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Con sentenza n.1400 del 18 aprile 2025, il Tar Milano ha affermato che, in virtù del bilanciamento tra il principio di trasparenza e quello di buon andamento dell' azione amministrativa, la motivazione alla base del giudizio espresso per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense non può più essere affidata solo a un punteggio con un voto numerico (fonte:// mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_mi&nrg=202401110&nomeFile=202501400_01.html&subDir=Provvedimenti).

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'attenzione dei giudici amministrativi.

Il caso

La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la sottocommissione per gli esami di abilitazione all' esercizio della professione forense (sessione 2023) ha reso nota la decisione di non ammettere la predetta ricorrente a sostenere la prova orale. In buona sostanza, l'impugnante, a seguito di istanza di accesso agli atti, ha appreso che la votazione degli scritti è stata negativa con un punteggio di 14/30; valutazione, questa, che non sarebbe stata accompagnata da alcuna motivazione descrittiva. Avverso tale valutazione, la ricorrente ha proposto opposizione, lamentando la falsa applicazione di legge e l'eccesso di potere, oltre che l'illogicità manifesta e la mancanza di una motivazione adeguata.

Ad avviso del Tar, il ricorso è fondato.

Analizziamo le motivazioni sottese alla decisione dei giudici amministrativi.

La decisione del Tar

La normativa previgente in materia di valutazione delle prove dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense non prevedeva uno specifico onere motivazionale, essendo sufficiente che la valutazione fosse espressa con il solo voto numerico. La questione dell'obbligo motivazionale e della sufficienza del voto numerico è stata oggetto di dibattito giurisprudenziale. In particolare, la Corte costituzionale, con sentenza n.175/2011, ha ritenuto legittima la scelta di prevedere una valutazione solo numerica, senza il supporto di alcuna motivazione descrittiva, in quanto tale scelta era coerente con il principio del buon andamento dell'azione amministrativa espresso dall'art. 97 Cost. E ciò per via del contesto, ossia dei tempi stretti per l'ultimazione delle correzioni degli elaborati, da un lato, e dell'elevato numero dei candidati e della pluralità di prove da valutare, dall'altro. Orientamento, questo, condiviso anche dalla decisione dell'Adunanza Plenaria n. 7/2017. E ciò anche se, nelle more, era intervenuta la novella introdotta dall'art. 46 l. n. 247/2012, che prevedeva, per la valutazione dell'esame di abilitazione in questione, uno specifico onere motivazionale, costituito da una decisione espressa in voto numerico supportata da osservazioni descrittive positive o negative. Il fatto che, nonostante la novella di cui al già menzionato art. 46, si continuasse ad applicare la normativa previgente era imputato al contesto rimasto immutato e al differimento dell'applicabilità di tale norma e, quindi, del relativo rafforzamento dell'onere motivazionale. Essendo rimasto inapplicato l'art. 46 di anno in anno, pertanto, nel caso di specie, la modalità di valutazione degli esami in questione si sarebbe svolta secondo la normativa previgente, ossia la valutazione sarebbe stata espressa con il solo voto numerico, senza alcun ulteriore onere motivazionale

Fatta questa premessa, il Tar evidenzia che il contesto della sessione dell'anno 2023 è mutato rispetto al passato e all'assetto che è stato al vaglio della Corte costituzionale nella sentenza su citata e della decisione dell'Adunanza Plenaria. Infatti, negli anni, il numero dei candidati all'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense ha subito una drastica riduzione, con conseguente diminuzione del numero degli elaborati. Tale cambiamento, ad avviso dei giudici amministrativi, esclude che la finalità di garantire il buon andamento dell'azione amministrativa renda inesigibile la formulazione da parte della commissione di una motivazione ulteriore rispetto al solo punteggio. Con l'ovvia conseguenza che la proroga relativa all'entrata in vigore dell'art. 46 su citato va interpretata e coordinata con l'art. 3 cost. e con il principio di ragionevolezza da tale norma desumibile. Se, infatti, prima il differimento dell'applicabilità dell'art. 46 rispondeva all'esigenza di non pregiudicare il buon andamento dell'azione amministrativa in un contesto come quello evidenziato dalla Corte costituzionale, oggi tale differimento non è più coerente con le finalità che dovrebbero ispirarlo in forza del mutato contesto. A giudizio del Tar l'opzione ermeneutica che consente di ricondurre a ragionevolezza le norme legislative di proroga è quella che evidenzia l'attualità dell'obbligo di motivazione rafforzata degli elaborati […]. Ne consegue che, nel caso di specie, la valutazione negativa espressa con il solo voto numerico dell'elaborato avrebbe dovuto essere supportata da una motivazione descrittiva. Alla luce di tali considerazioni, pertanto, i giudici amministrativi hanno ritenuto fondate le doglianze della ricorrente in merito alla violazione dell'art. 3, della l. n. 241 del 1990, e hanno accolto il suo ricorso.