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Se il Ministero, nel disciplinare le iscrizioni alle prime classi delle scuole di ogni grado, stabilisce i criteri di precedenza nell'ammissione e detti criteri vengono recepiti dagli Istituti scolastici, il Dirigente:

  • non può modificare i criteri di ammissione, essendo la competenza esclusivamente del Consiglio di classe,
  • e conseguentemente non può escludere automaticamente l'alunno in caso di mancato conseguimento dell'ammissione al primo percorso richiesto.

Questo è quanto ha stabilito il Tar Lazio con sentenza n. 11010 del 27 ottobre 2021.

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici amministrativi.

I fatti di causa

I ricorrenti hanno chiesto l'iscrizione del loro figlio alla classe prima del Liceo Scientifico Statale e hanno indicato in ordine di priorità due percorsi formativi. È accaduto che il Dirigente Scolastico, all'esito della valutazione delle richieste di iscrizione ha disposto che:

  • data la presenza di domande in esubero su tutti e cinque i percorsi [...], le indicazioni della seconda o terza preferenza di percorso espresse nel modello di iscrizione non hanno ragione di essere considerate";
  • la procedura del sorteggio solo per gli studenti che avevano fatto richiesta di inserimento nel Liceo Scientifico Tradizionale (…) per i quali in graduatoria provvisoria vi sia parità assoluta di punteggio.

Sulla base di detti criteri, la domanda dei ricorrenti non è stata accolta e questi ultimi hanno appreso di tale non ammissione dalle graduatorie pubblicate. Così i ricorrenti hanno proposto ricorso, lamentando:

  • la violazione e la falsa applicazione delle Istruzioni Ministeriali alle scuole di ogni ordine e grado;
  • l'illegittimo sopravvenuto mutamento dei criteri generali per l'accoglimento delle domande di iscrizione;
  • la violazione degli artt. 2, 3 e 34 Cost – la violazione del diritto alla istruzione –, la contraddittorietà e l'irragionevolezza della azione amministrativa posta in essere dal Dirigente Scolastico.

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito dall'autorità giudiziaria adita.

La decisione del Tar

Innanzitutto, appare far rilevare che il Ministero ha trasmesso alle scuole la disciplina delle iscrizioni alle prime classi delle scuole di ogni grado, stabilendo che "…la scuola procede preliminarmente alla definizione dei criteri di precedenza nell'ammissione, mediante delibera del Consiglio di istituto da rendere pubblica prima dell'acquisizione delle iscrizioni …" e che "… la domanda di iscrizione alla prima classe di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado è presentata a una sola scuola e permette di indicare, in subordine, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento oltre quello prescelto …". 

Questa disciplina è stata recepita, con delibera del Consiglio di Istituto, dalla scuola a cui i ricorrenti hanno inviato la domanda di ammissione. Scuola, questa, che con successiva circolare, ha adottato i criteri di accoglimento delle domande di iscrizioni per le classi prime, stabilendo che "all'atto dell'iscrizione, le famiglie dovranno esprimere i propri desiderata in ordine di preferenza, indicando in elenco tutti e 5 i percorsi oppure solo quelli di proprio interesse. Gli studenti saranno automaticamente esclusi dai percorsi non indicati espressamente nella domanda di iscrizione. L'esclusione da uno o più percorsi per i quali si è espressa preferenza, non comporta condizione di precedenza per l'accesso dello studente agli altri percorsi

Dalle su esposte disposizioni emerge con chiarezza che i ricorrenti avevano la possibilità di presentare una domanda per più percorsi. Ne consegue che, nella fattispecie in esame, il Dirigente non poteva modificare i criteri di ammissione. Una modifica che, tutt'al più avrebbe dovuto essere deliberata dal Consiglio di classe. Non essendo tale delibera presente, ne discende che il Dirigente scolastico non avrebbe potuto escludere automaticamente l'alunno in caso di mancato conseguimento dell'ammissione al primo percorso richiesto. E ciò a maggior ragione nell'ipotesi in cui, come quella in oggetto, la modifica è stata apportata solo a iscrizioni già scadute, non permettendo così agli alunni di effettuare una scelta ponderata.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, il Tar ha ritenuto fondato il ricorso e ha, per l'effetto, annullato i provvedimenti impugnati.