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Riferimenti normativi: Art.2051 c.c.

Focus: Il condomìnio può stipulare una polizza globale fabbricati estesa, oltre che per i danni causati dal fabbricato alle proprietà o all'incolumità di terze persone, anche per i danni provocati dalle parti di proprietà esclusiva (ad es. nel caso di caduta di un calcinaccio distaccatosi dal balcone privato). La polizza può contenere clausole che assicurano anche il singolo condòmino dai danni da esso arrecati ad un altro condòmino, a causa di guasti verificatisi nell'appartamento di sua proprietà esclusiva (ad es. in caso di allagamento, per aver trascurato la manutenzione delle tubature dell'appartamento). In tal caso il condòmino danneggiante è legittimato ad attivarsi chiamando in giudizio la compagnia di assicurazione per essere manlevato dal danno? Sulla questione si è pronunciata la Corte di Cassazione, sezione III, con Ordinanza n.31141 del 21 ottobre 2022.

Principi generali: Nel caso di specie esaminato dalla Corte di Cassazione il proprietario di un appartamento, sito al primo piano dell'edificio condominiale, aveva citato in giudizio la proprietaria dell'appartamento sovrastante ed il condomìnio per ottenere il risarcimento dei danni subiti per allagamento del proprio appartamento a causa dell'appartamento superiore. I convenuti si erano costituiti in giudizio e, in particolare, la proprietaria dell'appartamento sovrastante proponeva domanda di"garanzia e manleva" verso il condomìnio in quanto titolare di una "polizza globale fabbricati".

Il giudice di prime cure accoglieva parzialmente la domanda risarcitoria dell'attore/danneggiato condannando, ai sensi dell'art. 2051 c.c., la condòmina del piano sovrastante al pagamento dei danni e respingendo la domanda proposta da quest'ultima contro il condomìnio. Avverso tale pronuncia l'attore proponeva appello principale e la convenuta-appellata proponeva appello incidentale con il quale contestava il rigetto, da parte del giudice di prime cure, della domanda di garanzia richiesta dalla stessa verso il condomìnio. Il condomìnio si costituiva resistendo ad entrambi i gravami. La condòmina/danneggiante eccepiva nell'appello incidentale che il condomìnio aveva stipulato con la compagnia assicuratrice una "polizza globale fabbricati" e il giudice di prime cure non aveva tenuto conto delle clausole in essa contenute. La polizza, infatti, conteneva clausole che assicuravano anche il singolo condòmino dai danni da esso arrecati ad un altro condòmino, a causa di guasti verificatisi nella proprietà esclusiva del primo, e non solamente dai danni causati da parti comuni del Condomìnio, cosa non verificatisi nel caso di specie. Il giudice d'appello condivideva l'interpretazione delle clausole contrattuali prospettata dalla difesa dell'appellante, secondo la quale "la polizza globale fabbricati per ciò che attiene alla responsabilità civile verso terzi assicura non solo il condomìnio, quale ente di gestione dai danni causati da parti comuni a soggetti estranei al complesso condominiale o al singolo condòmino, ma pure i danni, come nel caso in esame, inferti a un condòmino per rotture diimpianti di un altro singolo condòmino". 

La Corte di Appello, di conseguenza, accoglieva parzialmente l'appello principale e rigettava l'appello incidentale della condòmina/appellante. Riteneva, infatti, che la condòmina avesse formulato solo la richiesta di condanna del condomìnio senza dimostrare il motivo per cui avrebbe dovuto operare nei confronti di quest'ultimo la garanzia della polizza globale, tenuto conto che il condomìnio non aveva alcuna responsabilità extracontrattuale nel caso di specie poiché non riguardante parti comuni. Avverso detta sentenza la condòmina che ha causato il danno ricorreva in Cassazione con vari motivi di censura, mentre entrambi gli intimati non si difendevano. La ricorrente, con il terzo motivo, censurava quanto sostenuto dalla Corte di Appello in ordine all'inesistenza di una posizione di garante del condomìnio. La stessa, invece, affermava che il condomìnio sarebbe stato garante in quanto "la polizza globale fabbricati" legittima solo l'amministratore condominiale a chiamare in causa la compagnia". Pertanto, solo il condomìnio poteva far valere la polizza. La Corte di Cassazione ha rigettato il suddetto motivo sostenendo che aver stipulato una polizza la cui fruizione sarebbe goduta da un terzo non significa che si sia creato un rapporto di garanzia tra chi l'ha stipulato ed il terzo se non emerga un negozio collegato tra chi stipula la polizza ed il terzo. Al riguardo si richiama l'Ordinanza della Suprema Corte del 20/12/2017 n.30653, con la quale la stessa ha chiarito che l'assicurato, ai sensi dell'art.1890 c.c., ha un'azione diretta nei confronti della società assicuratrice, in quanto, trattandosi di assicurazione per conto altrui, fanno capo direttamente all'assicurato i diritti del rapporto assicurativo (Cass.23/12/2011 n.28695 e Cass.19/7/2004 n.13329).