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L'insegnante, che lascia allontanare in autonomia un alunno in evidente stato di malessere, è responsabile dei danni subiti da quest'ultimo a causa della prevedibile caduta conseguente a detto stato. In tali casi, infatti, perché il docente sia esente da responsabilità deve porre in essere una condotta osservante dei doveri di vigilanza che sullo stesso incombono. Si tratta di una condotta consistente nel garantire la presenza di un accompagnatore per lo studente.

La sola presenza di un accompagnatore (che deve qualificarsi come sforzo minimo di diligenza) può evitare che l'alunno subisca un trauma a causa della caduta.

Questo è quanto ha statuito il Tribunale di Genova con sentenza del 19 giugno 2019.

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'attenzione del Giudice.

I fatti di causa.

L'attrice è un'alunna (all'epoca dei fatti era minorenne) che ha agito in giudizio nei confronti del Ministero dell'Istruzione per chiedere il risarcimento danni subiti da una caduta occorsa durante le ore scolastiche. In buona sostanza, è accaduto che, nel corso dello svolgimento del compito in classe di matematica, l'attrice ha iniziato a sentirsi male. Evidenziata questa circostanza all'insegnante, l'attrice ha chiesto di poter andare in bagno. A quel punto, la docente le ha fatto presente che l'uscita dall'aula avrebbe reso necessaria la consegna del compito. Senonché, l'alunna, per evitare un brutto voto, ha continuato lo svolgimento della verifica per un'altra mezz'ora. L'incalzare del malessere dell'attrice, tuttavia, le ha impedito di andare oltre e ha chiesto nuovamente all'insegnante di uscire. Quest''ultima, visto l'evidente stato di malessere dell'alunna (pallore in viso e difficoltà a stare in piedi), ha accordato che l'attrice uscisse, lasciando che la stessa si allontanasse in autonomia. 

Una volta fuori dall'aula, la studentessa è caduta, riportando frattura facciale e trauma mandibolare. L'attrice, ritenendo che la responsabilità di tale urto traumatico sia imputabile alla scuola, ha agito dinanzi al Tribunale di Genova.

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico del Giudice.

La decisione del Tribunale.

Innanzitutto, il Tribunale fa rilevare che con l'iscrizione presso un istituto scolastico, quest'ultimo assume l'obbligo di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo, durante la fruizione della prestazione scolastica in ogni sua espressione (Cass., n. 3680/2011). Ne consegue che la scuola deve adottare:

  • tutte le misure necessarie per evitare che derivi un pregiudizio per gli alunni, «sia all'interno dell'edificio che nelle pertinenze scolastiche, di cui abbia a qualsiasi titolo la custodia, messe a disposizione per l'esecuzione della propria prestazione» (v. Cass., n. 3680/2011; Cass., n. 19160/2012);
  • tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi.

Ne discende che l'amministrazione scolastica risponderà a titolo di responsabilità contrattuale se viene violato l'obbligo di vigilare gli alunni, a titolo di responsabilità extracontrattuale se è violato il generale dovere di non recare danno ad altri. In tali casi, l'alunno deve provare che il danno è stato subito durante l'orario scolastico, mentre la scuola deve dimostrare di aver esercitato la sorveglianza sugli allievi con diligenza idonea ad impedire il fatto (Cass. civ., n. 24997/2008).

Perché sia esente da responsabilità, l'amministrazione scolastica, in buona sostanza, deve dimostrare che, nonostante abbia adottato tutte le misure necessarie, sia sotto il profilo organizzativo che disciplinare, per evitare il sorgere di situazioni di pericolo tali da determinare la serie causale che ha prodotto il danno, non è stato possibile arginare il pregiudizio all'alunno. 

 Secondo il Tribunale, per valutare ciò è necessario un giudizio (c.d. predittivo) che «non può prescindere, da un lato, dall'accertamento delle reali ed effettive modalità dell'evento, come storicamente verificatosi (c.d. giudizio esplicativo), dall'altro, dalla ricostruzione di quale dovesse ritenersi la condotta pienamente osservante dell'obbligo di vigilanza rimasto inadempiuto (da operarsi anch'essa comunque con criteri ex post trattandosi di accertamento che attiene all'accertamento del nesso di causalità)».

Orbene, tornando al caso di specie, a parere del Giudice di merito, appare evidente che, dalle prove emerse nel corso del giudizio, la caduta dell'alunna è il frutto di una sequenza causale prevedibile. Infatti, la docente, accortasi dello stato di malessere della studentessa e della sua andatura barcollante, avrebbe dovuto garantire la presenza di un accompagnatore per la ragazza. Tale comportamento sarebbe stato osservante dei doveri di vigilanza che sugli insegnanti incombono. La mancanza in questione è fonte di responsabilità dell'amministrazione scolastica. Una responsabilità, questa, che non può venir meno neppure deducendo «l'impossibilità per l'insegnante di lasciare momentaneamente la classe per il superiore interesse di garantire la regolarità della prova in corso». E ciò in considerazione del fatto che, da un lato, l'incolumità fisica di un minore avrebbe dovuto essere l'interesse da far prevalere; dall'altro che, nella fattispecie in esame, non sarebbe stato necessario lasciare la classe, in quanto sarebbe stato sufficiente aver fatto accompagnare l'alunna da un altro compagno o dai collaboratori scolastici, presenti nel gabbiotto distante dall'aula quattro o cinque metri. «La presenza di un accompagnatore (che deve qualificarsi come sforzo minimo di diligenza) avrebbe certamente evitato un urto tanto traumatico».

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, il Tribunale di Genova ha ritenuto fondata la richiesta di risarcimento danni dell'attrice e l'ha accolta.