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Se attraverso un ricorso collettivo tutti i ricorrenti lamentano di non aver potuto aver accesso alle procedure concorsuali finalizzate al reclutamento del personale docente per i posti comuni della scuola dell'infanzia e primaria, della scuola di primo e secondo grado e per i posti di sostegno, perché privi dell'abilitazione all'insegnamento richiesta, detto ricorso non potrà essere ritenuto ammissibile ove:

  • vengano impugnati più decreti ministeriali relativi a più bandi di concorso;
  • l'eventuale partecipazione alle procedure concorsuali da parte dei diversi ricorrenti sarebbe stata differenziata.

Questo è quanto ha ribadito il Tar Lazio con sentenza n. 9987 del 28 settembre 2021.

Ma analizziamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici amministrativi.

I fatti di causa

I ricorrenti hanno impugnato i bandi relativi all'indizione dei concorsi pubblici finalizzati al reclutamento del personale docente per i posti comuni della scuola dell'infanzia e primaria, della scuola di primo e secondo grado e per i posti di sostegno, nella parte in cui tra i requisiti di ammissione è richiesto il possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento. Si è costituito il Ministero resistente chiedendo rigettarsi il ricorso. 

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito dall'autorità giudiziaria adita.

La decisione del Tar

Secondo i Giudici amministrativi il ricorso collettivo è inammissibile. E ciò in considerazione del fatto che detto ricorso collettivo, formulato dai ricorrenti, non presenta i requisiti attentamente individuati dalla giurisprudenza amministrativa (Tar Lazio nn. 4509/2021, 4319/2021, 3556/2021), ossia perché un ricorso collettivo sia ammissibile occorre che:

  • le domande giudiziali siano identiche nell'oggetto e che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi (Cons. Stato, sez. IV, 27 gennaio 2015 n. 363; sez. VI, sent. 18 luglio 1997, n.1129; Cons. Stato, sez. IV, 14 ottobre 2004, n.6671; Cons. Stato, sez. V, 24 agosto 2010, n. 5928);
  • l'impugnazione da parte di più soggetti sia rivolta contro uno stesso atto o contro più atti tra loro connessi,
  • sia assente una situazione di conflittualità di interessi, anche solo potenziale, per effetto della quale l'accoglimento della domanda di una parte dei ricorrenti sarebbe logicamente incompatibile con quella degli altri.

Orbene, tornando al caso di specie, sebbene tutti i ricorrenti lamentino di non aver potuto aver accesso alle procedure concorsuali perché privi dell'abilitazione richiesta, tuttavia il relativo ricorso non può essere considerato ammissibile perché gli atti impugnati sono diversi e differenziata sarebbe stata l'eventuale partecipazione dei ricorrenti alle procedure concorsuali. 

Infatti, i ricorrenti:

  • hanno formulato un'istanza per l'inserimento in una o più graduatorie, riferibili a diverse classi di concorso comune e di sostegno;
  • sono in possesso di titoli di diverso tenore e natura, ossia alcuni sono laureati, altri diplomati (vi è anche una diplomata in sperimentazione linguistica e una diplomata magistrale nel 1992), alcuni iscritti all'epoca dei fatti alle scuole per il sostegno.

Alla luce di tali considerazioni, secondo il Tar, il ricorso collettivo deve essere dichiarato inammissibile. Né la carenza dei requisiti prescritti ai fini della valida proposizione di un'impugnazione cumulativa può essere colmata:

  • dal fatto che i ricorrenti siano tutti privi del titolo di abilitazione;
  • dall'eccezione di illegittimità sollevata dai ricorrenti medesimi relativamente alla previsione del possesso dell'abilitazione contenuta dai bandi impugnati.

E ciò in quanto secondo la giurisprudenza (Cons. Stato, VI, 23 giugno 2021 n. 4807 Tar Lazio, n. 6502 del 12 giugno 2020, Cons. Stato, VI, 3 gennaio 2020 n. 47,Cons. Stato, VI, 28 aprile 2020, n. 2714; id., VI, 25 marzo 2020, n. 2083), la necessità di un titolo abilitativo specifico […] appare congruo alla verifica della professionalità necessaria nonché connesso all'obiettivo della selezione dei migliori.