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Inquadramento normativo: Art. 1175 c. c. ; Art. 2 Cost., Art. 111 Cost.

Il divieto di frazionamento del credito e il principio di buona fede e correttezza: Il principio di buona fede e correttezza è un principio costituzionalizzato in virtù della sua sinergia con il dovere inderogabile di solidarietà di cui all'art. 2 della Costituzione e con gli obblighi di protezione della persona e delle cose della controparte. E ciò in considerazione del fatto che il rapporto obbligatorio è funzionalizzato alla tutela anche dell'interesse del partner negoziale (Cass., n. 3775/94; 10511/99; Sez.. un. 18128/2005, richiamate da Cass., Sez. un., n. 23726/2007). Se [...] il criterio della buona fede costituisce strumento, per il giudice, per controllare, anche in senso modificativo o integrativo, lo statuto negoziale, in funzione di garanzia del giusto equilibrio degli opposti interessi (Cass. nn. 3775/94 e 10511/99, richiamate da Cass., Sez. un., n. 23726/2007), a maggior ragione deve [...] riconoscersi che un siffatto originario equilibrio del rapporto obbligatorio, in coerenza a quel principio, debba essere mantenuto fermo in ogni successiva fase, anche giudiziale, dello stesso (Cass. n. 13345/06, richiamata da Cass., Sez. un., n. 23726/2007) e non possa quindi essere alterato, ad iniziativa del creditore, in danno del debitore (Cass., Sez. un., n. 23726/2007). Viene violato il suddetto principio di buona fede, ad esempio, allorquando il creditore parcellizzi in via giudiziale l'adempimento del credito (Cass., Sez. un., n. 23726/2007). In tale ipotesi, viene a verificarsi uno sconfinamento della proposizione di una pluralità di azioni in un illegittimo sviamento dell'atto processuale dal suo scopo tipico (Cass., n. 31053/2021). Per tal verso, nel nostro ordinamento, vige il divieto di frazionamento del credito unitario in più parti. 

Il divieto di frazionamento del credito e la violazione del principio del giusto processo: Oltre a violare il generale dovere di correttezza e buona fede, la parcellizzazione giudiziale del credito si risolve anche in abuso dello strumento processuale, non in linea con il precetto inderogabile (cui l'interpretazione della normativa processuale deve uniformarsi) del processo giusto (Cass., Sez. un., n. 23726/2007).

Il divieto di frazionamento del credito nel processo esecutivo: Il divieto di frazionamento del credito si estende al processo esecutivo qualora il predetto non sia giustificato da particolari esigenze di tutela effettiva del credito (e non comporti un'indebita maggiorazione dell'aggravio per il debitore) (Cass. n. 20714 del 2018, richiamata da Cass., n. 31053/2021).

Casi in cui non si verifica un illecito frazionamento del credito: L'attore può proporre in separati processi domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito relativi a un medesimo rapporto di durata tra le parti soltanto allorquando sussista un oggettivo interesse al frazionamento del credito. In punto, ad esempio, si ritiene che:

  • con specifico riguardo alla proposizione di azioni riguardanti compensi professionali, non costituisce un illecito frazionamento del credito la proposizione, nei confronti del medesimo convenuto, di una pluralità di giudizi per compensi riguardanti lo svolgimento di perizie assicurative conferite con singoli incarichi, collegati a differenti sinistri.

    In tali casi si tratterebbe di crediti nascenti da distinte obbligazioni (Cass. n. 18810/2016, richiamata da Cass., n. 31053/2021);

  • non viola il divieto di frazionamento del credito l'ipotesi in cui l'attore propone più domande giudiziali, a tutela di un credito nascente da un unico rapporto obbligatorio per il pagamento di compensi professionali e agisce, dapprima, con ricorso monitorio, per la somma già documentalmente provata, e, poi, in via ordinaria, per il residuo, stante il diritto del creditore di ricorrere ad una tutela accelerata, mediante decreto ingiuntivo, per la parte di credito assistita dai requisiti per la relativa emanazione (Cass. n. 22574/2016, richiamata da Cass., n. 31053/2021).

In buona sostanza, non vige il divieto di frazionamento del credito quando la proposizione di più domande giudiziali a tutela del credito è assistita da un'esigenza obiettiva, senza sconfinare in un illegittimo sviamento dell'atto processuale dal suo scopo tipico ( Cass., n. 31053/2021).