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Riferimenti normativi: Art.50 D.P.R.n.602/73

Focus: L'intimazione di pagamento è un atto attraverso il quale l'Agenzia delle Entrate - Riscossione sollecita il contribuente a pagare la somma dovuta, scaturente da una cartella di pagamento emanata da un Ente pubblico - creditore, entro il termine di cinque giorni dalla notifica.

Principi generali: Dopo la formazione del ruolo, redatto dall'Ufficio impositore (creditore) e trasmesso all'Ente della Riscossione per i relativi adempimenti, quest'ultimo, in qualità di concessionario, ha l'onere di manifestare la volontà dell'Erario di pretendere una determinata somma mediante la notifica al contribuente delle cartelle di pagamento (art. 25 D.P.R. n. 602/73), degli avvisi di intimazione e degli altri atti (art.60 D.P.R.n.602/73).Dalla data di notifica dei predetti atti decorrono i termini di impugnativa, in presenza di loro vizi, in sede giudiziaria. L'intimazione di pagamento può essere impugnata solo per vizi propri (mancata notifica della cartella esattoriale, erroneità degli importi, prescrizione dei crediti ecc.) e non per vizi delle cartelle esattoriali prodromiche che dovevano essere impugnate entro sessanta giorni (o in un diverso termine previsto dalla legge) dalla notifica delle stesse. E', inoltre, possibile impugnare l'intimazione di pagamento che abbia ad oggetto cartelle prescritte successivamente alla notifica.

L'intimazione di pagamento perde efficacia decorso un anno dalla data di notifica. Decorso tale termine, l'eventuale esecuzione forzata presuppone la notifica di una nuova intimazione di pagamento da parte dell'Agenzia delle Entrate. Ciò premesso, la Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 3940/2021, pubblicata il 16 febbraio 2021, ha affermato che è valida l'intimazione di pagamento notificata dall'Agenzia delle Entrate a mezzo pec anche se manca la firma digitale. Nel caso esaminato dai giudici di legittimità, la Commissione Tributaria Provinciale, pronunciandosi sul ricorso promosso da una s.r.l. avverso una intimazione di pagamento relativa ad alcune cartelle esattoriali che aveva omesso di pagare, dava ragione alla contribuente con conseguente annullamento dell'atto impugnato. In sede di gravame interposto dall'Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale confermava la sentenza di primo grado. Di conseguenza, l'Agenzia delle Entrate ricorreva in Cassazione deducendo, fra l'altro, la violazione e la falsa applicazione dell'art. 50 D.P.R. n. 602 del 1973 da parte dei giudici tributari di merito, per aver questi ultimi erroneamente ritenuto nulla la notifica dell'intimazione di pagamento per la mancanza della firma autografa dell'intimazione di pagamento, documento inviato dall'amministrazione finanziaria a mezzo pec. La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo del ricorso richiamando l'ordinanza della stessa n.6417/2029 secondo la quale "l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento o dell'intimazione ad adempiere da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo.

La cartella di pagamento, secondo quanto disposto dall'art. 25 del D.P.R.29 settembre 1973, n. 602, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, al pari dell'intimazione ad adempiere, ex art. 50, comma 3, del D.P.R. n.602 del 1973, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente. Il suddetto modello non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice". Altresì, come affermato più volte dagli stessi giudici di legittimità, in tema di requisiti formali del ruolo d'imposta, la sua omessa sottoscrizione non è assolutamente sanzionata. Vige, quindi, la "presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere a carico del contribuente di fornire la prova contraria". Quest'ultima non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto per cui il contribuente deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni. In conclusione, la Suprema Corte ha accolto il ricorso con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale in diversa composizione, ribadendo il principio di diritto, che vale anche per l'intimazione ad adempiere, secondo cui: << In caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso» (Cass. n. 30948 del 2019) >>.