Schermata-2023-01-17-alle-15.00.03

Nel corso della XVII legislatura il Parlamento ha approvato la legge 23 marzo 2016, n. 41 , volta a introdurre nel codice penale i delitti di omicidio stradale e di lesioni personali stradali, puniti entrambi a titolo di colpa. Il provvedimento è entrato in vigore il 25 marzo 2016. La legge n. 41 del 2016 inserisce nel codice penale il delitto di omicidio stradale (articolo 589-bis) attraverso il quale è punito, a titolo di colpa, con la reclusione (di diversa entità in ragione del grado della colpa stessa) il conducente di veicoli a motore la cui condotta imprudente costituisca causa dell'evento mortale.

ll reato di omicidio stradale è regolato dagli articoli 589-bis e 589-ter del Codice penale. L'ipotesi base prevede che "chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da 2 a 7 anni". Poi ci sono le aggravanti.

Chi provoca la morte di una persona ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebrezza alcolica o sotto effetto di stupefacenti è punito con la reclusione da 8 a 12 anni. Se il tasso alcolemico rilevato nel sangue è tra 0,8 e 1,5 g/l la reclusione è da 5 a 10 anni (resta invece da 8 a 12 anni se il conducente con tasso da 0,8 a 1,5 g/l ha provocato l'incidente mortale esercitando professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose).

La pena della reclusione da 5 a 10 anni si applica anche al conducente di un veicolo a motore che causa la morte di una persona nelle seguenti ipotesi: procedendo in un centro urbano a una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, oppure su strade extraurbane a una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita; attraversando un'intersezione con il semaforo rosso oppure circolando contromano; a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi, o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua.

In tutte le ipotesi fin qui descritte la pena viene aumentata fino a 1/3 se il fatto è commesso da una persona non munita di patente o con patente sospesa o revocata; oppure se compiuto alla guida di un veicolo, di proprietà dell'autore del fatto, sprovvisto di assicurazione obbligatoria. Allo stesso tempo la pena è diminuita fino alla metà se l'evento non risulta esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole.

Se il conducente cagiona la morte di più persone (o morte di una e lesioni a una o più persone), si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni 18. Inoltre se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da 1/3 a 2/3 e comunque non può essere inferiore a 5 anni.

Premesso che in caso di omicidio stradale è contemplato l'arresto facoltativo del conducente in qualunque ipotesi, anche quando questi si sia fermato e abbia prestato soccorso, l'arresto obbligatorio in flagranza è disposto solo in presenza delle aggravanti punibili con la reclusione da 8 a 12 anni (guida sotto l'effetto di alcol con valori sopra 1,5 g/l [da 0,8 g/l per i conducenti professionali] o sotto l'effetto di stupefacenti).

Occorre comunque ricordare che il concetto di flagranza non è rigido. Pertanto se c'è un'indagine allungata nel tempo senza soluzione di continuità, basandosi su indicazioni e testimonianze, l'arresto può avvenire successivamente. 

Nel dettaglio, la misura precautelare dell'arresto facoltativo è ammessa nei casi di lesioni e omicidio stradali meno importanti. A patto che ci sia la flagranza, ossia nell'immediatezza del fatto. O almeno la 'quasi flagranza', cioè quasi nell'immediatezza del fatto. È necessario poi che emerga la gravità del fatto o che il soggetto abbia una personalità particolare. Cioè che emergano elementi pesanti a carico del guidatore, come precedenti penali eventualmente conosciuti. Oppure la concomitanza del reato di fuga: p.es. il pirata della strada che non soccorre la vittima, scappa, ed è catturato poco dopo dalla polizia. Invece, per i reati più gravi di lesioni e omicidio stradali, se deve scattare l'arresto obbligatorio non occorre fare nessuna valutazione. Inoltre, al di là del guidatore sicuramente colpevole, esiste anche la figura dell'indiziato. Non ci sono prove schiaccianti a suo carico, ma solo indizi. Nei suoi confronti, può scattare il fermo di indiziato di delitto, in base all'articolo 384 del Codice di procedura penale. Quindi, niente arresto in flagranza, ma reclusione per evitare che l'indiziato scappi: lo decide il Pubblico Ministero sulla scorta degli indizi che gli vengono sottoposti.