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Riferimenti giuridici: artt.2 -8- 9 D.Lgs.n.74/2000

Focus: Il destinatario delle fatture emesse da terzi per operazioni inesistenti è punibile per concorso nel reato con chi emette tali fatture? Sulla questione si è pronunciata la Corte di Cassazione - Sezione III penale - con sentenza 8 ottobre 2019 n. 41124.

Principi generali: Per comprendere meglio la problematica è necessario evidenziare che per fattura o documento emesso per operazioni inesistenti si intendono, ai sensi dell'art. 1, lett.a) del D.Lgs.n. 72/2000 << le fatture o gli altri documenti, aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi >>. Ciò premesso, il Decreto legislativo n.74/2000, all'art.8, primo comma, disciplina il reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e stabilisce che " chiunque emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni ".

A tale condotta delittuosa si collega il reato di dichiarazione fraudolenta, di cui all'art. 2 dello stesso decreto, posto in essere da "chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica elementi passivi fittizi in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, ed è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni". Dalla lettura dell'art. 9, lettera a), del D.Lgs. n.74/2000, si rileva, in deroga all'art.110 c.p., che, quando vi è concorso di persone nei casi di emissione ed utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, l'emittente delle dette fatture e chi concorre con esso non è punibile a titolo di concorso nel reato di cui all'art.2 cioè per dichiarazione fraudolenta. Specularmente, alla lettera b) la norma dispone che chi si avvale delle citate fatture e chi concorre con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato di cui all'art.8 cioè per l'emissione di fatture per operazioni inesistenti. 

Lo scopo di tale disposizione legislativa è quello di evitare la violazione del divieto di bis in idem, in quanto l'emissione e l'utilizzazione delle fatture per operazioni inesistenti non sono fini a se stesse. Infatti, l'emissione delle fatture per operazioni inesistenti trova la sua naturale conseguenza nella utilizzazione delle stesse e, di contro, l'utilizzazione trova il suo naturale antecedente nell'emissione, per cui non applicando la deroga all'art.110 c.p. si avrebbe l'applicazione in capo allo stesso soggetto di due sanzioni penali, una per l'emissione del documento ed un'altra per l'utilizzazione. In materia la Corte di Cassazione, terza sezione penale, si è pronunciata con la sentenza n. 41124 dell'8 ottobre 2019.

Il caso: Nella fattispecie la società destinataria di fatture per operazioni inesistenti, emesse da un'altra società, pur avendo ricevute le fatture non le aveva utilizzate ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi. Nonostante ciò, la rappresentante legale della società è stata imputata del reato di concorso nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti, ai sensi dell'art.8 del D.Lgs.n.74/2000. 

L'imputata ha proposto ricorso dinanzi ai giudici di legittimità avverso la sentenza della Corte d'Appello lamentando la mancata applicazione dell'art.9 del D.Lgs.n.74/2000 che, come su riportato, esclude il concorso nel reato di cui all'art. 2 dello stesso decreto legislativo. La Suprema Corte non ha condiviso la tesi perché il citato art. 9 dispone l'esclusione dal concorso nel reato previsto dall'art. 2 solo nel caso di emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti. Nella fattispecie, invece, c'era stata solo la emissione, in quanto la destinataria delle fatture non le aveva utilizzate, per cui non risultava essere stata imputata per il reato di cui all'art. 2 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti). Pertanto, la Corte di Cassazione ha ribadito che "il potenziale utilizzatore dei documenti o fatture emesse per operazioni inesistenti può concorrere, ove ne sussistano i presupposti, secondo l'ordinaria disciplina dettata dall'art.90 c.p., con l'emittente, non essendo applicabile in tal caso il regime derogatorio previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74".