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Riferimenti normativi: Art.1137, c.2, c.c.

Focus: Le delibere assembleari devono essere comunicate dall'amministratore ai condòmini assenti all'assemblea. Ciò assume particolare importanza nel caso di delibere relative ai rendiconti ed al riparto delle quote condominiali. Infatti, la mancata conoscenza di tali delibere può comportare il rischio per i condòmini assenti di ricevere un decreto ingiuntivo per la riscossione delle somme dovute. In tal caso la notifica del decreto ingiuntivo equivale a conoscenza della delibera? E, comunque, l'omessa comunicazione della delibera ai condòmini assenti costituisce un vizio della stessa?

Principi generali: Da molto tempo la giurisprudenza ha affermato che la comunicazione della decisione assembleare ai condòmini assenti è utile solo al fine del decorso del termine di impugnazione della stessa. L'art. 1137, comma 2, c.c. prevede, infatti, che: "contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condomìnio ogni condòmino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti". La comunicazione, comunque,"deve ritenersi avvenuta quando il condòmino assente abbia comunque acquisito compiuta conoscenza del verbale d'assemblea e ne abbia potuto apprendere il contenuto intrinseco in maniera adeguata alla tutela delle sue ragioni. Spetta all'apprezzamento di fatto del giudice del merito, la valutazione della completezza di tale conoscenza" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1716 del 05/05/1975; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1375 del 27/05/1966).

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 16081/2016, è intervenuta al riguardo a seguito di un ricorso proposto da un condòmino avverso la sentenza della Corte di Appello con la quale è stato ritenuto che il ricorrente avesse avuto legale conoscenza delle delibere poi impugnate allorché gli era stato notificato il decreto ingiuntivo emesso sulla loro base. Nel caso di specie, un condòmino, con atto di citazione notificato il 06.04.2017, aveva convenuto davanti al Tribunale di Milano il condomìnio perché non era mai stato convocato e, perciò, non aveva partecipato ad alcuna assemblea condominiale, ma avevaricevuto notifica di un decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, relativo alle spese derivanti dall'approvazione del consuntivi ordinari e di interventi straordinari approvati nelle precedenti assemblee condominiali. Il condòmino chiedeva, pertanto, l'annullamento delle delibere assembleari impugnate e la condanna del Condomìnio convenuto alla restituzione di quanto versato in forza del decreto ingiuntivo. Il Condomìnio si è costituito deducendo l'inammissibilità dell'impugnazione delle delibere perché tardiva, in quanto non proposta entro il termine decadenziale di trenta giorni ex art. 1137 c.c., e da ritenersi, in mancanza della comunicazione delle delibere, decorrente dalla data di notifica del decreto ingiuntivo. Il Tribunale di Milano ha accolto le eccezioni del condòmino, ha annullato le delibere condominiali impugnate ed ha condannato il Condomìnio a restituire al condòmino le somme provvisoriamente pagate. Il Condomìnio, allora, ha proposto appello e la Corte d'Appello di Milano ha riformato la sentenza di primo grado dichiarando inammissibile l'impugnazione proposta dal condòmino avverso le deliberazioni assembleari. La Corte di Milano ha ritenuto, in particolare, fondato il primo motivo di appello proposto dal Condomìnio circa la tardività dell'impugnazione delle deliberazioni, in quanto le stesse risultavano prodotte a corredo del decreto ingiuntivo.Ad avviso della Corte d'Appello, alla data di notifica del decreto ingiuntivo, il condòmino ha avuto legale cognizione delle delibere assembleari, le quali si trovavano a sua disposizione nel fascicolo depositato dal creditore intimante. Da quella data decorreva, perciò, il termine di trenta giorni per l'impugnazione delle delibere, ex art. 1137 c.c. Avverso questa sentenza il condòmino ha proposto ricorso in Cassazione, eccependo in particolare che, agli effetti dell'art. 1137 c.c., il deposito delle deliberazioni a corredo della domanda di decreto ingiuntivo non poteva essere valido come comunicazione agli assenti dei verbali dell'assemblea condominale. La Suprema Corte ha ritenuto fondato il suddetto motivo di ricorso. Intanto ha ribadito come la comunicazione ai condòmini assenti della deliberazione assembleare condominiale, al fine del decorso del termine decadenziale di impugnazione davanti all'autorità giudiziaria ex art.1137, comma 3, c.c., deve ritenersi avvenuta quando il condòmino assente abbia comunque acquisito compiuta conoscenza del verbale d'assemblea e ne abbia potuto apprendere il contenuto intrinseco in maniera adeguata alla tutela delle sue ragioni. 

Tuttavia, sempre ai fini dell'individuazione del momento di decorrenza del termine per l'impugnazione delle delibere condominiali, ha precisato, altresì, che in capo al condòmino assente non può essere posto un dovere di attivarsi per conoscere le decisioni adottate dall'assemblea ove difetti la prova dell'avvenuto recapito, al suo indirizzo, del verbale che le contenga, giacché soltanto in forza di detto recapito sorge la presunzione, "iuris tantum", di conoscenza posta dall'art. 1135 c.c.La data di notificazione del decreto ingiuntivo fondato sulle deliberazioni assembleari non può valere come prova della "legale cognizione" delle stesse da parte del debitore intimato, in quanto poste a sua disposizione nel fascicolo depositato dal creditore intimante. Infatti, la trasmissione del verbale all'indirizzo del condòmino assente destinatario "non è surrogabile nel senso di ampliare l'autoresponsabilità del condòmino ricevente sino al punto di obbligarlo ad acquisire immediate informazioni sul testo di una deliberazione dal condomìnio in sede monitoria, la quale potrà, semmai, essere conosciuta dal medesimo condòmino al fine di proporre opposizione e che, a norma dell'art. 638, comma 3, c.p.c., rimarrà soltanto depositata e non potrà essere ritirata fino a quando non sia scaduto il termine stabilito nell'ingiunzione a norma dell'art. 641 c.p.c." Quindi, la notifica del decreto ingiuntivo non equivale a conoscenza della delibera e non sana il mancato invio del verbale di assemblea ai condòmini assenti.

In merito alla questione relativa alla validità della delibera condominiale in caso di omessa comunicazione della stessa ai condòmini assenti si è pronunciata la Corte di Appello di Catania con la sentenza n.411 del 17/02/2020, richiamata recentemente dal Tribunale di Cosenza con la sentenza n. 981 del 2021. La Corte di Appello di Catania, con la citata sentenza, ha affermato che: <<l'omessa comunicazione del deliberato assembleare al condòmino assente non costituisce un vizio della deliberazione, ma ha come effetto esclusivamente la mancanza della decorrenza del termine per procedere alla impugnazione della delibera medesima per i vizi propri della stessa; la deliberazione non è illegittima perché non comunicata al condòmino assente, ma quest'ultimo può impugnarla entro trenta giorni dalla conoscenza della stessa e in assenza della prova della data di tale comunicazione non potrà dichiararsi l'intervenuta decadenza da diritto di impugnare le delibere condominiali da parte del medesimo>>Pertanto, la mancata comunicazione del verbale ai condòmini assenti non invalida la delibera dell'assemblea ma, in quanto indice di gravi irregolarità nella gestione amministrativa, potrebbe portare ad un'azione di revoca dell'amministratore.