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Oltre alle associazioni ambientaliste munite di riconoscimento ministeriale, è possibile ammettere, caso per caso, la legittimazione a impugnare atti amministrativi incidenti sull'ambiente in favore di associazioni locali (indipendentemente dalla loro natura giuridica), purché perseguano statutariamente in modo non occasionale obiettivi di tutela ambientale e abbiano un adeguato grado di rappresentatività e stabilità in un'area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso.

Questo ha statuito il T.A.R. Lazio Latina con sentenza n. 250 del 20 aprile 2021.

Ma vediamo il caso sottoposto all'esame dei Giudici amministrativi.

I fatti di causa

Il Comitato per la salvaguardia del mare e della Riviera ha impugnato il silenzio-diniego in materia di accesso formatosi sull'istanza di accesso alle informazioni ambientali presentata al Comune con riferimento:

  • alle concessioni/convenzioni o autorizzazioni, a qualsiasi titolo, relative all'assegnazione delle spiagge libere con servizi, unitamente alla documentazione utile e necessaria ad attestare e dimostrare la regolarità urbanistica, edilizia e compatibilità con la normativa ambientale, ivi comprese autorizzazioni e altro titolo relativo gli allacci, utenze e forniture;
  • ai documenti/atti/provvedimenti a vario titolo denominati di autorizzazione alla c.d. destagionalizzazione delle strutture balneari, con particolare riguardo alle spiagge libere con servizi, con indicazione di tutte le strutture all'uopo autorizzate; 
  • ai documenti/atti/provvedimenti a vario titolo denominati relativi agli accessi liberi alle spiagge libere […].

Tale istanza è rimasta senza riscontro e così il caso è giunto dinanzi al Tar.

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito da quest'ultima autorità giudiziaria.

La decisione del Tar

L'amministrazione comunale si è costituita in giudizio e ha eccepito preliminarmente la carenza di legittimazione passiva del comitato. I Giudici amministrativi ritengono tale eccezione fondata per le seguenti motivazioni.

Il Tar, innanzitutto, precisa che oltre alle associazioni ambientaliste munite di riconoscimento ministeriale ex art.13 Legge, n. 349/1986, possono impugnare gli atti amministrativi anche le associazioni locali; una legittimazione, questa, che prescinderebbe dalla natura giuridica di dette associazioni. Ne consegue che legittimati sarebbero anche i comitati locali a condizione, tuttavia, che questi enti:

  • abbiano indicato nello statuto come finalità non occasionale il perseguimento di obiettivi di tutela ambientale;
  • siano rappresentativi in modo stabile in un'area che sia ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso:

In buona sostanza, occorre, che queste associazioni locali o comitati locali siano dotati di tre requisiti fondamentali: 

  • finalità ambientaliste statutarie;
  • stabilità del loro assetto organizzativo;
  • vicinitas rispetto all'interesse sostanziale che si assume leso per effetto dell'azione amministrativa e a tutela del quale, pertanto, l'ente esponenziale intende agire in giudizio.

(Cons. Stato, sez. IV, 21 agosto 2013 n. 4233; sez. V, 22 marzo 2012 n. 1640; TAR Lazio, Latina, sez. I, 13 novembre 2018 n. 584; TAR Campania, Napoli, sez. VII, 21 aprile 2016 n. 2025; TAR Liguria, sez. I, 21 novembre 2013 n. 1404).

Premesso questo, tornando al caso di specie, i Giudici amministrativi aditi ritengono che nella questione sottoposta al loro esame, i predetti requisiti di rappresentatività e stabilità non risultano sussistenti in capo al comitato ricorrente e ciò in considerazione del fatto che quest'ultimo ente ha una composizione e un riferimento agli interessi ambientali del territorio interessato dall'istanza d'accesso minimali. A ciò deve aggiungersi anche una mancata:

  • prova della vicinitas;
  • riferibilità dei documenti oggetto dell'istanza in esame alla tutela dell'ambiente;
  • indicazione delle matrici ambientali potenzialmente compromesse (Cons. Stato, sez. V, 17 luglio 2018 n. 4339; in termini v. anche Cons. Stato, sez. IV, 20 maggio 2014 n. 2557);

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, il Tar adito, ferma restando l'infondatezza del ricorso nel merito, l'ha dichiarato inammissibile.