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 Con l'ordinanza n. 19780, la Cassazione ha riconosciuto il pieno diritto di una donna di frequentare due minori, nipoti di suo marito, sebbene non legata agli stessi da un vincolo biologico, sul presupposto che "il diritto degli ascendenti di instaurare e mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni non va riconosciuto ai soli soggetti legati al minore da un rapporto di parentela in linea retta ascendente, ma anche ad ogni altra persona che affianchi il nonno biologico del minore, sia esso il coniuge o il convivente di fatto, e che si sia dimostrato idoneo ad instaurare con il minore medesimo una relazione affettiva stabile, dalla quale quest'ultimo possa trarre un beneficio sul piano della sua formazione e del suo equilibrio psicofisico".

Sul merito della questione aveva statuito, inizialmente, il Tribunale per i minorenni di Roma che, adito da una coppia di nonni per ottenere il riconoscimento del diritto di mantenere rapporti significativi con le nipoti minorenni, rigettava la domanda della donna, in quanto seconda moglie del nonno e, quindi, non ascendente, a sua volta, delle minori.

La decisione veniva confermata dalla Corte d'appello di Roma, la quale - pur dando atto della abituale frequentazione della nonna da parte delle due bambine - reputava insuperabile la lettera dell'art. 317 bis c.c., che legittima all'azione solo gli "ascendenti", ossia le persone legate alle minori da parentela in linea retta.

La nonna proponeva, quindi, ricorso per Cassazione, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 317 bis, 333, 336 c.c. alla luce delle norme Costituzionali ed Europee.

 In particolare, la ricorrente rilevava che la decisone della Corte non avesse tenuto conto della circostanza secondo cui la centralità dell'interesse dei minori, sancita anche a livello Europeo, comporterebbe l'esigenza di valorizzare e proteggere il nucleo familiare, anche di fatto, sul quale i medesimi hanno fondato le loro relazioni affettive: nel caso di specie le bambine avevano sempre frequentato la nuova moglie del nonno biologico, sicché la stessa aveva assunto un ruolo del tutto sovrapponibile a quello di una premurosa nonna biologica e come tale è sempre stata percepita dalle bambine.

La Cassazione condivide le censure formulate.

Gli Ermellini evidenziano l'errore compiuto dalla Corte Territoriale che, facendo leva esclusivamente sulla lettera dell'art. 317 bis che accorda il diritto di visita agli ascendenti, ha negato il diritto di visita alla nonna acquisita, senza procedere ad una lettura sistematica della disposizione censurata, alla luce delle disposizioni costituzionali (artt. 2 e 30 Cost.), Europee (art. 24 della Carta di Nizza) ed internazionali (art. 8 della CEDU).

Con specifico riferimento alla posizione dei nonni, la Corte Europea ha, poi, affermato che l'art. 8 CEDU impone a ciascun Stato di adottare misure volte al rispetto della vita familiare: in particolare, è necessario favorire la riunione tra genitore e figlio e lo stesso vale quando si tratta, come nel caso di specie, delle relazioni tra il minore e i nonni, dovendo lo Stato attivarsi per favorire la comprensione e la cooperazione di tutte le persone interessate, tenendo conto - in particolare - degli interessi superiori del minore (Corte EDU, 07/12/2017, Beccarini e Ridolfi c. Italia).

  La Corte di Giustizia di Lussemburgo ha affermato che la nozione di "diritto di visita", alla luce dei regolamenti comunitari, comprende anche il diritto di visita dei nonni nei confronti dei loro nipoti minorenni: il legislatore europeo, infatti, ha scelto l'opzione secondo cui nessuna disposizione deve restringere il numero di persone possibili titolari di un diritto di visita, purché tale scelta privilegi "l'interesse superiore del minore" medesimo e si traduca in un beneficio per l'equilibrio psico-fisico del medesimo. 

  La nozione stessa di nucleo familiare è stata rivisitata ed ampliata dalla giurisprudenza della Corte EDU: il concetto di "famiglia" di cui all'articolo 8 della Convenzione riguarda anche i legami familiari "de facto", in cui le parti convivono al di fuori del matrimonio, o in cui altri fattori dimostrano che la relazione è sufficientemente stabile.

La medesima prospettiva – volta ad allargare il concetto di famiglia a tutela preminente dell'interesse dei minori – è stata anche adottata dalla giurisprudenza della nostra Corte di Cassazione (sent. 15202 del 2017).

Sulla base di tale quadro normativo e giurisprudenziale, gli Ermellini evidenziano come il provvedimento impugnato non si sia attenuto ai principi ormai consolidati , considerato che , anche alla luce della normativa europea, il diritto degli ascendenti di instaurare e mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, non va riconosciuto ai soli soggetti legati al minore da un rapporto di parentela in linea retta ascendente, ma anche ad ogni altra persona che affianchi il nonno biologico del minore, sia esso il coniuge o il convivente di fatto, e che si sia dimostrato idoneo ad instaurare con il minore medesimo una relazione affettiva stabile, dalla quale quest'ultimo possa trarre un beneficio sul piano della sua formazione e del suo equilibrio psicofisico".

In punto di fatto, la Cassazione evidenzia come, nel corso del giudizio di merito, fossero ben emersi gli indiscussi benefici ricollegati alla frequentazione abituale delle minori con entrambi i nonni, nonché l'esistenza di un interesse affettivo reciproco tra la coppia di anziani e le due bambine.

Alla luce di tanto la sentenza in commento ritiene necessario che la vicenda venga riesaminata dalla Corte territoriale, alla luce dei principi di diritto, nazionale ed Europeo, in precedenza esposti.