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Riferimenti normativi: Art. 1117 c.c. - Art. 2051 c.c.

Focus: Nel caso in cui l'auto di un condòmino sia stata danneggiata dalla caduta di tegole dal tetto dell'edificio condominiale, a causa di una tromba d'aria e delle raffiche di vento, il condòmino può chiedere il risarcimento danni al condomìnio?

Principi generali: Il condomìnio, in quanto custode delle parti ed impianti comuni dell'edificio, di cui all'art.1117 c.c., è responsabile dei danni che tali beni provocano ai condòmini proprietari di unità immobiliari (appartamenti, box, cantine). Danni che sono imputabili, ai sensi dell'art. 2051 c.c., al custode del bene sulla base del solo nesso di causalità fra la cosa in custodia e l'evento dannoso, a meno che si dimostri che essi scaturiscono dal caso fortuito. Nel caso in cui si verifichino eventi meteorologici di particolare intensità, quali precipitazioni atmosferiche intense, trombe d'aria ecc., che incidono su beni di un condòmino, arrecandogli danni, tali eventi non possono essere sempre considerati casi fortuiti che esonerano il condomìnio da responsabilità. Infatti, a fronte degli stessi e della richiesta di risarcimento danni del singolo condòmino il condomìnio/custode non può invocare, quale esimente della propria responsabilità, l'intensità delle precipitazioni atmosferiche se il danno ha origine nella mancata manutenzione del tetto da parte dei condòmini (Cass. civ., sez. III, 05/05/2020, n. 8466). Il condomìnio, per essere esente da responsabilità, deve fornire la prova che il danno sia derivato da un elemento esterno imprevedibile ed inevitabile che può essere ritenuto estremo o eccezionale. 

Di ciò si è occupato il Tribunale di Pisa, con la sentenza n.1173 del 30 settembre 2022, in un caso di richiesta di risarcimento avanzata, nei confronti del condomìnio, da un condòmino che aveva subito danni all'autovettura a causa della caduta di alcune tegole dal tetto del caseggiato. In particolare, dal tetto del condomìnio erano cadute tegole, stiferite e parte della grondaia che avevano colpite quattro auto lì sotto parcheggiate, tra le quali vi era anche l'auto del condòmino che riportava danni per euro 7.837,33, per il cui ristoro il condòmino/attore aveva citato il condomìnio perché colpevole di avere omesso di adottare tutte le misure necessarie per evitare pregiudizio a terzi, condòmini compresi. L'istaurarsi del contenzioso era stato preceduto da tentativi falliti di risoluzione bonaria della vicenda e anche dal procedimento di mediazione che non aveva avuto gli effetti sperati. Il condomìnio, costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda attorea allegando la documentazione che si era abbattuta una vera e propria tromba d'aria tale da divellere parte del tetto del condomìnio che, così, precipitava sui veicoli in sosta. Pertanto, sussistendo gli estremi del caso fortuito per l'anomala ondata di mal di tempo abbattutasi sul posto, il condomìnio doveva ritenersi esonerato da ogni responsabilità. Tuttavia, quest'ultimo denunziava l'accaduto alla compagnia che l'assicurava per eventi di tal fatta. L'assicurazione chiamata in causa negava, però, ogni profilo di responsabilità del condomìnio, proprio assicurato, associandosi in definitiva alle difese svolte dallo stesso. Sulla base dei documenti prodotti dalle parti e della relazione di due consulenze tecniche d'ufficio, il giudice ha ritenuto fondata la domanda della parte attrice e, pertanto, applicabile l'art. 2051 c.c. Il condomìnio, infatti, quale custode dei beni e dei servizi comuni (Cass.sent. n.15291/2011) è obbligato ad adottare tutte le misure volte ad evitare l'insorgenza di eventi dannosi provocati dalle cose comuni. Per cui, qualora la cosa comune arrechi un pregiudizio a un terzo soggetto, il condominio risponde ex art.2051 c.c. quale custode della cosa.

La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha natura oggettiva, cioè prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode necessitando, per la sua configurabilità, il mero rapporto eziologico tra cosa ed evento (Cass. sent. n. 20943/2009, Cass. sent. n.4279/2008). La responsabilità del custode è accertata con la sola prova, da parte dell'attore, dell'evento dannoso e dalla riconducibilità dello stesso alla cosa in custodia. È, però, riconosciuta la possibilità, da parte del custode, di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dando, cioè, la dimostrazione che il danno si è verificato in modo non prevedibile poiché imputabile a un elemento non controllabile e dunque inevitabile. Prova che, però, il condomìnio non ha fornito né ha contestato la circostanza del distacco di parte del tetto e del precipitare del materiale così divelto sulle auto sottostanti. D'altra parte, il consulente tecnico d'ufficio, con argomentazioni logiche e coerenti, ha fermamente escluso il carattere eccezionale delle raffiche di vento registrate in quel giorno. Nella relazione è stato affermato che un forte vento, anche particolarmente intenso e "inusuale" nel breve periodo, può non essere affatto imprevedibile ed eccezionale alla luce dei criteri fornitoci dalla scienza di settore. In particolare, il CTU, richiamando autorevole letteratura ha chiarito come un evento possa definirsi estremo o eccezionale solo se si verifica una sola volta ogni 20 anni o addirittura meno. Nel caso in esame, poiché dall'analisi di tutti i dati meteorologici disponibili, comprese le immagini satellitari, radar e le fulminazioni disponibili negli archivi digitali non sono emersi, a parte il forte vento, altri fenomeni meteorologici rilevanti, l'analisi del CTU si è incentrata esclusivamente sull'intensità del vento, unico fattore non antropico presente. È stata esclusa la presenza di trombe marine ed il vento rilevato, con valore massimo registrato di 88,9 KM/H, non è da considerarsi eccezionale, atteso che tale valore è stato superato ben 38 volte in circa 38 anni. Per essere definito come eccezionale il valore del vento soglia nella località, in base dei dati statistici, doveva esser quanto meno pari a 113,772 Km/h. Sulla base di quanto sopra esposto, avendo ritenuta raggiunta la prova della dinamica dell'evento documentata dall'attore e non contestata dal condomìnio, è stata accolta la richiesta di risarcimento del danno del condòmino nei confronti del condomìnio. Comunque, il giudice, considerato che il condomìnio godeva di copertura assicurativa, ha riconosciuto allo stesso la domanda di manleva avanzata nei confronti della compagnia assicuratrice regolarmente chiamata in causa. Quest'ultima, infatti, si era limitata a contestare la fondatezza della domanda attorea senza sollevare alcuna eccezione in ordine all'azionata polizza assicurativa, stipulata per " tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, (…) per danneggiamenti a cose (…) in conseguenza di un fatto accidentale, verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato (…)o alla conduzione delle parti comuni". Quindi, poiché il condomìnio aveva provveduto a denunziare, regolarmente e nei tempi contrattualmente previsti, la richiesta risarcitoria alla propria compagnia assicuratrice quest'ultima è stata condannata a corrispondere anche le spese legali sostenute dall'assicurato per resistere all'azione. Ciò in quanto la stessa pur essendo stata invitata ad assumere e gestire la vertenza avanzata da parte attrice, sia stragiudizialmente che giudizialmente e a termini di polizza (art. 30 delle condizioni generali), non aveva assunto, né stragiudizialmente in mediazione né giudizialmente, la difesa del condomìnio.