Imagoeconomica_578198

L'impresa che eroga direttamente prestazione di finanziamenti, qualora pubblicizzi tale tipo di attività, deve fornire tutte le informazioni dalle quali i consumatori possano ricavare gli esatti costi del finanziamento. I messaggi pubblicitari, pertanto, devono contenere anche informazioni relative al TAN e al TAEG, come in ogni pubblicità di operazioni di credito al consumo. L'omissione di tali indicazioni integrerà una condotta qualificabile come pratica commerciale scorretta suscettibile di essere sanzionata dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Questo è quanto ha statuito il Tar Lazio, con sentenza n. 9870 del 29 settembre 2020.

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici amministrativi.

I fatti di causa

La ricorrente è una società che opera nel settore creditizio. È accaduto che ha pubblicizzato l'erogazione diretta di finanziamenti, omettendo, nel messaggio pubblicitario, le informazioni relative al TAN e al TAEG. Tale mancanza è stata segnalata da un consumatore all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la quale, dopo un'istruttoria, ha sanzionato la ricorrente, sostenendo che l'omissione in questione integra una condotta qualificabile come pratica commerciale scorretta. 

La ricorrente ha proposto impugnazione contro il provvedimento sanzionatorio su citato e così il caso è giunto dinanzi al Tar.

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico di quest'ultima autorità giudiziaria.

La decisione del Tar

Innanzitutto, il Tar richiama la disciplina consumeristica e in particolare l'art. 20, D.Lgs. n. 206/2005, secondo cui «una pratica commerciale deve considerarsi scorretta se è contraria alla diligenza professionale ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge». La ratio di tale norma sta nella necessità di ricondurre l'attività commerciale in generale entro i binari della buona fede e della correttezza. In buona sostanza, se è vero che da un lato sussiste la libertà contrattuale, è altrettanto vero, dall'altro, che questa libertà perché abbia piena esplicazione presuppone:

  • l'esistenza di un contesto di piena "bilateralità",
  • la trasparenza del mercato per «innescare un controllo decentrato sulle condotte degli operatori economici inefficienti».

Proprio a tali presupposti si ispirano:

  • le politiche di tutela della concorrenza e del consumatore che tendono a promuovere il benessere dell'intero sistema economico (Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 aprile 2020, n. 2414);
  • le disposizioni in materia di pubblicità ingannevole. Queste ultime, in particolare, non sono finalizzate solo a reagire alle lesioni provocate agli interessi del consumatore, ma sono anche finalizzate a evitare effetti dannosi, seppure ipotetici. Con l'ovvia conseguenza che è esclusa la necessità dell'esistenza reale di un pregiudizio economico derivante dalla pubblicità ingannevole (T.a.r. Lazio, Roma, Sez. I, 9 dicembre 2019, n. 14067).

Fatta questa premessa, il Tar torna a esaminare il caso sottoposto alla sua attenzione. Orbene, ad avviso dei Giudici amministrativi, il provvedimento sanzionatorio risulta aderente alle considerazioni su esposte dal momento che «per mezzo del messaggio pubblicitario l'impresa ricorrente ha prospettato ai consumatori la possibilità di ottenere finanziamenti in via diretta, omettendo al contempo informazioni rilevanti in riferimento al TAN e al TAEG, le quali consentono al destinatario del messaggio di ricavare gli esatti costi dei finanziamenti proposti, che, ai sensi dell'art.123, D.Lgs. n. 385/1993, devono essere chiaramente indicati in ogni pubblicità di operazioni di credito al consumo». Questa omissione integra una condotta qualificabile come pratica commerciale scorretta e ciò ancor più laddove si consideri che la ricorrente, nel messaggio, pubblicizza un'attività di erogazione diretta di finanziamenti, malgrado la stessa svolga unicamente un'attività di mediazione creditizia, ossia assicura ai richiedenti un mutuo la concreta possibilità di ottenerlo. Il comportamento complessivamente adottato dalla ricorrente, secondo l'autorità giudiziaria adita, lede il canone di diligenza professionale ed è idoneo a indurre in errore i consumatori circa le caratteristiche, le condizioni economiche del finanziamento e la natura del professionista.

Alla luce delle argomentazioni sin qui esposte, pertanto, il Tar ha ritenuto legittimo il provvedimento sanzionatorio impugnato e ha respinto il ricorso.