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Le compagne promozionali sono consentite purché non siano utilizzati abusivamente dati personali che non dovrebbero neppure essere conservati. Ne consegue che è interesse di una società esistente in un mercato concorrenziale avere accesso ai dati dei clienti utilizzati dalla concorrente nell'ambito delle campagne promozionali senza preventiva autorizzazione. La legittimità del diritto d'accesso, in queste ipotesi, discende non dal fatto che sia stata violata la regolamentazione sul trattamento dei dati personali, bensì dalla violazione delle regole del mercato e della concorrenza che avrebbe determinato l'illecito inserimento dei clienti.

Questo è quanto ha statuito il Tar Lazio, con sentenza n. 11069 del 29 ottobre 2020.

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici amministrativi.

I fatti di causa

Il Garante per la protezione dei dati personali ha accertato molteplici violazioni poste in essere da una società in materia di obblighi del trattamento dei dati personali nello svolgimento delle attività di marketing, consistenti anche nell'effettuazione di chiamate promozionali a utenti di altre società (tra cui la società ricorrente) senza il loro consenso o iscritti nel Registro pubblico delle opposizioni. A seguito di tale accertamento, la ricorrente ha presentato un'istanza, chiedendo l'accesso agli elenchi delle numerazioni mobili, acquisite nel corso del procedimento dinanzi al Garante e utilizzate dalla società concorrente per gli illeciti contatti commerciali e per l'effettuazione delle campagne promozionali rivolte a clienti non suoi, in violazione delle norme a tutela dei dati personali. 

L'accesso, su precisazione della ricorrente,

  • sarebbe stato limitato ai documenti relativi ai suoi clienti e alle numerazioni mobili non afferenti a clienti della società concorrente, depurate da ogni riferimento personale;
  • sarebbe stato finalizzato ad acquisire informazioni necessarie per «l'esercizio del proprio diritto di difesa nel giudizio per concorrenza sleale pendente innanzi al Tribunale promosso contro la concorrente, utilizzando i documenti richiesti allo scopo d'individuare le numerazioni mobili dei suoi clienti illecitamente contattati dalla concorrente stessa».

È accaduto che il Garante per la protezione dei dati personali ha negato l'accesso e così il caso è giunto dinanzi al Tar.

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico di quest'ultima autorità giudiziaria.

La decisione del Tar

Innanzitutto, appare opportuno far rilevare che se da un lato, secondo il Tar, le campagne promozionali sono consentite, anche al fine di sottrarre clienti alla concorrenza, dall'altro occorre che esse non siano svolte utilizzando abusivamente dati personali che non dovrebbero neppure essere conservati. Ove questo accadesse, come nel caso di specie, renderebbe legittimo l'interesse della società concorrente, nell'ambito della tutela della correttezza della dinamica concorrenziale, a chiedere l'accesso alle informazioni in possesso dell'Autorità garante, acquisite da questa durante il procedimento sanzionatorio avviato contro la società che ha posto in essere la condotta illecita. La legittimità di tale diritto d'accesso non deriverebbe dal fatto che è stata posta in essere una violazione delle norme relative al trattamento dei dati personali, bensì deriverebbe dalla violazione delle regole del mercato e della concorrenza. Infatti, nelle ipotesi come quella in esame, le regole della concorrenza sarebbero violate per l'illecito inserimento dei clienti della ricorrente nelle campagne promozionali svolte dalla società concorrente (cfr. anche TAR Lazio, sez. I quater, n. 10080/2020). 

 Sotto tale profilo, i Giudici amministrativi richiamano «la consolidata giurisprudenza in materia di accesso agli atti detenuti da autorità amministrative indipendenti in funzione c.d. defensionale (ossia al fine di proteggere i diritti ed interessi della parte istante, ai sensi dell'art. 24, comma 7, L. n. 241 del 1990, oltre che dell'art. 17 del Regolamento GPDP n. 1/2006)», secondo cui detta materia «non richiede di dimostrare la assoluta necessità degli atti richiesti ai fini della tutela dei diritti e interessi vantati». E ciò in considerazione del fatto che il diritto all'ostensione è soddisfatto «qualora sia dimostrata - come nella fattispecie in oggetto- la connessione tra gli atti di cui si richiede accesso e il diritto da tutelare, dovendosi in tal caso considerare recessive anche le eventuali esigenze di riservatezza». A questo deve aggiungersi, ad avviso dei Giudici amministrativi, che la richiesta d'accesso della ricorrente:

  • non incide sulla posizione dei singoli utenti;
  • non concerne il procedimento sanzionatorio in astratto, riguardando solo il profilo di accertamento della eventuale lesione dei diritti della società interessata all'accesso;
  • non incide sull'interesse alla riservatezza, non avendo ad oggetto la ostensione di segreti industriali della impresa, «bensì la ostensione di documenti riferiti al trattamento dei dati personali dei clienti della società ricorrente in sede processuale, senza toccare la sfera di riservatezza»;
  • non implica una "manipolazione" del dato ad opera del Garante in quanto ha ad oggetto solo la mera estrapolazione delle numerazioni mobili depurate, ove possibile, da ogni riferimento personale e riferite ai clienti della società istante (cfr. TAR Lazio, sez. I quater, n. 10080/2020).

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, il Tar ha ritenuto fondato il ricorso e, conseguentemente, ha ordinato al Garante per la protezione dei dati personali di provvedere all'ostensione degli atti richiesti nel termine di 30 giorni dalla comunicazione/notificazione della sentenza.