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Inquadramento normativo: Artt. 152 – 152 bis disp att. c.p.c.

La dichiarazione di esenzione di spese e competenze nei giudizi instaurati per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali: Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall'art. 96, primo comma, c.p.c., non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze e onorari quando risulti titolare, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 D.p.r. n. 115/2002. L'interessato che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni su indicate formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente [...]. Le spese, competenze e onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio. A tale fine la parte ricorrente, a pena di inammissibilità di ricorso, formula apposita dichiarazione del valore della prestazione dedotta in giudizio, quantificandone l'importo nelle conclusioni dell'atto introduttivo (art. 152 disp att. c.p.c.).

Contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione: Per l'esenzione del pagamento delle spese e delle competenze nei giudizi su descritti, la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, da inserire nelle conclusioni dell'atto introduttivo, deve: 

  • riportare la sottoscrizione della parte, a pena di inefficacia. Detta sottoscrizione, infatti, consente la connessione tra la dichiarazione e l'assunzione di responsabilità non delegabile al difensore. Una connessione, questa, deducibile dal fatto che l'interessato si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito (Cass.n. 22952/2016, richiamata da Cass., n. 958/2021);
  • essere richiamata espressamente nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e ritualmente prodotta con il medesimo anche se materialmente redatta su foglio separato (Cass. Civ., nn. 16284/2011; 24303/2016, 23424/2018, richiamate da Cass., n. 958/2021).

La dichiarazione in questione non deve contenere necessariamente l'indicazione specifica dell'entità del reddito, avendo la stessa la finalità di rappresentare la volontà del dichiarante e l'assunzione di responsabilità di quest'ultimo rispetto al dichiarato. La mancanza di particolari formalità richieste per la suddetta dichiarazione risponde alle esigenze di semplificazione delle condizioni di accesso alla tutela giurisdizionale, coerente con la 'ratio' ispiratrice della disciplina di favorire l'effettivo accesso alla tutela di diritti costituzionalmente garantiti, benché diretta a evitare e punire gli abusi (Cass.n. 24303/2016, richiamata da Cass., n. 958/2021). 

Applicabilità dell'art. 152 disp att. c.p.c. in caso di gravame: Costituendo il regolamento delle spese di lite un aspetto consequenziale e accessorio rispetto alla definizione del giudizio concernente la spettanza del beneficio previdenziale o assistenziale e partecipando […] all'accertamento di quest'ultimo, salvo ovviamente il caso [...] che si tratti di credito per le spese di lite fatto valere dal difensore distrattario (Cass. S.U. n. 9859/1997; Cass. nn. 21718/2005, 6085/2014, 14336/2017, richiamate da Cass., n. 26738/2019), l'art. 152 disp. att. c.p.c. trova applicazione anche nell'ipotesi di gravame che concerne il solo capo delle spese di lite di una pronuncia resa nell'ambito di un giudizio volto al riconoscimento di prestazioni previdenziali o assistenziali (Cass., n. 26738/2019).

La liquidazione delle spese processuali a favore delle pubbliche amministrazioni assistite dai propri dipendenti: La liquidazione delle spese processuali a favore delle pubbliche amministrazioni assistite in giudizio da propri dipendenti, in misura pari al compenso spettante agli avvocati ridotto del venti per cento, si applica non soltanto alle controversie relative ai rapporti di lavoro ex art. 417-bis c.p.c., ma anche ai giudizi per prestazioni assistenziali in cui l'Inps si avvalga della difesa diretta […]. La finalità di tale tipo di liquidazione è quella di migliorare il coordinamento e la gestione del contenzioso da parte delle amministrazioni nei gradi di merito, affidando l'attività di difesa nei giudizi in modo sistematico a propri dipendenti (Cass., nn. 9878/2019, 19034/2019, richiamate da Cass., n. 11896/2021).