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La negazione della lode in sede di valutazione relativa all'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione della scuola secondaria di primo grado non può essere essere fondata solo sul fatto che non è stata raggiunta l'unanimità in punto. E ciò in quanto l'unanimità costituisce una regola di decisione e non un criterio di motivazione. Con l'ovvia conseguenza che una decisione che nega la lode basata solo sul predetto criterio apparirà inidonea a descrivere l'iter logico seguito dalla commissione, oltre che irragionevole e illogica.

Questo è quanto ha statuito il Tar Lazio, con sentenza n. 903 del 22 gennaio 2021.

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici amministrativi.

I fatti di causa

Il ricorrente ha agito in giudizio per chiedere l'annullamento della valutazione relativa all'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in quanto gli è stata negata la lode senza idonea motivazione. La domanda dell'alunno è stata accolta e la commissione esaminatrice ha rideterminato, in esecuzione della sentenza passata in giudicato per mancata proposizione dell'appello, detta valutazione. Tale rideterminazione, tuttavia, ad avviso del ricorrente, è viziata in quanto essa, senza idonea motivazione, ancora una volta gli ha negato l'attribuzione della lode. Nel corso del giudizio, si è costituita l'amministrazione scolastica, la quale ha dedotto che il candidato: 

  • nel corso del triennio ha sempre affrontato l'impegno scolastico con estrema serietà e costanza;
  • durante l'esame ha confermato le sue ottime capacità logiche, critiche e riflessive, di collegamento e di rielaborazione personale in tutte le discipline;
  • ha conseguito un punteggio finale di 10/10.

Ciononostante, è stata negata la lode e la commissione ha fondato la motivazione di tale negazione al fatto che la lode è di norma assegnata solo nel caso di unanimità raggiunta in sede di verifica finale. Circostanza, questa, non verificatasi nel caso di specie.

Così il caso è giunto nuovamente dinanzi al Tar.

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito da quest'ultima autorità giudiziaria.

La decisione del Tar

Innanzitutto il Tar fa rilevare che la valutazione della commissione esaminatrice non ha tenuto conto del brillante percorso del ricorrente, del brillante esame da questi sostenuto e delle problematiche di salute dell'alunno. Infatti, secondo i Giudici amministrativi, ove si fosse tenuto conto di tali elementi sarebbe stato difficile non attribuire la lode, dato anche il punteggio finale conseguito (10/10). La mancata assegnazione della lode, ad avviso del Tar, non può essere fondata sul fatto che non è stata raggiunta l'unanimità. E ciò in quanto l'unanimità non può essere un valido motivo su cui fondare una decisione in punto, costituendo, essa, una mera regola di decisione e non un criterio di motivazione. Infatti, fondare la rideterminazione in esame sulla regola dell'unanimità rende la valutazione: 

  • priva di una motivazione idonea a descrivere l'iter logico seguito dalla commissione;
  • irragionevole e illogica.

D'altro canto, in punto appare opportuno far rilevare che anche quando non è raggiunta l'unanimità ai fini dell'assegnazione della lode, la motivazione del componente della commissione dissenziente deve essere idonea. In mancanza di detta idoneità, non può essere adottato un provvedimento negativo, non potendo la motivazione del dissenziente condizionare l'esito del giudizio.

Nel caso in esame, inoltre, la commissione ha utilizzato un criterio comparativo tra i livelli raggiunti dal ricorrente e quelli raggiunti dagli alunni appartenenti ad altre classi. Questo criterio non è stato utilizzato in modo assoluto o almeno con riferimento ad alunni della medesima classe del ricorrente e la commissione, nel ricorrere a detto criterio, non ha tenuto conto né delle peculiari condizioni di salute dell'alunno, né del fatto che le differenze rispetto agli altri studenti ai quali è stata attribuita la lode (oltre a essere inferiori a 0,50 di punteggio) ha riguardato [...] la materia "italiano".

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, secondo il Tar, la motivazione non trova riscontro nei parametri di valutazione applicabili al caso di specie e rapportati ai giudizi espressi dai docenti nel corso dell'intero triennio. Con l'ovvia conseguenza che i Giudici amministrativi hanno nuovamente accolto il ricorso, con annullamento dell'atto impugnato nella parte in cui non attribuisce la lode al ricorrente e con obbligo di riesaminare sulla base della motivazione della sentenza.