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Configura l'ipotesi di furto aggravato dall'esposizione alla pubblica fede l'aver rubato una bicicletta parcheggiata in strada.

Tale assunto è stato confermato dalla Corte di Cassazione in una recentissima sentenza, n. 25035 della quinta sezione depositata il 3 settembre scorso.

Il ricorrente, condannato per furto aggravato ai sensi dell'art. 625 co. 1 n. 7 c.p., lamentava come i giudici di merito fossero incorsi in un vizio di legge e di motivazione avendo ritenuto sussistente la sopra richiamata aggravante.

Secondo la sua ricostruzione infatti il bene non era esposto alla pubblica fede né per consuetudine né per necessità. Rilevava peraltro come il velocipede non fosse assicurato con alcuna chiusura, che la sosta avesse avuto una durata prolungata e che era presente un impianto di videosorveglianza. 

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso del tutto infondato.

I giudici di legittimità hanno ricordato infatti come per giurisprudenza ormai consolidata il furto di biciclette parcheggiate sulla pubblica via integri l'aggravante sopra richiamata poiché la bicicletta è esposta alla pubblica fede per necessità.

Richiamando la motivazione di un precedente arresto, sempre della sezione quinta della Suprema Corte, i giudici infatti hanno rilevato come "Nel caso di una bicicletta, a ben guardare, non è un comportamento più o meno consolidato negli usi delle persone a giustificarne l'esposizione alla pubblica fede, quando il detentore l'abbia impiegata come mezzo di trasporto per raggiungere una destinazione diversa dalla propria abitazione e relative pertinenze (un negozio, un ufficio, l'appartamento di un conoscente, oppure - come nella fattispecie concreta qui in esame - una biblioteca), bensì la pratica necessità che egli la lasci lungo la pubblica via, essendo certamente impossibilitato a portarsela dietro" [Cass. Sez. 5, n. 3196 del 28/09/2012, dep. 2013, De Santis, Rv. 254381]. 

A ciò si aggiunga che neppure il fatto che vi fosse un impianto di videosorveglianza è elemento sufficiente a escludere la circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede a meno che non sia tale da garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa. Solo in quest'ultima ipotesi si potrebbe escludere l'aggravante in commento.