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Inquadramento normativo: Art. 1226 c.c.

La valutazione equitativa del danno e il potere discrezionale del giudice: Allorquando risulti dimostrata l'esistenza di un danno risarcibile certo (e non meramente eventuale o ipotetico) (Cass., n. 15478/2014, 1536/1962, richiamate da Cass., n, 2831/2021) e vi sia impossibilità o estrema difficoltà (Cass., nn. 12613/2010, 2904/1972, richiamate da Cass., n, 2831/2021) di prova nel relativo preciso ammontare, la relativa determinazione [...] è [...] possibile anche mediante valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. (v. Cass., 14/7/2015, n. 14645; Cass., 12/6/2015, n. 12211). È tornata in punto la Corte di Cassazione con ordinanza n 2831 del 5 febbraio 2021, chiarendo che nella determinazione equitativa del danno, il giudice esercita un potere di carattere discrezionale, purché dia conto in motivazione dei criteri che l'hanno condotto a tale tipo di valutazione. Ove non risultino indicate le ragioni dell'operato apprezzamento né richiamati gli specifici criteri utilizzati nella liquidazione, la sentenza incorre nel vizio di nullità per difetto di motivazione (Cass., n. 22272/2018, richiamata da Cass., n, 2831/2021).

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito dalla Suprema Corte.

La quantificazione del danno patrimoniale: Il danno patrimoniale risarcibile non può essere determinato tenendo conto del solo riconoscimento di debito da parte del debitore/danneggiato e applicando tout court il principio della valutazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c. E ciò in considerazione del fatto che il ristoro pecuniario del danno patrimoniale deve normalmente corrispondere alla sua esatta commisurazione (artt. 1223, 1224, 1225, 1225, 1227 c.c.), valendo a rimuovere il pregiudizio economico subito dal danneggiato e restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione (Cass., n. 1183/2017, richiamata da Cass., n, 2831/2021), restituendo al patrimonio del medesimo la consistenza che avrebbe avuto senza il verificarsi del fatto stesso (Cass., n. 3352/1989, richiamata da Cass., n, 2831/2021). 

Le categorie di danno patrimoniale e la determinazione del quantum: Il danno patrimoniale (cfr. Cass., 5/7/2002, n. 9740) si compone di danno emergente e di lucro cessante. Queste due categorie di danno patrimoniale, a loro volta, si compongono di altre voci, quali ad esempio:

  • con riferimento al danno emergente, il mancato conseguimento del bene dovuto o la perdita di beni integranti il proprio patrimonio, il c.d. fermo tecnico (Cass., nn. 14645/2015; 12211/2015, richiamate da Cass., n, 2831/2021);
  • con riguardo al lucro cessante, la perdita della clientela, la irrealizzazione di rapporti contrattuali con terzi, il discredito professionale, la perdita della capacità lavorativa specifica, la perdita della capacità lavorativa generica in conseguenza di lesione macropermanente (Cass., nn. 14645/2015; 12211/2015, richiamate da Cass., n, 2831/2021).

Per il ristoro di tale tipo di danno e delle voci e sottovoci di cui esso si compone occorrerà verificare la relativa sussistenza nello specifico caso concreto, con l'ovvia conseguenza che:

  • sarà il giudice del merito a dover accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio lamentato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative si siano verificate a carico del creditore/danneggiato e provvedere al relativo integrale risarcimento (Cass., nn.14645/2015; 10527/2011; Cass., Sez. Un., n. 26972/2008, richiamate da Cass., n, 2831/2021);
  • detto accertamento avverrà sulla base delle voci di danno patrimoniale provate.

L'onere della prova (anche) dell'ammontare del danno incombe al creditore/danneggiato (art. 2697 c.c.). Se, tuttavia, sebbene risulti provato il danno, non sia possibile quantificarlo nella sua esattezza, il giudice potrà ricorrere alla liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. (v. Cass., nn. 14645/2015; 12211/2015, richiamate da Cass., n, 2831/2021). 

Tale tipo di valutazione rientra nell'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito a cui quest'ultimo non potrà fare ricorso ove non ne sussistano le condizioni.

La determinazione del danno non patrimoniale e la valutazione equitativa: Se per alcuni aspetti o voci del danno patrimoniale la valutazione può essere equitativa (come ad es., per il danno patrimoniale futuro: v. Cass., n. 12211/2015, richiamata da Cass., n, 2831/2021), il ristoro pecuniario del danno non patrimoniale non può viceversa mai corrispondere alla relativa esatta commisurazione, imponendosene pertanto sempre la valutazione equitativa ( Cass., Sez. Un., n. 26972/2008, Cass., nn. 8828/2003, n. 872/1963, 5063/1987; 2112/1980; 3106/1977, richiamate da Cass., n, 2831/2021). Attenendo alla qualificazione e non già all'individuazione del danno [...] la valutazione equitativa è volta a determinare a compensazione economica socialmente adeguata del pregiudizio, quella che l'ambiente sociale accetta come compensazione equa [...] e deve essere dal giudice condotta con prudente e ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto, considerandosi in particolare la rilevanza economica del danno alla stregua della coscienza sociale e i vari fattori incidenti sulla gravità della lesione (Cass., n. 14645/2015, richiamata da Cass., n, 2831/2021). 

La determinazione del danno e la motivazione del giudiceIl giudice, pur nell'esercizio di un potere di carattere discrezionale, è chiamato a dare in motivazione conto della operata valutazione di ciascuno dei criteri che ha adottato per addivenire alla valutazione equitativa del danno, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato del rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento, sicché ove non risultino indicate le ragioni dell'operato apprezzamento né richiamati gli specifici criteri utilizzati nella liquidazione, la sentenza incorre nel vizio di nullità per difetto di motivazione (Cass., n. 22272/2018, richiamata da Cass., n, 2831/2021).