Il summit tra la presidente del consiglio e i suoi vice di ieri, con le dichiarazioni di Matteo Salvini che ne sono seguite, sembrano rafforzare l'ipotesi che, nell'ultimo segmento della legislatura, la maggioranza parlamentare possa imprimere un'accelerazione decisiva all'approvazione di una nuova legge elettorale, il cosiddetto "Stabilicum", per procedere alla sua approvazione In tempi brevissimi e anche con la sola forza dei suoi numeri. Se così fosse, si porrebbe un problema non riducibile alla fisiologica dialettica attorno ai sistemi elettorali o alla dicotomia tra rappresentanza e governabilità. Qui verrebbe in rilievo una questione più profonda: se sia costituzionalmente tollerabile che una maggioranza prossima alla scadenza naturale del mandato parlamentare approvi una disciplina elettorale fortemente manipolativa degli esiti rappresentativi, esponendola poi a una applicazione immediata prima che la Corte costituzionale possa essere chiamata a verificarne la conformità ai principi già affermati nelle sentenze n. 1 del 2014 e n. 35 del 2017.
Il punto, dunque, non è soltanto di merito, ma anche temporale e procedurale. Una legge elettorale approvata a distanza ravvicinata dalla conclusione della legislatura interviene sulla regola più importante per la vita democratica, le modalità di conversione del voto in rappresentanza. Interviene, cioè, sul dispositivo attraverso il quale la sovranità popolare, che l'art. 1 Cost. attribuisce alle Cittadine e ai Cittadini perchè essi la esercitino nelle forme e nei limiti della Costituzione, si traduce nella composizione del Parlamento. Per questa ragione, ogni intervento legislativo in materia elettorale esige una particolare cautela, perché la discrezionalità legislativa che ne è alla base opera in un punto di massima sensibilità dell'ordinamento, dove la libertà del legislatore incontra il limite della ragionevolezza, dell'eguaglianza del voto, della rappresentatività dell'assemblea e del divieto di alterazione surrettizia, con legge ordinaria, della forma di governo consacrata nella Costituzione del 1948.
Le sentenze n. 1 del 2014 e n. 35 del 2017 - che ho lungamente richiamato nell'appendice del mio "Repubblica a chiamata diretta" dedicata a un primo approfondimento del disegno di legge elettorale presentato il 26 febbraio scorso dalla maggioranza che sostiene il governo sia alla Camera sia al Senato - costituiscono, da questo punto di vista, due snodi ormai ineludibili. Con la prima, la Corte costituzionale ha chiarito che il perseguimento della stabilità governativa non può giustificare una compressione sproporzionata della rappresentanza, specie quando il premio di maggioranza consenta a una forza politica, anche in presenza di un consenso relativamente esiguo, di conseguire una maggioranza parlamentare assoluta. Con la seconda, la Corte ha ulteriormente precisato che anche il ballottaggio deve essere sottoposto a uno scrutinio rigoroso, non potendo risolversi in una sorta di investitura parlamentare priva di adeguato fondamento rappresentativo.
Non vi è, in quella giurisprudenza, una condanna astratta del premio di maggioranza. Vi è, piuttosto, l'affermazione di un principio più sottile e più esigente: la governabilità non può divorare la rappresentanza, né trasformare la legge elettorale in uno strumento di produzione artificiale di maggioranze politiche. Il legislatore può contrastare la frammentazione, ma non al punto - sarebbe un rimedio peggiore ddl male - sostituire alla misura del consenso espresso dal corpo elettorale una finzione.
È in questa cornice - rectius, anche soprattutto in questa cornice - che deve essere valutato il progetto di riforma Bignami e Malan, per citare i nomi dei due primi presentatori nei rami del Parlamento. Se, come nella fattispecie, un sistema proporzionale viene innestato su un premio fisso "di governabilità" e su un eventuale ballottaggio tra liste o coalizioni, si pone il problema di verificare se la soglia di accesso al premio, l'entità del premio, la struttura del secondo turno, il rapporto tra Camera e Senato, la disciplina delle coalizioni, l'assenza o la presenza di preferenze, la conformazione delle liste e la stessa indicazione del capo politico concorrano, nel loro insieme, a preservare o invece a deformare il processo rappresentativo.
Ma vi è un ulteriore profilo, ancora più insidioso. Se una legge di tale portata venisse approvata nell'imminenza della fine della legislatura, il suo eventuale vizio di costituzionalità potrebbe non essere scrutinato in tempo utile. Il sistema italiano non conosce, per le leggi elettorali politiche, un controllo preventivo di costituzionalità. La Corte, infatti, non può essere investita direttamente da minoranze parlamentari, né da cittadini, né dal Presidente della Repubblica. Essa interviene, di regola, attraverso il giudizio incidentale, quando un giudice comune, investito di una controversia concreta, ritenga rilevante e non manifestamente infondata la questione. Ciò significa che, stando alle intenzioni dichiarate della maggioranza ("Faremo presto e anche da soli"), una parte politica potrebbe approvare e applicare una legge elettorale a serio sospetto di costituzionalità prima che un giudice abbia il tempo di sollevare la questione e prima che la Corte abbia il tempo di deciderla.
La maggioranza, perseverando in una simile accelerazione, non si limiterebbe dunque a esercitare una propria prerogativa, ma finirebbe per incidere sulle condizioni di possibilità del controllo di conformità costituzionale. La rapidità dell'approvazione e l'imminenza del voto opererebbero come una sorta di immunità di fatto rispetto al sindacato della Corte.
In un ordinamento costituzionale maturo, ciò dovrebbe essere considerato inaccettabile. Non perché il Parlamento non possa modificare la legge elettorale, ma perché non dovrebbe farlo - soprattutto quando, come esattamente nella specie, manchi una larga intesa tra le forze politiche accompagnata dalla persistenza di forti dubbi di costituzionalità da parte della dottrina - in modo da sottrarla al controllo di conformità costituzionale. La legalità costituzionale non può essere posta dinanzi al fatto compiuto delle elezioni celebrate. È vero che la Corte, con la sentenza n. 1 del 2014, ha saputo intervenire anche su una legge già applicata; ma non può diventare normale che il Parlamento sia eletto sulla base di una legge che poi sia dichiarata incostituzionale.
In uno scenario nel quale la maggioranza portasse fino all'approvazione il testo odiernamente in discussione, il primo presidio non potrebbe che essere il Presidente della Repubblica. Davanti a una legge elettorale manifestamente esposta a censure già prefigurate dalla giurisprudenza costituzionale, il Capo dello Stato avrebbe il potere-dovere istituzionale di esercitare la propria funzione di garanzia. La Costituzione consente il rinvio alle Camere della legge approvata, e nel caso di una disciplina elettorale approvata a ridosso della scadenza della legislatura il rinvio non avrebbe un significato meramente notarile o dilatorio, ma propriamente costituzionale: esso servirebbe a segnalare che la regola del voto non può essere piegata alla convenienza contingente della maggioranza che la approva, come fuor di metafora in questo caso sta avvenendo.
Naturalmente il rinvio presidenziale non è un veto. Le Camere possono riapprovare la legge. Ma in un caso simile il messaggio presidenziale assumerebbe un rilievo ordinamentale decisivo, perché renderebbe esplicito il conflitto tra la discrezionalità politica della maggioranza e i principi costituzionali in materia di rappresentanza.
Se, nonostante ciò, la maggioranza insistesse, il secondo presidio dovrebbe essere attivato dal basso, attraverso l'iniziativa dei singoli elettori. La via sarebbe quella già sperimentata nelle vicende del Porcellum e dell'Italicum: un'azione innanzi al giudice ordinario, diretta a far accertare la lesione del diritto di voto libero, eguale, personale e diretto, con richiesta di rimessione della questione alla Corte costituzionale. In quella sede, il giudice dovrebbe valutare la rilevanza della questione non in astratto, ma alla luce dell'imminente applicazione della legge e della possibile compromissione irreversibile del diritto politico fondamentale di ogni Cittadino. Naturalmente resterebbe il problema dei tempi. Ma proprio l'urgenza potrebbe fondare una trattazione accelerata, perché il giudizio avrebbe ad oggetto non un interesse qualsiasi, bensì la conformità costituzionale della regola attraverso cui si forma la rappresentanza nazionale. In ogni caso, l'eventuale approvazione accelerata di una legge elettorale costituzionalmente controversa non sarebbe soltanto un errore politico, ma una lesione del principio di leale osservanza della Costituzione. La maggioranza che la promuovesse si assumerebbe la responsabilità di collocare l'ordinamento in una condizione di stress istituzionale evitabile.
Se si volesse giungere a una conclusione, la legge elettorale non è nè può essere una legge di maggioranza nel senso proprio dell'espressione, e proprio per questo deve essere sottratta, per quanto possibile, alla logica proprietaria di chi temporaneamente dispone dei numeri parlamentari. In tale contesto, insistere su un testo - cone il presente - già in manifesta tensione con la giurisprudenza costituzionale significherebbe spingere il sistema verso un conflitto istituzionale ad alta intensità: prima con il Presidente della Repubblica; poi con i giudici ordinari; infine con la Corte costituzionale, che potrebbe trovarsi nuovamente costretta a intervenire su una legge elettorale dopo che essa abbia già alterato la composizione del Parlamento.
È precisamente questo esito che deve essere evitato, non per ragioni di opportunità politica, ma perchè nessuna maggioranza può utilizzare la legge elettorale come strumento di anticipazione materiale di una diversa forma di governo, né può comprimere irragionevolmente o per interessi di parte il tempo del controllo di costituzionalità fino a renderlo tardivo, ineffettivo, quasi postumo. In una democrazia costituzionale, anche il tempo è garanzia. E se il tempo venisse manipolato surrettiziamente per impedire un controllo che potrebbe risolversi in una bocciatura più che probabile, non saremmo dinanzi a una semplice riforma elettorale, ma a una autentica rottura, l'ennesima, della legalità costituzionale.