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Con un decreto dello scorso 9 luglio, il Tribunale di Pesaro ha accolto la domanda di una mamma separata che chiedeva che le venisse revocato il divieto di fare frequentare alla figlia le riunioni e le adunanze dei Testimoni di Geova.

Il Tribunale, ritenuto che non vi fossero dati per ritenere che la frequentazione delle cerimonie della religione praticata dalla madre potesse compromettere in qualche modo la salute psicofisica e la crescita della minore, ha precisato che nel caso di conflitto genitoriale sull'educazione religiosa del minore, possono essere adottati anche provvedimenti contenitivi o restrittivi dei diritti individuali di libertà religiosa dei genitori purché intervengano all'esito di un accertamento in concreto, basato sull'osservazione e sull'ascolto del minore, dell'effettiva possibilità che l'esercizio di tali diritti possa compromettere la salute psico-fisica o lo sviluppo dei figli minori.

Il caso sottoposto all'attenzione del Tribunale prende avvio con la presentazione, da parte di una coppia di coniugi, di richiesta di separazione.

Nello stabilire le condizioni di affidamento della figlia minore, il Giudice adito – tenuto conto che durante il matrimonio i genitori della piccola avevano deciso di far praticare alla bambina la religione cattolicavietava alla madre di fare frequentare alla figlia le riunioni e le adunanze dei Testimoni di Geova. 

 Nessuna restrizione, invece, era stata prevista circa le frequentazioni della bambina, che ben poteva frequentare ed incontrare parenti o amici facenti parti di movimento dei Testimoni di Geova: le condizioni della separazione, difatti, non ponevano alcun divieto alla madre in relazione alla possibilità di fare conoscere e trasmettere alla figlia i principi della religione abbracciata.

Alla luce di tanto la mamma proponeva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 337 quinquies c.c., la modifica delle condizioni di affidamento della figlia minore stabilite nel decreto del Tribunale di Pesaro, chiedendo, in particolare, che venisse revocato il divieto a lei imposto di fare frequentare alla figlia le riunioni e le adunanze dei Testimoni di Geova.

Accertate tali premesse in fatto, il Tribunale di Pesaro accoglie le richieste della mamma.

In punto di diritto il giudice ricorda come in tema di affidamento dei figli minori, il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice nel fissarne le relative modalità di esercizio è quello del superiore interesse della prole, atteso il diritto preminente dei figli ad una crescita sana ed equilibrata.

Nel caso di conflitto genitoriale sull'educazione religiosa del minore, possono essere adottati anche provvedimenti contenitivi o restrittivi dei diritti individuali di libertà religiosa dei genitori purché intervengano all'esito di un accertamento in concreto, basato sull'osservazione e sull'ascolto del minore, dell'effettiva possibilità che l'esercizio di tali diritti possa compromettere la salute psico-fisica o lo sviluppo dei figli minori.

 Con specifico riferimento al caso di specie, il Tribunale evidenzia come non vi sia alcun elemento per ritenere che la frequentazione delle cerimonie della religione praticata dalla madre possa compromettere in qualche modo la salute psicofisica e la crescita della minore, posto che – per giurisprudenza pacifica – il pregiudizio per il minore non può essere valutato su astratte considerazioni dei principi della religione praticata dal genitore.

A sostegno della propria decisione, il Giudice evidenzia altresì come nessun pregiudizio sia stato allegato dal padre al fine di confermare il divieto di frequentazione dei Testimoni di Geova; in seconda istanza, il Tribunale ritiene del tutto illogico permettere alla bambina di frequentare ed incontrare parenti o amici facenti parti di movimento dei Testimoni di Geova e, d'altra parte, vietarle la partecipazione alle cerimonie della religione seguita dalla madre.

Al fine di evitare l'insorgere di qualsiasi pregiudizio per la minore, cui era stata inizialmente trasmessa da entrambi i genitori una comune e diversa fede religiosa, la sentenza in commento impone, altresì, ad entrambi i genitori di rispettare il credo dell'altro genitore, permettendo e non impedendo alla minore di praticare e frequentare – oltre che le celebrazioni religiose dell'altro genitore – anche tutte quelle tradizioni ed attività, direttamente o indirettamente legati alla religione di ciascun genitore (come feste, compleanni e recite scolastiche), anche se in contrasto con i principi della propria religione.

In definitiva, il Giudice, modificando il precedente decreto del Tribunale di Pesaro:

-revoca il divieto imposto alla madre di fare frequentare alla figlia le riunioni e le adunanze dei Testimoni di Geova;

-prescrive ad entrambi i genitori di rispettare il credo dell'altro genitore, permettendo e non impedendo alla minore non solamente di praticare e frequentare le celebrazioni religiose dell'altro genitore, ma anche tutte quelle tradizioni ed attività, direttamente o indirettamente legati alla religione di ciascun genitore, anche se in contrasto con i principi della propria religione, come, a titolo meramente esemplificativo, feste, compleanni e recite scolastiche.