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Con l'ordinanza n. 11186 dello scorso 11 giugno, la VI sezione civile della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi in tema di mantenimento dei figli maggiorenni, ha escluso che la mera iscrizione all'università sia presupposto sufficiente per ritenere esistente, in capo al genitore, l'obbligo di mantenimento.

Si è difatti specificato che ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il giudice di merito è tenuto a valutare, con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni.

Il caso sottoposto all'attenzione della Corte prende avvio con l'emissione di un decreto del Tribunale di Bari che, in parziale accoglimento della domanda di un padre, riduceva ad Euro 300,00 l'assegno dovuto all' ex coniuge per concorso nel mantenimento del figlio, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. 

Il padre reclamava la decisione, evidenziando come alcunché era dovuto a titolo di mantenimento per il figlio, posto che il ragazzo, sebbene fosse iscritto all'università, di fatto svolgeva un lavoro presso Poste Italiane con contratto part-time a tempo indeterminato.

La Corte di Appello di Bari, adita in sede di reclamo, confermava il decreto del Tribunale di Bari.

Ricorrendo in Cassazione, il padre eccepiva violazione e falsa applicazione degli articoli 147, 148, 337 septies e 2697 del codice civile, nonché dell'art. 6 della legge n. 898/1970 in tema di divorzio.
Secondo il ricorrente, la Corte di appello aveva errato nel ritenere che il figlio maggiorenne avesse ancora diritto all'assegno di mantenimento: a detta della sua difesa, infatti, l'accertamento circa l'esistenza dei presupposti era avvenuta in maniera frettolosa e superficiale, sulla base della sola documentazione versata in atti e, in particolare, in virtù della mera iscrizione all'università.

Il padre, di contro, sosteneva che la mera iscrizione all'università non era sufficiente a giustificare il permanere dell'obbligo, essendo incontestato lo svolgimento di attività lavorativa da parte del figlio, in ragione di contratto di lavoro part-time a tempo indeterminato con Poste Italiane.

La Cassazione condivide la posizione del ricorrente. 

Sul punto, la giurisprudenza ha precisato che, ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni.

Con specifico riferimento al caso di specie, gli Ermellini evidenziano come la Corte di appello, pur avendo valutato lo svolgimento dell'attività lavorativa da parte del ragazzo e la prosecuzione della sua formazione professionale attraverso gli studi universitari, non aveva evidenziato le circostanze che giustificavano il permanere del suddetto obbligo in applicazione di criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età del beneficiario.