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 Fonte: www.cassaforense.it

Anche quest'anno, nell'ambito delle prestazioni a sostegno della famiglia, Cassa Forense ha indetto il bando che consente ai propri iscritti di ricevere l'assegnazione di contributi per i figli nati, adottati o affidati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 (Bando n. 13/2026).

Vediamo chi ha diritto a partecipare e come presentare la domanda.

Beneficiari

Possono presentare domanda di assegnazione del contributo, tutti gli Avvocati e i Praticanti Avvocati iscritti a Cassa Forense, o con procedimento di iscrizione alla Cassa in corso, che non siano sospesi né siano titolari di alcun trattamento di pensione, nonché coloro che siano titolari di pensione di invalidità o indiretta erogata dalla Cassa. Tutti questi soggetti devono possedere i requisiti previsti dal bando, quali:

a) essere genitore di uno o più figli nati nel periodo 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 o aver adottato/ottenuto in affidamento uno o più figli nel medesimo periodo;

b) in caso di affidamento preadottivo/provvisorio e/o adozione, non aver percepito per il medesimo minore il contributo tramite analogo bando indetto negli anni precedenti;

c) essere in regola, alla data di presentazione della domanda, con le prescritte comunicazioni reddituali alla Cassa (Modello 5);

d) essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali alla Cassa,  

 e) non aver beneficiato di altre prestazioni erogate tramite bandi a sostegno della famiglia emanati nel 2026;

f) non aver percepito analoga prestazione erogata dallo Stato e/o da altri Enti (ad es. a titolo esemplificativo, il "bonus nuovi nati" erogato dall'INPS per la medesima annualità di nascita o adozione).

Importo

L'assegnazione dei contributi a sostegno della genitorialità avverrà fino allo stanziamento dell'importo di € 3.600.000,00. Il singolo contributo sarà erogato

  • in unica soluzione,
  • per un importo di € 2.000,00 per ciascun figlio nato o adottato/affidato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025;
  • secondo una graduatoria formata in ordine crescente dei valori ISEE. Al riguardo il bando precisa che in caso di parità di valore ISEE, la precedenza sarà determinata dal numero dei figli minori e, in caso di ulteriore parità, dalla minore età anagrafica del richiedente;
  • a uno solo dei genitori anche se richiesto da entrambi.

L'Ente previdenziale ha precisato che il contributo ha una finalità meramente assistenziale, con la conseguenza che non concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo nel periodo d'imposta in cui sarà percepito, salvo eventuali successive modifiche.

 Modalità e termini per la presentazione della domanda

Gli interessati possono inviare la domanda di partecipazione esclusivamente tramite l'apposita procedura online attivata sul sito internet della Cassa, allegando, sempre in modalità telematica:

  1. la certificazione o l'autocertificazione attestante la nascita/adozione/affidamento del figlio,
  2. l'attestazione ISEE del richiedente in corso di validità alla data di presentazione della domanda o alla data di riscontro alla richiesta di integrazione trasmessa dalla Cassa, senza la segnalazione di omissioni e/o difformità.

Eventuali carenze, incompletezze o irregolarità degli elementi formali della domanda e delle dichiarazioni rese, dovranno essere colmate dall'istante entro il termine perentorio di 15 giorni dalla relativa comunicazione.

La domanda può essere presentata entro il 15 luglio 2026.

Tutela dei dati personali

Ai fini della tutela della riservatezza dei richiedenti, la graduatoria sarà formata senza indicazione del nominativo, ma con la sola indicazione

  • del codice meccanografico/numero di protocollo della domanda e
  • del valore ISEE utilizzato ai fini della sua formazione.

Per maggiori informazioni consultare il bando pubblicato sul sito di Cassa Forense.