Spetta al Comune anticipare le spese per prestazioni socio-sanitarie derivanti dagli interventi disposti dal Tribunale a favore del minore per l´inserimento in una comunità terapeutica individuata di concerto con l´assistente sociale, il minore e la famiglia del minore. In tal caso, l´ente pubblico potrà rivalersi nei confronti dei genitori del minore che, in quanto unici obbligati, saranno tenuti all´integrale rimborso, a meno che la famiglia d´appartenenza versi in uno stato d´indigenza tale da non essere in grado di contribuire totalmente/parzialmente al pagamento delle rette di mantenimento presso la struttura individuata.
Il principio, estremamente rilevante e di grandissima importanza pratica, è stato affermato dalla Corte dei Conti del Molise con Delibera n. 2/2016.
La questione
Il quesito che la Sezione era chiamata a risolvere consisteva nello stabilire se la spesa derivante dal collocamento di un minore presso una comunità terapeutica disposto dal Tribunale per i minorenni dovesse essere sostenuta dalla famiglia di appartenenza, eventualmente con compartecipazione del Comune competente, ovvero esclusivamente dall´ente medesimo.
Il decreto del Tribunale dei minorenni di Campobasso, trasmesso alla Sezione dal Comune, era stato adottato  ai sensi dell´art.25 del R.D.L. 20/7/1934 n. 1404 avente ad oggetto "Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni".
Secondo tale disposizione ("Misure applicabili ai minori irregolari per condotta o per carattere"), "Quando un minore degli anni 18 dà manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere, il procuratore della Repubblica, l´ufficio di servizio sociale minorile, i genitori, il tutore, gli organismi di educazione, di protezione e di assistenza dell´infanzia e dell´adolescenza, possono riferire i fatti al Tribunale per i minorenni, il quale, a mezzo di uno dei suoi componenti all´uopo designato dal presidente, esplica approfondite indagini sulla personalità del minore, e dispone con decreto motivato una delle seguenti misure:  
1) affidamento del minore al servizio sociale minorile;
2) collocamento in una casa di rieducazione od in un istituto medico-psico-pedagogico.
Pertanto, ha rilevato la Corte, le spese per il collocamento del minore presso una comunità terapeutica sono a carico della famiglia di appartenenza, sebbene debbano essere anticipate dal Comune, in quanto, ai sensi degli artt.117 e ss. della Costituzione, i servizi alla persona sono devoluti alle Regioni ed agli enti locali, essendo limitata la competenza statale in tale ambito alla sola materia della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. 
Del resto, conformemente a quanto rilevato dalla Corte di Cassazione, Sezione I, con sentenza n.22678 dell´8 novembre 2010, la regola di cui al citato art.25, fatta salva la sola eccezione data dallo stato di indigenza della famiglia, non potrebbe essere derogata nemmeno da parte dell´autorità giudiziaria con espressa previsione contraria, non potendo questa trovare causa nel "compito di assistenza che grava sui Comuni".   
In applicazione delle dette coordinate, ha concluso la Corte, spetta dunque al Comune anticipare le spese anzidette, salvo rivalersi nei confronti dei genitori del minore che, in quanto unici obbligati, saranno tenuti all´integrale rimborso. A tale regola potrebbe fare eccezione, su previsione giurisdizionale, la sola ipotesi in cui la famiglia di appartenenza versi in uno stato di indigenza tale da non essere in grado di contribuire totalmente o parzialmente al pagamento delle rette di mantenimento presso la struttura individuata.