Riferimenti normativi: Art.27, comma 2, D.lgs.n.346/90
Focus: Avverso accertamenti tributari definitivi il contribuente può proporre ripetute istanze di annullamento in autotutela e decidere quale diniego impugnare in sede giurisdizionale? Sulla questione si è pronunciata la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Isernia con la sentenza n.198/sez.2 del 17/11/2025.
Il caso: L'Ufficio, ignorando del tutto la dichiarazione di successione degli eredi di un contribuente trasmessa nei termini di legge, aveva liquidato l'imposta di successione sulla successiva dichiarazione sostitutiva presentata dagli eredi. Con l'avviso di liquidazione l'Ufficio aveva irrogato contestualmente all'imposta di successione la relativa sanzione, avendo rilevato la tardiva presentazione della dichiarazione sostitutiva, ed aveva evidenziato anche che, rispetto agli importi liquidati dall'Ufficio, tramite controllo automatico della dichiarazione trasmessa telematicamente, gli eredi avevano versato importi maggiori, per complessivi euro 785,54, relativi all'imposta ipotecaria, catastale, tassa ipotecaria, bollo e tributi speciali. Gli eredi, preso atto di quanto riportato nell'avviso di liquidazione, assolta la sanzione pecuniaria irrogata dall'ufficio, avevano presentata, a mezzo pec, all'Agenzia delle Entrate un'istanza per il rimborso delle maggiori imposte autoliquidate, per complessivi 785,54 euro, come da prospetto riportato nello stesso avviso di liquidazione. L'Ufficio non dava seguito alla richiesta per cui, maturato il rifiuto tacito dell'Agenzia delle Entrate all'istanza di rimborso, gli eredi ricorrevano alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado per il riconoscimento di quanto ad essi dovuto ed accertato dallo stesso Ufficio.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio contrastando il ricorso per i seguenti motivi. La ricorrente aveva eccepito che l'Ufficio, violando gli articoli 27, comma 2, e 42 del D.lgs.n. 346/90, aveva omesso di liquidare le imposte scaturenti dalla presentazione della prima dichiarazione limitandosi a liquidare le imposte solo sulla base della dichiarazione sostitutiva. Secondo la tesi della parte ricorrente, in particolare, l'Ufficio avrebbe dovuto irrogare la sanzione, pari ad euro 12,86, tenendo conto della differenza di imposta, emersa a seguito della trasmissione della dichiarazione sostitutiva, tra l'imposta di successione liquidata in base alla dichiarazione sostitutiva e l'imposta che l'Ufficio, teoricamente, avrebbe dovuto liquidare in base alla prima dichiarazione. A fronte di tali argomentazioni, l'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che la controparte aveva presentato due istanze di annullamento in autotutela. Con la prima istanza gli eredi avevano chiesto di "riemettere l'avviso di liquidazione, e di rimborsare le maggiori imposte di euro 785,54". A detta istanza l'Agenzia delle Entrate aveva risposto, confermando la legittimità del proprio operato e comunicando il diniego di annullamento. Diniego che si era reso definitivo per mancata impugnazione.
Alla prima era seguita un'ulteriore istanza, con la quale gli eredi, previo versamento delle imposte liquidate, avevano chiesto il rimborso della somma di euro 785,54. Istanza alla quale, però, non era seguita alcuna risposta dell'Ufficio maturando, così, il silenzio-diniego. L'Ufficio ha eccepito l'infondatezza della richiesta della ricorrente, fermo restando il diniego del rimborso, essendo oggetto del giudizio il silenzio-diniego e non la richiesta di riliquidazione dell'imposta di successione. Alla luce di tali argomentazioni, il giudice ha richiamato il principio espresso dalla Corte Suprema secondo cui "in tema di contenzioso tributario, non è consentito al contribuente proporre ripetute istanze di annullamento in autotutela avverso accertamenti tributari definitivi e decidere quale diniego opposto dall'Ufficio impugnare in sede giurisdizionale, potendo ricorrere solamente avverso il diniego, espresso o tacito, a seguito della formazione del silenzio rifiuto, relativo alla prima istanza proposta" (Cassazione, Ordinanza 2020/2020). Pertanto, la Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile non essendo stato impugnato il primo diniego (ossia quello espresso).