Graduatorie regionali corso formazione specializzazione attività sostegno: valide e non illogiche

La previsione di graduatorie regionali, a seguito della procedura selettiva per l'accesso ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, non è illogica o irrazionale, posto che questa punta a rendere le procedure concorsuali, rapide, economiche ed efficienti. Questa considerazione non viene inficiata dal fatto che sia possibile per due concorrenti conseguire, nell'ambito di due graduatorie regionali, lo stesso punteggio che consenta il superamento della selezione in una regione e non nell'altra. E ciò in quanto quando il concorso è bandito su scala regionale, ogni regione ha una propria dotazione organica e quindi un diverso numero di disponibilità da mettere a concorso. Essenziale, ai fini della parità di trattamento, è che sia unico per tutte le regioni il criterio di valutazione: d'altra parte gli interessati possono scegliere in quale regione presentare la domanda di partecipazione al concorso.

Questo è quanto ha stabilito il Tar Lazio, con sentenza n. 8717 del 21 luglio 2021.

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici amministrativi.

I fatti di causa.

I ricorrenti hanno impugnato le norme che disciplinano lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno e la graduatoria definitiva di merito. 

In buona sostanza, è accaduto che i ricorrenti sono risultati idonei alla procedura selettiva per l'accesso al corso in esame, ma non sono stati ammessi alla frequenza dello stesso in quanto collocati oltre l'ultimo dei posti utili messi a disposizione dal Ministero. Essi lamentano, tra l'altro, che il loro punteggio conseguito in altre regioni da altri concorrenti ha comportato l'ammissione di questi ultimi al corso di formazione in questione. Questo, a dire dei ricorrenti, ha concretizzato una disparità di trattamento.

Così il caso è giunto dinanzi al Tar Lazio.

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito da quest'ultima autorità giudiziaria.

La decisione del Tar

Innanzitutto appare opportuno richiamare il d.m. 249/2010, il d.m. 30 settembre 2011 e il successivo d.m. 92/2019. Le norme ivi contenute non prevedono alcunché in ordine alle modalità di svolgimento della procedura selettiva per l'ammissione al corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno, ossia se detta procedura debba svolgersi su scala nazionale o regionale. Ne consegue che:

  • rientra nella discrezionalità del Ministero, nei limiti sindacabili della manifesta illogicità e irragionevolezza, la scelta sul tipo di articolazione territoriale della [...] procedura;
  • la previsione di graduatorie regionali non è illogica o irrazionale, posto che questa punta a rendere le procedure concorsuali, rapide, economiche ed efficienti […].

Tante graduatorie locali quanti sono gli Atenei interessati consentono uno snellimento dell'intera procedura, dovendo, ogni singola graduatoria contenere un numero più limitato di candidati. Il fatto, poi, che due concorrenti in due regioni differenti conseguano lo stesso punteggio che consente in una regione il superamento della procedura, mentre nell'altra no, non rende illogiche le graduatorie locali e non determina una disparità di trattamento tra concorrenti. E ciò in considerazione del fatto che ogni regione ha una propria dotazione organica e quindi un diverso numero di disponibilità da mettere a concorso. Quello che rileva, ai fini della parità di trattamento, è l'adozione dello stesso criterio di valutazione in tutte le regioni, nonché la possibilità per i concorrenti della scelta in quale regione presentare la domanda di partecipazione al concorso. E tanto nel rispetto del principio di autoresponsabilità, secondo cui ciascuno dei candidati assume nella propria sfera giuridica le conseguenze di tale scelta (cfr. Tar Lazio sez. III, 19 luglio 2019, n.9603).

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, il ricorso è stato ritenuto infondato e conseguentemente il Tar l'ha respinto.