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Con la sentenza n. 6517 dello scorso 6 marzo, la I sezione civile della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla tempestività di una domanda di disconoscimento di paternità avanzata da un padre ha precisato che la scoperta dell'adulterio commesso all'epoca del concepimento - alla quale si collega il decorso del termine annuale di decadenza fissato dall'art. 244 c.c. - va intesa come acquisizione certa della conoscenza (e non come mero sospetto) di un fatto rappresentato o da una vera e propria relazione, o da un incontro, comunque sessuale, idoneo a determinare il concepimento del figlio che si vuole disconoscere, non essendo sufficiente la mera infatuazione, la mera relazione sentimentale o la frequentazione della moglie con un altro uomo.

Il caso sottoposto all'attenzione della Corte prende avvio dalla domanda di disconoscimento di paternità proposta da un uomo nei confronti della moglie e dei figli gemelli nati nel luglio del 2006.

Il Tribunale di Bologna respingeva la domanda, considerandola intempestiva, in quanto esperita nel 2009, oltre il termine decadenziale di un anno dalla nascita dei minori. In particolare il giudice, ritenendo che non fosse stata adeguatamente provata l'epoca della effettiva conoscenza dell'adulterio al tempo del concepimento, non applicava il termine decadenziale previsto dall'art. 244 c.c., comma 2, seconda parte, c.c., secondo cui se il marito prova di aver ignorato l'adulterio della moglie al tempo del concepimento, il termine annuale ai fini del disconoscimento decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza. 

 La Corte di Appello di Bologna confermava la decisione del giudice di prime cure, ritenendo che dalle risultanze testimoniali non si fosse raggiunta la prova certa e rigorosa che la conoscenza dell'adulterio fosse collocabile nel maggio del 2009.

Inoltre la Corte, pur dando atto che l'esame genetico espletato in fase di appello mediante consulenza tecnica d'ufficio aveva consentito di accertare che i minori non erano figli dell'appellante, escludeva che tale accertamento tecnico potesse avere ricadute in merito alla individuazione del termine decadenziale applicabile, in quanto l'uomo, accreditando le voci di paese, già da prima della consulenza avrebbe dovuto nutrire seri dubbi sulla paternità dei minori; infine il giudicante affermava di voler dare prevalenza al favor minoris rispetto al favor veritatis per non pregiudicare i bambini sul piano economico.

Ricorrendo in Cassazione il padre denunciava l'insufficiente e contraddittoria motivazione in merito alla valutazione degli elementi istruttori volti a collocare temporalmente la conoscenza dell'adulterio, dolendosi del fatto che le prove testimoniali non erano state adeguatamente apprezzate e che la Corte contraddittoriamente non aveva preso in considerazione che l'effettiva conoscenza scientifica dell'adulterio e della non paternità si era avuta unicamente con consulenza tecnica di parte effettuata in data 1.5.2009.

La Cassazione condivide le censure formulate. 

In punto di diritto si specifica che il termine annuale di decadenza fissato dall'art. 244 c.c. per il disconoscimento della paternità va ricollegato all'acquisizione certa della conoscenza (e non come mero sospetto) di un fatto rappresentato da una vera e propria relazione, o da un incontro, comunque sessuale, idoneo a determinare il concepimento del figlio che si vuole disconoscere; ne deriva che non è sufficiente la mera relazione sentimentale o la frequentazione della moglie con un altro uomo, né il dato della conoscenza certa dell'adulterio può ritenersi di per sè idoneo a far maturare l'effetto decadenziale fissato dall'art. 244 c.c., ove non sia qualificato dalla connessione alla conoscenza dell'idoneità dell'adulterio stesso a determinare la nascita del figlio.

Con specifico riferimento al caso di specie, all'esito dell'istruttoria era emerso che il padre, in epoca anteriore a quella utile per la ammissibilità dell'azione proposta, aveva avuto qualche dubbio circa la paternità dei minori e, quindi, l'infedeltà della moglie, ma non la piena conoscenza dell'adulterio: conseguentemente, l'esclusione della ricorrenza di una "piena conoscenza", in mancanza di differenti indici interpretativi, implica che non ricorre un caso di decadenza per tardività dell'azione.

Da ultimo la Corte chiarisce che in tema di disconoscimento di paternità, il quadro normativo e giurisprudenziale attuale non comporta la prevalenza del favor veritatis sul favor minoris, ma impone un bilanciamento fra il diritto all'identità personale legato all'affermazione della verità biologica e l'interesse alla certezza degli status ed alla stabilità dei rapporti familiari, nell'ambito di una sempre maggiore considerazione del diritto all'identità personale, non necessariamente correlato alla verità biologica ma ai legami affettivi e personali sviluppatisi all'interno di una famiglia, specie quando trattasi di un minore infraquattordicenne; tale bilanciamento non può costituire il risultato di una valutazione astratta, occorrendo, invece, un accertamento in concreto dell'interesse superiore del minore nelle vicende che lo riguardano.

Compiute queste precisazioni, la Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.