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Il disegno di legge elettorale della maggioranza è ormai entrato nel circuito parlamentare in entrambi i rami. Alla Camera, il ddl C-2822, a prima firma Bignami, reca il titolo "Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica"; risulta presentato il 26 febbraio 2026 e assegnato in sede referente alla I Commissione Affari costituzionali l'11 marzo 2026, e proprio oggi inizierà l'esame. In Senato, il testo gemello a prima firma Malan, è stato presentato il 26 febbraio. Ma si inizierà, intanto, alla Camera.

È bene dirlo subito, senza cautele lessicali inutili: non siamo davanti a una semplice proposta di manutenzione del sistema elettorale. E non siamo neppure davanti a una fisiologica scelta discrezionale del legislatore tra modelli diversi tutti ugualmente compatibili con la Costituzione. Siamo, al contrario, davanti a un intervento che si presenta come legge elettorale ma lavora, in realtà, come dispositivo di trasformazione materiale della forma di governo. È qui il suo nucleo problematico. È qui la ragione della sua radicale inaccettabilità.

La prima mistificazione da respingere è quella della neutralità tecnica. Le leggi elettorali non sono mai meri ingranaggi destinati a tradurre voti in seggi. Esse operano sempre in un punto delicatissimo dell'ordinamento: quello in cui si incontrano rappresentanza, indirizzo politico, stabilità del governo, ruolo del Parlamento, funzione del Presidente della Repubblica. Proprio per questo, ogni riforma elettorale va giudicata non solo per ciò che dice articolo per articolo, ma per il tipo di sistema costituzionale che presuppone e per l'assetto dei poteri che tende a produrre.

Il ddl della maggioranza, sotto questo profilo, è tutt'altro che innocuo. Il suo impianto di fondo è noto: superamento del sistema misto vigente; ritorno a un assetto proporzionale in collegi plurinominali; eliminazione della componente uninominale, salvo eccezioni territoriali; soglia di accesso; premio fisso di seggi alla lista o coalizione arrivata prima se supera il 40 per cento; eventuale ballottaggio tra le prime due se entrambe superano il 35 per cento; indicazione del nome del candidato alla Presidenza del Consiglio al momento della presentazione delle liste. È una costruzione che, già nella sua architettura, denuncia la propria contraddizione: si proclama proporzionale, ma innesta correttivi maggioritari; evoca la governabilità, ma non la garantisce; suggerisce un'investitura politica del capo del governo, ma senza assumersene fino in fondo le conseguenze costituzionali.

Il punto, allora, non è solo che questo modello sia discutibile. Il punto è che esso è strutturalmente incoerente. Da un lato, infatti, il disegno di legge tende a spostare il baricentro della legittimazione dal Parlamento al momento elettorale. L'obbligo di indicare il nominativo proposto per Palazzo Chigi non è scelta di trasparenza, ma un meccanismo di personalizzazione e di anticipazione politica della guida dell'esecutivo. Il premio di governabilità non è una semplice correzione del riparto, ma un tentativo di prefigurare la maggioranza. Il ballottaggio accentua ancora di più questa logica, concentrando sul voto popolare una decisione ulteriore sulla coalizione o lista cui attribuire il premio. Tutto, insomma, spinge verso una logica di investitura, estranea all'ordinamento costituzionale.

Dall'altro lato, però, questo rovesciamento non viene mai compiuto fino in fondo. Il rapporto fiduciario resta formalmente intatto. Il Presidente della Repubblica conserva le proprie attribuzioni. Il premio non è costruito in modo da assicurare sempre una maggioranza assoluta. Il ballottaggio è eventuale e subordinato a condizioni restrittive. E se quelle condizioni non si verificano, il sistema ripiega su un proporzionale pieno, rinunciando proprio a quella funzione di stabilizzazione che pretendeva di perseguire. Ne deriva un meccanismo ibrido, ambiguo, irrisolto. Il governo finisce per risultare, insieme, prodotto del voto e della fiducia parlamentare; la maggioranza, insieme, prefigurata dagli elettori e rimessa alle dinamiche parlamentari; la legittimazione, insieme, concentrata e dispersa. Ed è precisamente questa duplicazione della fonte di legittimazione a costituire una frizione grave con la logica del parlamentarismo costituzionale.

Qui emerge il collegamento decisivo con il progetto Meloni-Casellati sul cosiddetto premierato. Tra il ddl di revisione costituzionale e questo ddl elettorale non vi è un rapporto occasionale, né una mera consonanza politica, ma una vera coerenza di disegno. Il secondo non è estraneo al primo, perchè ne rappresenta l'anticipazione, la proiezione, il surrogato. Là dove la revisione costituzionale tenta in modo esplicito di riallineare investitura elettorale, maggioranza parlamentare e vertice dell'esecutivo, qui lo stesso risultato viene perseguito per via laterale, con la legge ordinaria, cioè con uno strumento meno visibile, meno garantito, meno esposto al controllo politico-costituzionale proprio dell'art. 138.

È, questo, il dato più allarmante. Il ddl elettorale non accompagna il premierato: lo prepara, lo anticipa, lo sostituisce nel caso in cui la revisione non vada in porto o non faccia in tempo a compiersi. In altri termini, la maggioranza sembra aver costruito una doppia via al medesimo obiettivo: da un lato la revisione formale della Costituzione; dall'altro la trasformazione materiale del suo funzionamento mediante la legge elettorale. E ciò che non riesce a ottenere in modo lineare sul terreno costituzionale tenta di conseguirlo per via indiretta sul terreno legislativo ordinario.

Una simile operazione, però, deforma il sistema. Guardiamo, ad esempio, alle crisi.  In un regime parlamentare, la crisi è un momento fisiologico attraverso cui il circuito rappresentativo può riaprirsi, ridefinirsi, ricomporsi. Il Parlamento e il Presidente della Repubblica vi svolgono una funzione essenziale. Nel modello proposto, invece, la crisi viene trattata implicitamente come deviazione da un esito già predeterminato. Non meno problematica è la posizione del Presidente della Repubblica. Formalmente, nulla cambia. Materialmente, cambia molto. L'indicazione del nome per Palazzo Chigi crea un'aspettativa politica fortissima di coerenza tra voto e incarico; il premio di governabilità tende a presentare come già definito un quadro parlamentare che, in realtà, può restare fragile o incompleto; il ballottaggio, quando si svolge, accentua ancora di più la pressione su una lettura quasi investitiva del voto. Il Capo dello Stato, allora, resta titolare delle sue attribuzioni, ma finisce per esercitarle in un ambiente politico-istituzionale nel quale la discrezionalità costituzionale è formalmente salva ma sostanzialmente compressa. Anche qui, il problema non è la violazione frontale delle prerogative presidenziali. Il problema è il loro svuotamento. Quanto al Parlamento, il giudizio non può essere meno severo. Il ddl oscilla continuamente tra due logiche incompatibili: quella della rappresentanza e quella della verticalizzazione. Da una parte, il sistema torna al proporzionale e quindi, almeno in teoria, valorizza il pluralismo. Dall'altra, introduce un premio e un possibile ballottaggio per forzare la produzione di una maggioranza. Ma questa forzatura è eventuale, condizionata, variabile. Ne deriva che il Parlamento può trovarsi, a seconda dei casi, a essere o luogo di mediazione piena oppure sede di ratifica di un indirizzo prefigurato dal voto. Ma un ordinamento costituzionale non può affidare la definizione concreta del ruolo del Parlamento a un esito aleatorio delle soglie e dei premi.

A ciò si aggiunge la persistenza di liste sostanzialmente bloccate e il forte controllo delle segreterie sulla selezione dei candidati. Così il sistema combina, in modo singolare e politicamente eloquente, due tendenze convergenti: da un lato la personalizzazione verso l'alto, con il nome del capo; dall'altro la chiusura verso il basso, con la compressione della scelta degli elettori sui rappresentanti. Più investitura simbolica del vertice, meno libertà effettiva nella scelta della rappresentanza. Vi è poi il profilo, decisivo, della forma di Stato. Perché una legge elettorale non incide solo sulla forma di governo: incide anche sul modo in cui il pluralismo sociale, politico e territoriale entra nelle istituzioni. Si potrebbe discutere molto a lungo, ma, tanto per evidenziare come il sistema sia fattualmente inefficiente, basti aggiungere che il rischio di disallineamenti tra le due Camere, in un bicameralismo ancora paritario, è altissimo, e si pone come una minaccia diretta alla coerenza del circuito fiduciario e alla stabilità dell'indirizzo politico che pure, a parole, si vorrebbe rafforzare.

Ed è proprio qui che la proposta mostra il suo tratto forse più vistosamente fallimentare. Essa dichiara di voler assicurare governabilità, ma costruisce un congegno che può produrre tanto maggioranze eccessivamente avvantaggiate quanto maggioranze deboli o inesistenti. Può alterare la rappresentanza senza necessariamente garantire una decisione. Può comprimere il pluralismo senza stabilizzare davvero il governo. Può evocare l'investitura senza riformare coerentemente la struttura fiduciaria. In definitiva, non realizza né un buon proporzionale né un credibile maggioritario. Realizza una macchina oscillante, esposta a esiti divergenti, priva di una logica unitaria.

Per questo la sua criticità non sta soltanto nei singoli istituti, ma nella loro combinazione. Presi isolatamente, premio, ballottaggio, indicazione del candidato premier, soglie, collegi plurinominali potrebbero forse essere ricondotti, almeno in astratto, dentro l'ampia discrezionalità legislativa in materia elettorale. Ma il problema vero sorge quando questi elementi vengono saldati insieme e messi al servizio di una medesima inammissibile opzione: comprimere la mediazione parlamentare e anticipare il più possibile, nella sede elettorale, la decisione sul governo e il suo capo. È allora che la legge elettorale cessa di essere una tecnica e diventa il veicolo di una trasformazione sostanziale degli equilibri costituzionali.

Ed è qui che il giudizio deve farsi netto. Non basta dire che il ddl è politicamente discutibile. Bisogna dire di più: che esso è costituzionalmente sospetto nella sua logica complessiva, perché attribuisce alla legge ordinaria un carico improprio, tentando di risolvere mediante la tecnica elettorale questioni che attengono alla struttura della forma di governo. La legge elettorale viene caricata di compiti che non può sostenere senza deformarsi: garantire rappresentanza, produrre maggioranze, selezionare la leadership, orientare la formazione del governo, simulare un'investitura, contenere la crisi. È un sovraccarico che finisce per produrre non razionalizzazione, ma instabilità teorica e opacità sistemica.

Per parte mia, a questo disegno di legge dedicherò l'appendice del mio prossimo volume - di cui è imminente l'uscita - per Bonanno, Repubblica a chiamata diretta. Premierato e deriva plebiscitaria. Non per inseguire l'attualità parlamentare, ma perché qui si vede con chiarezza un passaggio decisivo del processo in corso: il tentativo di spostare il cuore della decisione politica dal circuito parlamentare al momento elettorale, senza però assumere fino in fondo la responsabilità costituzionale di tale scelta. Il ddl Bignami-Malan merita, perciò, una critica severa non come episodio separato, ma come parte di un disegno più ampio.

La verità, in fondo, è semplice. Quando una maggioranza non ha il coraggio, o ritiene di non avere i tempi o addirittura i numeri, per riscrivere apertamente la forma di governo, prova a farlo indirettamente. Quando non riesce a piegare la Costituzione in modo lineare e assumendosene la responsabilità, tenta di alterarne il funzionamento materiale attraverso le regole del voto. È esattamente ciò che accade qui. E proprio per questo questa proposta non va corretta ai margini: va respinta nel suo impianto. Perché non chiarisce il sistema, lo complica. Non rafforza la democrazia parlamentare, la erode. Non dà stabilità, promette stabilità per produrre invece un equilibrio più fragile, più forzato, più esposto a conflitti di legittimazione.

In una democrazia costituzionale seria, le regole elettorali non possono diventare il cavallo di Troia di una revisione surrettizia della forma di governo. E quando questo accade, il compito di chi ha a cuore la Costituzione è uno solo: chiamare le cose con il loro nome e opporsi.