagine indicata e sufficiente; eccepiva inoltre come nel caso di specie era intervenuto un fattore di accelerazione della progressione della malattia, risultando pacifica la ormonodipendenza di alcuni tumori.

La Cassazione non condivide la doglianza del ricorrente.

La Corte rileva che l'errore diagnostico si configura anche quando si ometta di eseguire o disporre controlli ed accertamenti doverosi ai fini di una corretta formulazione della diagnosi; con specifico riferimento all'intempestiva diagnosi tumorale, la stessa scienza medica sostiene la necessità di una sollecita diagnosi delle patologie tumorali e rileva come la prognosi della malattia vari a seconda della tempestività dell'accertamento.

Ne deriva che c'è responsabilità penale anche quando l'omissione del sanitario contribuisca alla progressione del male: già a partire dalla nota sentenza Franzese sul reato omissivo, la Cassazione ha più volte ribadito che in tema di omicidio colposo, sussiste il nesso di causalità tra l'omessa adozione da parte del medico specialistico di idonee misure atte a rallentare il decorso della patologia acuta, colposamente non diagnosticata, ed il decesso del paziente, quando risulta accertato, secondo il principio di controfattualità, condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica, universale o statistica, che la condotta doverosa avrebbe inciso positivamente sulla sopravvivenza del paziente, nel senso che l'evento non si sarebbe verificato ovvero si sarebbe verificato in epoca posteriore o con minore intensità lesiva.

Conseguentemente, non può escludersi la responsabilità del medico il quale colposamente non si attivi e contribuisca con il proprio errore diagnostico a che il paziente non venga conoscenza di una malattia tumorale, anche a fronte di una prospettazione della morte ritenuta inevitabile, laddove, nel giudizio controfattuale, vi è l'alta probabilità logica che il ricorso ad altri rimedi terapeutici, o all'intervento chirurgico, avrebbe determinato un allungamento della vita, che è un bene giuridicamente rilevante anche se temporalmente non molto esteso.

Con specifico riferimento al caso di specie è stato accertato che, nonostante le insistenze da parte della paziente, il sanitario non volle effettuare ulteriori accertamenti che, se compiuti, avrebbero permesso di diagnosticare un carcinoma già in atto; i giudici di merito hanno anche correttamente rilevato che un approfondimento clinico e diagnostico in quel momento avrebbe certamente evitato l'evento o quanto meno ridotto la portata distruttiva.

Il ricorso viene quindi dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.