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 Anche nel giudizio amministrativo è obbligatorio il deposito telematico degli atti e dei documenti. Un deposito, questo, che può essere derogato solo in situazioni eccezionali.

Questo è quanto ha ribadito il Tar Lazio con sentenza n. 11947 del 20 settembre 2022 (fonte: http://www.giustizia-amministrativa.it).

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici amministrativi.

I fatti di causa

La ricorrente ha proposto ricorso giurisdizionale per ottenere, tra l'altro, l'accesso agli atti di procedure concorsuali. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, non avendo la parte ricorrente fornito, nei modi necessari, la prova dell'intervenuta notificazione del ricorso introduttivo nei confronti di tutti i soggetti evocati in giudizio. Infatti, risulta dagli atti che la ricorrente ha spedito via posta la prova della notifica del ricorso e non ha ottemperato all'invito del Presidente a provvedere al deposito in via informatica, come normativamente previsto, della suddetta prova all'interno del relativo fascicolo telematico. Questa circostanza ha determinato l'inammissibilità del ricorso.

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito dal Tar. 

La decisione del Tar

Innanzitutto, i Giudici amministrativi richiamano il D.P.C.S. 22/05/2020, avente a oggetto "Regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico, nonché per la sperimentazione e la graduale applicazione dei relativi aggiornamenti", che dispone, all'art. 9, rubricato "Atti delle parti e degli ausiliari del giudice", comma 2, che " [...] il deposito degli atti processuali e dei documenti allegati avviene esclusivamente per via telematica". […] Nel corso del giudizio, il giudice può, per specifiche e motivate ragioni tecniche, ordinare o autorizzare il deposito di copia cartacea o su supporto informatico ovvero su diverso supporto di singoli atti e documenti. In questo caso viene fatta menzione del deposito in copia cartacea nell'indice del fascicolo". Ai sensi, poi, dell'art. 136, cpa, comma 2, i difensori, le parti nei casi in cui stiano in giudizio personalmente e gli ausiliari del giudice depositano tutti gli atti e i documenti con modalità telematiche. In casi eccezionali, anche in considerazione della ricorrenza di particolari ragioni di riservatezza legate alla posizione delle parti o alla natura della controversia il Presidente del tribunale o del Consiglio di Stato, il Presidente della sezione se il ricorso è già incardinato o il Collegio se la questione sorge in udienza possono dispensare, previo provvedimento motivato, dal deposito telematico. 

Orbene, tornando al caso di specie, la ricorrente, in giudizio da sé in quanto avvocato abilitato all'esercizio della professione forense, ha addotto la propria impossibilità ad accedere al sistema NSIGA e a effettuare il deposito telematico, chiedendo l'autorizzazione a eseguire il deposito documentale in modalità cartacea. Ad avviso dei Giudici ammnistrativi, nella questione in esame, non sussistano situazioni eccezionali di cui all'art. 136, co. 2, c.p.a. e di cui all'art. 9 del D.P.C.S. 22/05/2020, che sono le uniche che consentono di derogare all'obbligo del deposito telematico atteso che, da un lato, la ricorrente risulta comunque già avere avuto regolarmente accesso al sistema ai fini del deposito telematico del ricorso in trattazione e, soprattutto, dall'altro, anche ove effettivamente la stessa avesse riscontrato le indicate difficoltà di carattere tecnico (che necessariamente devono essere previamente risolte ai fini dell'esercizio della professione legale dinanzi agli organi della giustizia amministrativa attesa l'obbligatorietà da tempo in vigore dell'utilizzo del mezzo telematico), in quanto da tempo consapevole della predetta circostanza, bene avrebbe potuto rivolgersi a un collega che provvedesse in sua vece, rappresentandola nel presente giudizio.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibili.