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Riferimenti normativi: Art.1, comma 816, L.n.160/2019 - L. 20 maggio 2022 n.51

Focus: Dopo la chiusura forzata dovuta al lockdown molti locali, per garantire il distanziamento richiesto dalla normativa COVID-19, hanno ripreso la loro attività occupando lo spazio esterno dotato di tavolini (cd. dehors), beneficiando dell'esenzione dal pagamento del canone unico patrimoniale (CUP). La proroga dell'occupazione del suolo pubblico comporta l'esenzione del canone per il 2022?

Principi generali: Il CUP (canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria) dovuto al Comune è stato istituitodall'art.1, comma 816, della legge n.160 del 27/12/2019. A decorrere dal 1° gennaio 2021, detto canone sostituisce l'imposta/canone sulla pubblicità, il diritto di affissione, la tassa/canone per l'occupazione spazi e aree pubbliche e il canone previsto all'art.27, commi 7 e 8, del codice della strada. Presupposto del canone è l'occupazione di aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti pubblici o la diffusione di messaggi pubblicitari, anche mediante affissioni. Il canone è dovuto, quindi, dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva (art.1, comma 823). Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il D.L.n.137/2020 all'art.9 ter, commi da 2 a 5, ha stabilito per i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico la proroga per l'anno 2021 dell'esenzione del pagamento del canone, già riconosciuta per il 2020. La legge di Bilancio 2022 (L.n.234 del 30/12/2021), poi, all'art.1, commi 706 e 707, ha prorogato al 31 marzo 2022 l'esenzione dal pagamento del canone unico a favore delle aziende di pubblico esercizio e di titolari di concessione o di autorizzazione di suolo pubblico. 

Successivamente, la legge n. 51 del 20 maggio 2022, di conversione del decreto-legge n. 21 del 22 marzo 2022 (c.d. decreto "Taglia-prezzi" o "Ucraina-bis"), è intervenuta in materia di occupazione di suolo pubblico. In particolare, l'art.10-ter, introdotto dalla citata legge di conversione, ha previsto la proroga al 30 settembre 2022 delle autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea di suolo pubblico, già concesse ai pubblici esercizi (bar, ristoranti, pizzerie, trattorie, birrerie, ecc.) con la procedura semplificata di cui al D.L.n.137/2020, senza però disporre l'esonero dal pagamento del rispettivo canone. L'avvicendarsi di tale copiosa normativa in materia ha generato difficoltà interpretative da parte degli esercenti commerciali che avevano fruito del beneficio dell'esenzione del cup. Il T.A.R. di Catania, con la sentenza n. 2752 del 20/10/2022, si è pronunciato sul caso di una trattoria che,dopo la chiusura forzata dovuta al lockdown, aveva ripreso la propria attività beneficiando della possibilità automatica etemporanea di estendere il suolo pubblico "concesso" con altro ad essolimitrofo per garantire il distanziamento richiesto dallanormativa COVID-19. Nel caso di specie, il Comune con una delibera del 2020 aveva concesso al gestore della trattoria l'occupazione di un tratto di suolo di circa 21 mq "della zona limitrofa al locale… sulla carreggiata antistante… da utilizzare per la posa di pedana, tavoli, sedie, ombrelloni e steccato". Nel giugno 2022, il Comando di Polizia Municipale del medesimo Comune redigeva un verbale nei confronti del gestore contestandogli la violazione dell'art. 20 comma 1 e 4 del C.d.S. poiché "in assenza di concessione, occupava la carreggiata di strada urbana senza apposita segnaletica dell'ostacolo, costituendo in tal modo pericolo alla circolazione veicolare". A seguito di tale verbale, con successiva Ordinanza Comunale notificata il 14 giugno 2022 veniva disposta la sospensione della autorizzazione/Scia e la contestuale chiusura dei locali per cinque giorni.

Il gestore/titolare della trattoria impugnava l'Ordinanza dinanzi al T.A.R. per illegittimità del provvedimento perché non riconosceva il proprio diritto alla proroga delle autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico al 30 settembre 2022, ex art. 10 ter L. 20 maggio 2022 n. 51. Il ricorrente eccepiva nel ricorso la violazione e falsa applicazione dell'art. 10-ter del D.L. n. 21/2022 convertito, con modificazioni, in L.n. 51/2022. Detta norma dispone che: "1. Al fine di promuovere la ripresa delle attività danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico concesse ai sensi dell'articolo 9-ter, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, sono prorogate al 30 settembre 2022, salvo disdetta dell'interessato. 2. La proroga di cui al comma 1 è subordinata all'avvenuto pagamento del canone unico di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. I comuni possono comunque prevedere la riduzione o l'esenzione dal pagamento del canone unicoper le attività di cui al comma 1". Nel caso di specie il Comune intimato, nell'adottare la delibera del 30 maggio 2020, si era espresso concedendo temporaneamente al titolare della trattoria "per giorni 153, precisamente dal 01/06/2020 al 31/10/2020" mq. 29,80 di suolo pubblico per la posa di pedana, tavoli, sedie, ombrelloni, informandolo che il calcolo relativo all'occupazione del suolo pubblico era del totale complessivo di € 1.479,21. Tuttavia, nella stessa delibera specificava che detto importo non era dovuto, ai sensi dell'art.181 "sostegno delle imprese di pubblico esercizio" del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), il quale dispone che: "il titolare della suddetta concessione di suolo pubblico èesonerato, dal 1° maggio e fino al 31 ottobre 2020, dal pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche suindicato". Il Comune, costituitosi in giudizio, ha sostenuto che "i pubblici esercizi hanno usufruito dell'esonero dal pagamento del CUP dal 1° maggio 2020 fino al 31marzo 2022", temine che il legislatore non ha più inteso prorogare, e, quindi, il ricorrente doveva versare al Comune il canone unico per il periodo successivo. Pertanto, poiché dall'attestazione dell'01/07/2022 del Responsabile del Servizio Commercio ed Attività Produttive del Comune risultava che la ditta non aveva provveduto a versare il canone unico relativo al periodo dal 31/03/2022 al 30/09/2022, il Giudice ha escluso che nel caso di specie vi sia stata violazione e/o falsa applicazione dell'art. 10-ter del D.L. n. 21/2022 convertito, con modificazioni, in L. n. 51/2022, e, di conseguenza, ha rigettato il ricorso.