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Riferimenti normativi: D.Lgs. 127/2015 - legge di Bilancio 2018 n. 205/2017; Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 13 del 2 luglio 2018 -Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Focus: L'Italia è il primo paese nell'Unione Europea a introdurre un obbligo generalizzato di fatturazione elettronica: dal 1° gennaio 2019, infatti, la fatturazione elettronica sarà obbligatoria in tutti i casi di cessione di beni o servizi che avvengono nel nostro Paese tramite l'utilizzo del Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate (SdI).

Principi generali: La fattura elettronica è un file strutturato nel formato xml secondo precise indicazioni ministeriali. Una volta emessa, deve transitare tramite il Sistema di Interscambio, che è un sistema informatico dell'Agenzia delle Entrate in grado di: 1) rice-vere le fatture nel giusto formato, 2) effettuare i controlli sui file ricevuti, 3) recapitare le fatture ai giusti destinatari. Questo documento digitale è stato utilizzato per la prima volta nel giugno 2014, quando è stato introdotto l'obbligo della fatturazione elettronica nel setto-re pubblico ( Fattura PA). Dal 2019 i titolari di partita Iva dovranno emettere esclusivamen-te fatture elettroniche sia nei rapporti commerciali verso altre partite Iva sia nei confronti dei consumatori finali.

Soggetti obbligati alla fatturazione elettronica per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi dall'1 gennaio 2019 possono essere due soggetti titolari di partita Iva o un soggetto con partita Iva ed un privato consumatore. In particolare, gli operatori Iva, soggetti residenti o stabiliti in Italia, dovranno emettere e ricevere le proprie fatture per cessioni di beni e prestazioni di servizi esclusivamente in modalità elettronica, sia con riferimento agli altri operatori Iva (operazioni B2B, cioè Business to Business), sia con riferimento ai consumatori finali (operazioni B2C, cioè Business to Consumer). Questo comporterà che nel caso in cui i due soggetti, che si scambiano i beni o servizi, siano entrambi soggetti passivi di IVA dovranno entrambi adeguarsi predisponendo i loro sistemi a questo obbligo. Quando il file xml sarà generato e firmato digitalmente sarà pronto per essere inviato al Sistema di Interscambio, che provvederà a controllare la conformità dei dati tecnici ed a inviare la fattura al giusto destinatario.

Il processo della fatturazione elettronica termina con la conservazione sostitutiva dei documenti che per legge deve avvenire per almeno 10 anni.

Soggetti esonerati dall'emissione della fattura elettronica sono solo gli operatori che rien-trano nel "regime di vantaggio" (art. 27, commi 1 e 2, D.L.n.98/2011) e quelli che rientrano nel "regime forfettario" (art. 1, commi da 54 a 89, L.190/2014). Sono, inoltre, esenti le ces-sioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di non residenti, comunitari ed ex-tra comunitari. Sono esclusi anche i "piccoli produttori agricoli", esonerati dall'emissione di fatture già prima dell'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica. In realtà, i soggetti esclusi sono esonerati dalla sola emissione di fatture elettroniche. Questo vuol dire che, ad esempio, i soggetti che applicano il regime forfettario dovranno attrezzarsi comunque per ricevere le fatture elettroniche.

L'introduzione dell'obbligo della fatturazione elettronica non elimina del tutto l'utilizzo delle fatture analogiche (cartacee) in alcuni casi. In particolare, i professionisti che lavorano quotidianamente con soggetti privati, es. medici, possono rilasciare al paziente una copia cartacea della fattura trasmessa al Sistema di interscambio o, in alternativa alla stampa, unacopia informatica della fattura se il paziente comunica alprofessionista un proprio indirizzo e-mail, come specificato dal-l'Agenzia delle Entrate con provvedimento 89757/2018, punto3.4, lettera c). Allo stesso modo anche gli esercenti commerciali possono rilasciare la copia cartacea della fattura su richiesta del cliente.

Obiettivo della fatturazione elettronica è ridurre l'evasione fiscale, eliminando la possibilità di emettere fatture false, registrazioni fraudolente con importi inferiori rispetto all'effettivo corrispettivo, e allo stesso tempo ottenere più dati per la compilazione delle dichiarazioni annuali con dati precompilati e, quindi, già in possesso dell'Agenzia dell'Entrate. In subor-dine: introdurre una semplificazione fiscale nelle procedura amministrative del si-stema tributario, attribuendo alle fatture elettroniche pervenute dal SdI un "Identificativo SdI" a livello centrale nel momento in cui sono transitate dal Sistema; evitare la tenuta di alcune scritture contabili, come ad esempio, la tenuta e la conservazione dei registri Iva acquisti e vendite delle imprese in contabilità ordinaria, in quanto le stesse informazioni sono anno-tate nel file SInCRO che sarà oggetto di firma digitale e marca temporale; abolire lo split payment (che prevede il versamento diretto dell'Iva all'Erario anziché ai fornitori da parte delle Pubbliche Amministrazioni), dato appunto che l'obbligo di fatturazione elettronica consente di monitorare praticamente in tempo reale le liquidazioni e i versamenti delle imprese dei soggetti Iva.

 Sanzioni: In questa fase il Governo, per ridurre gli effetti negativi dei possibili ritardi nell'adeguamento dei sistemi informatici, ha disposto che, per il primo semestre 2019, l'invio della fattura elettronica con un ritardo limitato che non abbia impatto sulla liqui-dazione dell'imposta versata non è violazione punibile, ai sensi dell'art.6, comma 5-bis, D.Lgs.n.472/1997, né da esso scaturiscono le sanzioni ex art.6, c. 1, D.Lgs.n.471/1997.

In ogni caso l'obbligo di emettere la fattura in giornata deve considerarsi flessibile in ragio-ne dei tempi tecnici dell'iter di emissione come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con Cir-colare n.13/2018. Pur applicandosi l'art.21, comma 4, D.P.R.n.633/72, secondo cui il do-cumento contabile va emesso contestualmente all'operazione, cioè entro 24 ore dal giorno della cessione, la circolare chiarisce che questo termine va considerato in modo elastico dato che il Sistema di interscambio per la trasmissione delle fatture, pur tempestivamente avviato, potrebbe concludersi oltre le 24 ore del medesimo giorno. Pertanto, in questi casi non scatta alcuna sanzione ma la fattura si considera automaticamente emessa nei tempi previsti dalla legge, in quanto la data di emissione della fattura è quella riportata nel campo "data" della sezione "dati generali" del file che rappresenta una delle informazioni obbliga-torie, ai sensi degli artt.21 e 21 bis del D.P.R. n.633/1972. In pratica, come si evince dalla circolare, inviato tempestivamente il documento al sdi "i tempi di elaborazione (ossia con-segna/messa a disposizione del cessionario/committente) diventano marginali, assumen-do rilievo, ai fini dell'emissione della fattura immediata, la sola data di formazione e con-testuale invio al sdi, riportata nel campo indicato". In buona sostanza, le novità in termini di obbligo non influiscono sui termini di trasmissione della fattura.