Imagoeconomica_1501858

Con l'ordinanza n. 16892 dello scorso 25 giugno, la III sezione civile della Corte di Cassazione, pronunciandosi su una richiesta di risarcimento danni avanzata da una coppia di coniugi per l'errore medico compiuto al momento del parto, ha riformato la decisione di merito che, trattando solo ed esclusivamente del danno da nascita indesiderata, aveva inglobato in tale voce di danno anche quello, ontologicamente diverso, patito a causa della scorretta esecuzione della prestazione medica.

Si è quindi specificato che la mancata acquisizione, da parte del sanitario, del consenso informato del paziente costituisce prestazione altra e diversa rispetto a quella avente ad oggetto l'intervento medico, sicché se entrambi i diversi diritti (rispettivamente, all'autodeterminazione delle scelte terapeutiche ed all'integrità psicofisica) – vengono pregiudicati, si dà luogo ad un danno suscettibile di ulteriore e autonomo risarcimento rispetto a quello dovuto per la l'errata esecuzione di quest'ultimo.

Il caso sottoposto all'attenzione della Corte prende avvio da una richiesta di risarcimento danni avanzata da una coppia di coniugi avverso una dottoressa ed una struttura ospedaliera per i danni subiti in conseguenza della nascita della loro figlia, affetta da ectromelia dell'arto superiore sinistro.

I genitori sostenevano che i medici non avevano rilevato, in sede di esami ecografici, la situazione di aplasia di cui era portatore il feto, sicché, al momento del parto, nasceva una bambina malformata che era stata ritenuta perfettamente sana, senza che loro fossero preparati a tale situazione. 

 In virtù di tanto, gli attori chiedevano il risarcimento del danno da nascita indesiderata, accanto alle altre – ulteriori e ontologicamente distinte – voci di danno da invalidità temporanea totale e parziale e da invalidità permanente, nel loro aspetto biologico patrimoniale ed extrapatrimoniale, nonché del danno psichico e di quello derivante dalla diminuita vita di relazione.

Sia il Tribunale di Lanusei che la Corte di Appello di Cagliari respingevano le domande attoree.

I giudici di merito, pronunciandosi esclusivamente in ordine ai danni da mancata interruzione della gravidanza, rilevano come gli attori – ponendo l'attenzione soltanto sugli aspetti relativi all'omessa scoperta da parte dei sanitari della situazione di aplasia di cui era portatore il feto, senza minimamente soffermarsi sugli altri aspetti della fattispecie risarcitoria invocata – non avessero provato, neanche attraverso presunzioni semplici, che la mamma, se tempestivamente informata sulle condizioni del nascituro, sarebbe ricorsa alla interruzione della gravidanza.

I genitori proponevano ricorso per Cassazione dolendosi per aver la Corte Territoriale trattato solo ed esclusivamente del danno da "nascita indesiderata", che rappresentava solo una delle richieste risarcitorie formulate; di contro, nel corso del giudizio, era stato richiesto – ed ampiamente provato – anche il risarcimento di tutti i danni (a partire da quello psichico) subiti in conseguenza della violenta esposizione dei genitori alla vista di una figlia nata malformata.

La Cassazione condivide le tesi difensive dei genitori.

In punto di diritto gli Ermellini chiariscono che l'acquisizione da parte del medico del consenso informato costituisce prestazione altra e diversa da quella dell'intervento medico richiestogli, assumendo autonoma rilevanza ai fini dell'eventuale responsabilità risarcitoria in caso di mancata prestazione da parte del paziente.

Più nel dettaglio, il consenso informato attiene al diritto fondamentale della persona all'espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, e quindi alla libera e consapevole autodeterminazione del paziente, anche in ordine alle conseguenti implicazioni verificabili; il trattamento medico terapeutico ha viceversa riguardo alla tutela del (diverso) diritto fondamentale alla salute.

Ne consegue che la mancata acquisizione, da parte del sanitario, del consenso informato del paziente costituisce prestazione altra e diversa rispetto a quella avente ad oggetto l'intervento medico, sicché se entrambi i diversi diritti (rispettivamente, all'autodeterminazione delle scelte terapeutiche ed all'integrità psicofisica) – vengono pregiudicati, si dà luogo ad un danno suscettibile di ulteriore e autonomo risarcimento rispetto a quello dovuto per la l'errata esecuzione di quest'ultimo.

Con specifico riferimento al caso di specie, gli Ermellini evidenziano come i genitori, sin dal primo grado di giudizio, avevano domandato il risarcimento dei danni lamentati in conseguenza, oltre che della "nascita indesiderata", anche della "mancata informazione" della patologia affettante il feto; i giudici di merito, tuttavia, si sono pronunziati solo sulla violazione del diritto all'autodeterminazione, vagliando se fosse stato violato il diritto dei genitori ad essere informati al fine di poter prendere una decisione consapevole in relazione all'eventuale interruzione della gravidanza e di prepararsi psicologicamente e materialmente all'arrivo di un figlio menomato; non si sono considerate, invece, le diverse conseguenze da loro patite a causa della scorretta esecuzione della prestazione medica.

In virtù di tanto, la Cassazione accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Cagliari in diversa composizione.