I giudici della Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l´ordinanza n. 7239 del 22 marzo 2018, hanno stabilito che il coniuge divorziato ha diritto alla quota del TFR spettante all´altro coniuge, solo se il diritto a percepire il TFR sia sorto dopo l´avvenuta richiesta di assegno divorzile a prescindere dall´effettiva corresponsione del TFR medesimo da parte del coniuge percipiente.

I Fatti
La sig.ra X, separata, proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d´Appello di Lecce, con la quale era stata accolta la domanda, avanzata dal controricorrente, che chiedeva il rigetto della domanda di pagamento della quota di TFR avanzata dalla odierna ricorrente ai sensi della L. n. 898 del 1970, ex art. 12 bis.
Con il primo motivo di ricorso deduceva la violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 12 bis, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per avere la Corte d´appello erroneamente escluso il diritto a percepire la quota di TFR richiesta, dovendosi individuare, quale elemento temporale di quello in cui il TFR entra definitivamente nella disponibilità del coniuge e non quello in cui sorge il relativo diritto.


Ragioni della decisione
I giudici di legittimità hanno dichiarato che nel caso di specie, la Corte d´appello ha correttamente applicato l´art. 12 bis, oggetto di censura, avendo individuato nella data di cessazione del rapporto di lavoro, a seguito di licenziamento, quella nella quale è sorto il diritto del marito ad ottenere il TFR ed avendo negato,il diritto per l´odierna ricorrente a riceverne una quota. Gli stessi infatti hanno fatto evidenziare che il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio con la relativa domanda ad ottenere l´assegno divorzile, è stato proposto in un periodo successivo alla maturazione del TFR avvenuta con la cessazione del rapporto di lavoro.
Secondo i giudici di legittimità la Corte di Appello si è attenuta al consolidato orientamento della giurisprudenza del Supremo Collegio (Cass., 06/06/2011, n. 12175; Cass., 20/06/2014, n. 14129), secondo cui "....la "ratio" della norma è quella di correlare il diritto alla quota di indennità, non ancora percepita dal coniuge cui essa spetti, all´assegno divorzile, che in astratto sorge, ove spettante, contestualmente alla domanda di divorzio, ancorchè di regola venga costituito e divenga esigibile solo con il passaggio in giudicato della sentenza che lo liquidi, ne derivi che, indipendentemente dalla decorrenza dell´assegno di divorzio, ove l´indennità sia percepita dall´avente diritto dopo la domanda di divorzio, al definitivo riconoscimento giudiziario della concreta spettanza dell´assegno è riconnessa l´attribuzione del diritto alla quota di T.F.R"
Nel caso in esame pertanto, poiché il diritto ad ottenere il TFR in capo al coniuge è sorto prima della proposizione della domanda della ricorrente tendente ad ottenere il riconoscimento dell´assegno divorzile, il ricorso va rigettato
Si allega sentenza.

Documenti allegati
Dimensione: 38,10 KB