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 Cosa è: durante l'assenza dal lavoro per malattia al lavoratore dipendente del settore privato, viene corrisposta dall'INPS l'indennità economica di malattia, in sostituzione della retribuzione, per il periodo stabilito dalla legge e dai contratti collettivi.

Presupposto: l'indennità di malattia è riconosciuta ai lavoratori quando si verifica un evento morboso che ne determina l'incapacità temporanea al lavoro, inteso come mansione specifica; la stessa viene erogata solo se la malattia risulta da idonea certificazione medica (con uno o più certificati).

A chi spetta: agli operai del settore industria; agli operai e impiegati del settore terziario e servizi; ai lavoratori dell'agricoltura; agli apprendisti; ai disoccupati; ai lavoratori sospesi dal lavoro; ai lavoratori dello spettacolo; ai lavoratori marittimi.

Ne rimangono escluse le seguenti categorie: collaboratori familiari (COLF e badanti); impiegati dell'industria; quadri (industria e artigianato); dirigenti; portieri; lavoratori autonomi.

Decorrenza: l'indennità di malattia decorre, per la generalità dei lavoratori, dal quarto giorno (i primi tre giorni sono di "carenza" e se previsto dal contratto di lavoro verranno indennizzati a totale carico dell'azienda) e cessa con la scadenza della prognosi (fine malattia).

Limiti: sono previsti dei periodi massimi superati i quali – se il lavoratore è ancora in malattia – non si ha più diritto a percepire l'indennità e anche l'eventuale diritto alla conservazione del posto di lavoro viene meno (si parla, in tal caso, di superamento del periodo di comporto per indicare la facoltà del datore di lavoro di procedere al licenziamento del lavoratore che, trascorso il periodo massimo fissato da ciascun CCNL, sia ancora in malattia).

Più nel dettaglio:

- per gli operai del settore industria e agli operai e impiegati del settore terziario e servizi: se il contratto è a tempo indeterminato l'indennità spetta per un massimo di 180 giorni nell'anno solare; se è a tempo determinato, per un numero massimo di giorni pari a quelli lavorati nei 12 mesi immediatamente precedenti l'inizio della malattia, da un minimo di 30 giorni a un massimo di 180 giorni nell'anno solare (in tal caso, il diritto cessa con la cessazione del rapporto di lavoro, anche se avvenuta prima dello scadere del contratto. Il datore di lavoro non può corrispondere l'indennità per un numero di giornate superiore a quelle effettuate dal lavoratore alle proprie dipendenze; le restanti giornate sono indennizzate direttamente dall'INPS).

per i lavoratori dell'agricoltura: se il contratto è a tempo indeterminato, l'indennità spetta per massimo 180 giorni nell'anno solare, purché abbiano effettivamente iniziato l'attività lavorativa. Per i lavoratori a tempo determinato l'indennità spetta solo se hanno svolto almeno 51 giornate di lavoro in agricoltura nell'anno precedente (sono valide anche le giornate lavorate a tempo indeterminato nello stesso settore agricolo) o 51 giornate nell'anno in corso e prima dell'inizio della malattia; il periodo indennizzabile è pari al numero di giorni di iscrizione negli elenchi e fino a un massimo di 180 giorni nell'anno solare.

- per gli apprendisti: si applica la medesima disciplina dei lavoratori del settore di appartenenza.

- per i disoccupati e i sospesi: se il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato, l'indennità spetta per massimo 180 giorni nell'anno solare, solo se la malattia inizia entro 60 giorni o 2 mesi dalla cessazione o dalla sospensione del rapporto di lavoro.

Cosa spetta: l'indennità da parte dell'Inps spetta dal 4° giorno di malattia ( i primi 3 giorni di malattia non sono indennizzabili, tranne nel caso di ricaduta della stessa malattia verificatasi entro 30 giorni o quando il contratto preveda l'indennizzo di tale periodo a carico del datore di lavoro), da calcolarsi in base alla data di inizio della malattia dichiaratadal lavoratore e riportata nel certificato medico, e viene erogata in queste misure:

- 50% della retribuzione media globale giornaliera percepita dal lavoratore nel periodo mensile scaduto e immediatamente precedente l'inizio della malattia, per i primi 20 giorni;

- 66,66% ( pari ai 2/3) della retribuzione media giornaliera di cui sopra, dal 21° giorno.

Ai lavoratori disoccupati o sospesi, in caso di malattia insorta durante lo stato di disoccupazione o sospensione, l'indennità di malattia viene corrisposta in misura pari ai 2/3 delle misure prima indicate, sempreché la malattia insorga entro i 60 giorni dalla cessazione o sospensione del rapporto di lavoro.

Durante il ricovero in luoghi di cura l'indennità giornaliera è corrisposta in misura pari ai 2/5 delle misure previste, se il lavoratore non ha familiari a carico.

Focus: eccetto i casi di erogazione diretta da parte dell'Inps, l'indennità è erogata dal datore di lavoro che l'anticipa per conto dell'lNPS; la maggior parte dei contratti prevedono una integrazione economica, sotto forma di retribuzione, da parte del datore di lavoro.

 Procedura: per ottenere l'indennità di malattia, è necessario che il lavoratore si rechi presso il proprio medico curante (o presso altra struttura sanitaria pubblica abilitata) il quale, dopo averlo sottoposto a visita, rediga apposita certificazione da inviarsi solo per via telematica all'Inps e al datore di lavoro.

Se per qualsiasi motivo la trasmissione telematica non è possibile, il lavoratore deve richiedere il certificato in forma cartacea e presentarlo alla struttura territoriale dell'INPS di competenza e al datore di lavoro entro due giorni dal rilascio, pena la perdita dell'indennità di malattia per ogni giorno di ingiustificato ritardo.

La certificazione (inizio, continuazione, ricaduta) è composta da due parti: "il certificato di malattia", che il medico invia all'INPS, contenente la prognosi, la diagnosi e tutti i dati riguardanti il lavoratore; "l'attestato di malattia", per il datore di lavoro, nel quale è indicata la sola prognosi.

Il medico certificatore, dopo l'invio e l'accettazione on -line, con l'assegnazione del numero di protocollo univoco, rilascia al lavoratore copia cartacea sia del certificato di malattia telematico che dell'attestato di malattia per il datore di lavoro.

Focus: l'indennità non è dovuta per ciascun giorno di ritardo nell'invio del certificato, a meno che il lavoratore dimostri un motivo serio che giustifichi il ritardo.

Obblighi del lavoratore: il lavoratore deve comunicare all'azienda l'assenza dovuta all'evento di malattia, ma non è obbligato ad inviare il certificato di malattia al proprio datore di lavoro (la trasmissione, come detto, è telematica a cura del medico). È obbligo del lavoratore controllare la correttezza dei dati indicati nel certificato medico ed indicare in quale indirizzo è reperibile, comunicando tempestivamente ogni variazione dell'indirizzo dove potrà essere effettuata la visita di controllo; l'incompleta, inesatta o mancata indicazione dell'indirizzo comporta l'interruzione dell'indennità fino all'indicazione dell'indirizzo corretto.

Visite di controllo: sono predisposte dall'INPS, su propria iniziativa o su richiesta del datore di lavoro, avvalendosi dei propri medici, già fin dal primo giorno di assenza e durante fasce orarie di reperibilità fissate dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00 di tutti i giorni compresi le domeniche e i giorni festivi.

Le visite di controllo possono essere effettuate sia a domicilio del lavoratore ammalato durante le fasce di reperibilità, sia previo invito al lavoratore medesimo presso un ambulatorio della Asl o dell'lNPS.

In caso di assenza ingiustificata, il lavoratore decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo fino ad un massimo di 10 giorni; qualora sia risultato assente ingiustificato anche alla seconda visita di controllo, l'indennità si riduce del 50% per il restante periodo di malattia. L'assenza a visita di controllo può essere giustificata dalla necessità di effettuare accertamenti specialistici, visite mediche urgenti, per cause di forza maggiore o in presenza di ragioni socialmente valide e indifferibili.

Malattie e ferie: la malattia verificatasi durante il periodo di ferie ne sospende il decorso, qualora l'evento morboso sia tale da risultare incompatibile con l'essenziale funzione di riposo, propria delle ferie; una volta comunicato lo stato di malattia al proprio datore di lavoro, quest'ultimo è tenuto a convertire il periodo di ferie in malattia, salvo che il datore stesso non dimostri la compatibilità tra lo stato morboso e il bisogno di riposo.